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Sentenza

Sentenza del 11/06/2020 n. 75 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Reddito da fabbricati - Registrazione volontaria - Scrittura privata - Riduzione canone - Valenza retroattiva - Fini fiscali - Non rilevanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia n. 67/1/19 del 23 gennaio 2019, che aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF e addizionali per l’anno 2013, per complessivi 19.979,06 euro tra imposte e sanzioni. L’accertamento aveva rideterminato il reddito da fabbricati relativo a un contratto di locazione stipulato il 1° settembre 2009 in 69.854 euro, rispetto ai 47.053 euro dichiarati. Il contribuente sosteneva che una scrittura privata del 26 novembre 2013, registrata il 6 dicembre 2013, avesse ridotto il canone a 4.000 euro mensili con effetto dal 1° gennaio 2013, e invocava le trattative e la dichiarazione del conduttore sui pagamenti effettivamente effettuati. Contestava inoltre l’incoerenza dell’Ufficio, che in sede di registrazione aveva applicato una sanzione per tardività considerando la decorrenza concordata dalle parti. L’Agenzia ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’appello perché notificato in forma cartacea anziché telematica e, nel merito, ha sostenuto che la riduzione non fosse opponibile al Fisco per il periodo anteriore alla registrazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità: benché l’appello fosse stato notificato in forma ordinaria e depositato telematicamente, la valida instaurazione del contraddittorio ha sanato l’irregolarità, secondo il principio di cui all’art. 156 c.p.c. Nel merito ha rigettato l’appello, confermando la decisione di primo grado: per i redditi fondiari il reddito concorre alla formazione dell’imponibile indipendentemente dalla percezione e la riduzione del canone concordata tra le parti non è opponibile all’Amministrazione finanziaria prima della registrazione, avvenuta il 6 dicembre 2013. L’accordo poteva avere efficacia retroattiva tra locatore e conduttore, ma non verso i terzi; la dichiarazione del conduttore e i documenti relativi alle trattative non provavano una diversa base imponibile opponibile al Fisco. La modifica del canone, inoltre, non comportava novazione del rapporto. L’appello è stato quindi respinto e il contribuente condannato a pagare le spese del grado, liquidate in 2.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 156 c.p.c.

    secondo il collegio, il principio della valenza dell'atto ex art. 156 cpc, stante l'avvenuta costituzione del contraddittorio tra le parti con una valida notifica, anche se non effettuata in via telematica, non pregiudica il rapporto processuale e salva quindi l'irregolarità della notifica non telematica dell'appello.

    L’irregolarità della modalità di notificazione non determina l’inammissibilità quando la notifica ha comunque raggiunto il proprio scopo e ha consentito la valida instaurazione del contraddittorio.

  • Art. 26, comma 1, TUIR

    ciò significa che la corresponsione effettiva di un canone diverso e minore di quello originariamente concordato e registrato, non ha rilevanza ai fini della quantificazione dell'imponibile, restando quindi valido il canone pattuito, se non dalla data "certa" della variazione del canone.

    Per i redditi fondiari, la tassazione non dipende dal canone effettivamente riscosso. Una riduzione concordata successivamente incide sull’imponibile nei confronti del Fisco solo dalla data certa della variazione, individuata in questa controversia nella registrazione.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (disciplina della registrazione degli atti; disposizione specifica non indicata nel provvedimento)

    trattasi in tutta evidenza di una transazione intercorsa tra parti private e tale nuovo accordo è vincolante per i soggetti contrattualmente obbligati ma non è opponibile ai terzi e, nella specie, tale risulta l'Amm.ne Finanziaria, se non dalla data della registrazione dell'atto e cioè dal 6 dicembre 2013.

    La registrazione volontaria dell’accordo rende la modifica opponibile ai terzi dalla data della registrazione, ma non attribuisce efficacia retroattiva verso l’Amministrazione finanziaria. Il provvedimento non indica l’articolo specifico del testo unico sulla registrazione.

  • Cassazione, sentenza n. 5576/2003

    "le sole variazioni del canone non sono di per sé indice di una novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modifiche accessorie della correlativa obbligazione"

    La sola riduzione del canone costituisce una modifica accessoria e non prova la novazione del contratto; resta quindi rilevante il contratto originario, mentre la modifica è opponibile ai terzi dalla registrazione.

Massime di principio

  • Per i redditi da locazione, la minore somma effettivamente incassata non riduce di per sé il reddito imponibile: occorre una modifica contrattuale opponibile al Fisco.
  • Una riduzione del canone concordata con efficacia retroattiva vincola le parti, ma non può essere fatta valere retroattivamente verso l’Amministrazione finanziaria; nei confronti di quest’ultima rileva dalla data certa della registrazione.
  • La dichiarazione del conduttore sui pagamenti effettuati e la documentazione delle trattative non sostituiscono una modifica contrattuale registrata opponibile ai terzi.
  • La riduzione del canone, da sola, non dimostra la novazione del contratto di locazione.
  • Un’irregolarità nella forma della notificazione dell’impugnazione può essere sanata se l’atto ha raggiunto il suo scopo e il contraddittorio si è validamente instaurato.

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