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Sentenza

Sentenza del 11/06/2020 n. 11217 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cartella TARSU per il 2005, notificata l’11 dicembre 2006, con cui erano richiesti € 11.469,46 per un pagamento ritenuto inferiore al dovuto. La società aveva contestato sia la motivazione della cartella sia la tariffa applicata, lamentando l’omessa considerazione dell’uso stagionale e la differenziazione, a suo dire immotivata, tra alberghi e abitazioni. Il Comune ha sostenuto in Cassazione che la distinzione tariffaria è legittima e non richiede una motivazione specifica; in subordine, ha contestato l’annullamento integrale della cartella. La società ha inoltre eccepito un giudicato interno e, con ricorso incidentale condizionato, l’omessa pronuncia sulla carenza di motivazione della cartella.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione di giudicato interno: il Comune aveva contestato sia i presupposti della disapplicazione della delibera sia, in subordine, le conseguenze che ne erano state tratte. Ha accolto il primo motivo del Comune: i Comuni possono distinguere alberghi e abitazioni e applicare agli alberghi tariffe maggiori, senza motivare specificamente lo scostamento dalle categorie indicate «in via di massima» dall’art. 68, comma 2, del d.lgs. 507/1993. La maggiore produzione di rifiuti degli alberghi è un dato di comune esperienza; una tariffa più alta non dimostra da sola una disparità illegittima, che richiede elementi concreti sulla sua irragionevolezza rispetto ai costi del servizio. Gli altri tre motivi principali sono stati assorbiti. È stato rigettato il ricorso incidentale: la cartella poteva essere emessa senza un nuovo avviso di accertamento, sulla base dei dati già acquisiti e dei ruoli precedenti, e la società non aveva allegato che la richiesta derivasse da un nuovo accertamento per il 2005. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società. Spese dei gradi di merito compensate; la società è stata condannata a pagare al Comune € 3.000 di compensi per la Cassazione, oltre rimborso forfettario e accessori. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato sul ricorso incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68, commi 1 e 2, lett. c)

    La classificazione dei locali, effettuata dai Comuni ai fini dell'applicazione della TARSU, che si discosti da quella operata, in via di massima, dall'art. 68, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993, non richiede alcuna motivazione, trattandosi di atto sottratto all'obbligo previsto dall'art. 3 l. n. 241 del 1990.

    L’elenco legislativo delle categorie, che include nello stesso gruppo abitazioni ed esercizi alberghieri, è indicativo e non vincola rigidamente i Comuni. La classificazione può distinguere alberghi e abitazioni senza una motivazione specifica, trattandosi di una scelta contenuta in un atto generale.

  • D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, comma 2

    l'art. 65, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993, fissa dei criteri tassativi per la determinazione del tributo, prevedendo che la TARSU debba essere corrisposta in base a tariffe - determinate dai Comuni per ogni categoria (o sottocategoria) omogenea di utenti - risultanti dalla moltiplicazione del costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

    La tariffa deve essere determinata considerando il costo del servizio e la produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti per le categorie omogenee. La legittimità della tariffa va quindi valutata in rapporto a tali criteri.

  • D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2

    Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

    L’obbligo riguarda gli elementi che giustificano il rapporto tra tariffe e costi del servizio, non la motivazione della scelta di classificare diversamente le categorie di locali. La verifica concerne il rapporto tariffa-costi nell’ambito delle categorie.

  • D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70

    il d.lgs. n. 507 del 1993, all'art. 70 pone a carico del contribuente l'obbligo di presentare una denuncia unica, riguardante i locali e le aree tassabili, nonché, in generale, le condizioni di tassabilità (denuncia originaria od integrativa), che deve essere effettuata anche nel caso in cui si verifichino dei cambiamenti (denuncia di variazione).

    La denuncia del contribuente individua locali e condizioni di tassabilità e deve essere aggiornata quando intervengono variazioni. Il rapporto tributario può restare fondato sulla dichiarazione già presentata finché non intervengano una variazione o un accertamento.

  • D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 1

    Questa Corte ha più volte affermato che l'art. 72, comma 1, del d.lgs. cit. attribuisce ai Comuni una facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa e alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, senza che sia preventivamente notificato l'atto di accertamento, purché in forza di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, salvi i casi di omessa denuncia o infedele dichiarazione del contribuente.

    Il Comune può liquidare e iscrivere a ruolo la tassa non pagata senza notificare un nuovo accertamento quando si basa su dati già acquisiti e non modificati, come i ruoli precedenti o le denunce non contestate. Questa facoltà è eccezionale e non si estende ai casi di omessa o infedele dichiarazione.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    In base alle regole generali, si deve pertanto considerare che la motivazione dei provvedimenti amministrativi, richiesta dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990, a cui rinvia l'art. 7 della l. n. 212 del 2000, non riguarda gli atti normativi e quelli di carattere generale, che il successivo comma 3 esenta dall'obbligo di motivazione.

