Sentenza del 11/06/2020 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Finanza locale - Tares -- Omessa dichiarazione - Inutilizzabilità dell'immobile e improduttivo di rifiuti - Riduzione o Esenzione - Onere della prova a carico del possessore - Assenza di prova o idonea documentazione Accertamernto -- Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la pretesa Tares sostenendo che l’immobile fosse inutilizzabile e non producesse rifiuti, circostanza che avrebbe giustificato la riduzione della superficie tassabile o l’esenzione. Non avendo presentato la dichiarazione originaria o una dichiarazione di variazione, né fornito prova o documentazione idonea a dimostrare tali condizioni, contestava la legittimità dell’accertamento.
La decisione
La decisione ha ritenuto legittimo l’accertamento: il presupposto Tares è il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte, e grava sul possessore o detentore l’onere di superare la presunzione relativa di produzione di rifiuti. La riduzione o l’esenzione richiede il riferimento alla dichiarazione originaria o a quella di variazione e una prova adeguata dell’inutilizzabilità o della mancata produzione di rifiuti; in assenza di tali elementi, la contestazione non prevale. Il testo fornito non indica il giudice, il grado, le date, gli importi o la statuizione sulle spese.
Norme richiamate
La Tares ha come presupposto il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte; la mera allegazione che l’immobile sia inutilizzato non basta a escludere il tributo.
Art. 62, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507/1993
Sul possessore o detentore grava l’onere di superare la presunzione relativa di produzione di rifiuti, anche per ottenere riduzioni della superficie tassabile o l’esenzione; occorre fare riferimento alla denuncia originaria o a quella di variazione e dimostrare adeguatamente le condizioni invocate.
Massime di principio
- Il possesso, l’occupazione o la detenzione di un immobile rientrante nel presupposto del tributo comporta una presunzione relativa che esso sia produttivo di rifiuti.
- Chi chiede riduzione o esenzione per inutilizzabilità o mancata produzione di rifiuti deve fornire una prova concreta e idonea; non è sufficiente una dichiarazione generica.
- La dichiarazione originaria o quella di variazione è rilevante per far valere le condizioni che incidono sulla superficie tassabile o sull’esenzione. In sua assenza, e senza prova documentale adeguata, l’accertamento può essere confermato.
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