    L’obbligo generale di motivazione non si applica agli atti normativi e agli atti amministrativi di carattere generale. La delibera tariffaria, rivolta a una pluralità indistinta di contribuenti, rientra in quest’ultima categoria.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5

    Il rigetto dell'appello, come espressamente affermato dalla CTR, si fonda sulla disapplicazione della delibera comunale della giunta di °rosei, ai sensi dell'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992, ritenuta illegittima dal giudice del gravame

    Il giudice tributario può disapplicare l’atto amministrativo generale rilevante per la controversia se ne ravvisa l’illegittimità. Nel caso concreto, tuttavia, la delibera comunale non era illegittima per la distinzione tariffaria contestata.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    In tali ipotesi, in applicazione della norma speciale sopra menzionata, ai fini della legittimità della cartella, deve ritenersi sufficiente la presenza dei requisiti di cui all'art. 25 d.p.r. n. 602 del 1973.

    Quando la cartella è emessa sulla base dei presupposti speciali dell’art. 72 del d.lgs. 507/1993, per la sua legittimità sono sufficienti i requisiti previsti dall’art. 25 del D.P.R. 602/1973.

  • D.lgs. 22/1997

    La Corte richiama tale decreto come ulteriore riscontro del criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa fondato sulla maggiore capacità degli alberghi di produrre rifiuti.

  • Direttiva 2006/12/CE, art. 15; Direttiva 2008/98/CE, art. 14; principio unionale «chi inquina paga»

    La differenziazione della tariffa degli esercizi alberghieri da quella delle civili abitazioni, operata dai Comuni, è peraltro stata considerata legittima da questa Corte anche alla luce della conformità al principio unionale "chi inquina paga", espresso dall'art. 15 della direttiva 2006/12/CE e dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE, che, nell'osservanza del principio di proporzionalità, consentono al diritto nazionale di differenziare il calcolo della tassa di smaltimento per categorie di utenti.

    Il principio «chi inquina paga», nel rispetto della proporzionalità, è compatibile con tariffe differenziate per categorie di utenti. Nel caso degli alberghi, la maggiore produzione di rifiuti può giustificare una tariffa superiore.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1 e 1-quater

    Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 quater, dell'articolo 13 del d.p.r. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.

    In caso di rigetto dell’impugnazione incidentale, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    In via generale, nell'enunciare il motivo d'impugnazione previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. , il ricorrente deve indicare la norma interessata dalla censura, spiegando le ragioni in forza delle quali ritiene che vi sia stata la violazione o la falsa applicazione di legge.

    Il ricorrente per cassazione deve identificare la norma asseritamente violata e spiegare la divergenza tra la decisione impugnata e la corretta interpretazione o applicazione della norma, indicando adeguatamente i fatti rilevanti.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La norma è richiamata esclusivamente quale base per il deposito delle memorie illustrative del Comune in Cassazione; non è oggetto di una specifica interpretazione decisoria.

  • Codice di procedura civile, art. 132; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36; Costituzione, art. 111

    Sono norme invocate dal Comune nel quarto motivo, relativo alla dedotta contraddittorietà della motivazione. Poiché tale motivo è stato assorbito, la Corte non ne ha esaminato il merito.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    La norma è richiamata quale disposizione che rinvia all’obbligo di motivazione dell’art. 3 della legge 241/1990. La Corte chiarisce che tale obbligo non riguarda gli atti amministrativi generali, come la delibera tariffaria.

Massime di principio

  • La classificazione delle categorie TARSU indicata dall’art. 68 del d.lgs. 507/1993 è di massima: il Comune può distinguere alberghi e abitazioni anche se la legge li colloca nello stesso gruppo.
  • La delibera comunale che stabilisce tariffe per categorie generali non deve motivare specificamente la scelta di classificare separatamente alberghi e abitazioni; l’obbligo dell’art. 69, comma 2, riguarda invece il rapporto tra le tariffe e i costi del servizio.
  • Una tariffa alberghiera superiore a quella abitativa non è di per sé illegittima: la maggiore produzione di rifiuti degli alberghi è considerata un dato di comune esperienza. Per contestare la tariffa occorrono elementi concreti che mostrino una disparità irragionevole rispetto ai costi del servizio.
  • Il Comune può riscuotere tramite ruolo senza un nuovo avviso di accertamento quando la liquidazione si fonda su dati già acquisiti e non modificati, inclusi i ruoli precedenti o le dichiarazioni del contribuente; la facoltà non opera in caso di omessa o infedele denuncia.
  • La cartella emessa sulla base di dati già noti al contribuente non è invalida per la sola assenza di un nuovo avviso di accertamento, purché ricorrano i presupposti della liquidazione diretta e siano rispettati i requisiti dell’art. 25 del D.P.R. 602/1973.

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