Sentenza del 11/06/2020 n. 73 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Avviso iscrizione ipotecaria - Beni inseriti in un "Fondo patrimoniale"- Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l’avviso di iscrizione ipotecaria relativo a debiti tributari di circa 90.000 euro, sostenendo di non aver ricevuto il preavviso e che i due immobili colpiti, conferiti nel fondo patrimoniale con atto notarile del 28 aprile 2008, non fossero aggredibili. Deduceva inoltre che il sostentamento familiare proveniva dalle risorse della moglie e non dalla propria attività. L’Ufficio ha appellato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia n. 114/2019, contestando il travisamento della costituzione telematica e della documentazione prodotta e sostenendo che il fondo patrimoniale non esclude automaticamente l’iscrizione ipotecaria. Il contribuente ha anche eccepito l’irregolarità della difesa dell’Ufficio affidata a un avvocato del libero foro.
La decisione
Il giudice d’appello ha accolto l’appello dell’Ufficio e ha mantenuto fermo l’avviso di iscrizione ipotecaria. Ha ritenuto legittima la difesa dell’Agente della riscossione affidata a un avvocato del libero foro e ha rilevato che la costituzione telematica dell’Ufficio e i documenti prodotti erano utilizzabili: la relazione di notificazione attestava l’invio del preavviso alla residenza nota e la consegna del plico alla moglie il 5 aprile 2018. Per superare la fede privilegiata delle attestazioni del pubblico ufficiale occorreva querela di falso oppure la contestazione e la prova di circostanze ostative, non fornite dal contribuente. Sul fondo patrimoniale, il giudice ha escluso che esso renda i beni automaticamente immuni dall’iscrizione ipotecaria; chi invoca l’esonero deve provare il collegamento tra l’obbligazione e finalità estranee ai bisogni familiari. La tesi secondo cui la moglie sosteneva integralmente la famiglia non è stata ritenuta adeguatamente provata; i debiti, pari a circa 90.000 euro, erano sorti nell’esercizio dell’attività d’impresa. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973
Da essa si deduce che l'atto è stato inviato nella residenza nota del contribuente, che l'operazione di consegna è stata curata da un pubblico ufficiale e che il 5.4.2018 il plico era stato ricevuto dalla moglie del xxxxx.
La norma è richiamata in relazione alla comunicazione preventiva prima dell’iscrizione ipotecaria. Nel caso concreto la doglianza sulla mancata comunicazione non è stata accolta, poiché la documentazione attestava la notificazione del preavviso.
Massime di principio
- Il conferimento di immobili in un fondo patrimoniale non impedisce, di per sé, l’iscrizione ipotecaria per la riscossione di debiti tributari.
- Chi invoca la protezione del fondo deve provare, in concreto, che l’obbligazione è estranea ai bisogni della famiglia. Questi ultimi sono intesi ampiamente e comprendono anche il mantenimento, lo sviluppo armonico e il rafforzamento della capacità economico-finanziaria familiare.
- La natura imprenditoriale o professionale del debito non è da sola decisiva: occorre valutare il rapporto tra l’obbligazione e i bisogni familiari. Esigenze voluttuarie o operazioni meramente speculative possono invece risultare estranee a tali bisogni.
- Le attestazioni del pubblico ufficiale relative alla notificazione non si superano con una mera contestazione: occorre proporre querela di falso oppure allegare e provare circostanze concrete che impediscano di considerare regolare la consegna.
- La consegna dell’atto alla moglie presso la residenza del destinatario può risultare valida se attestata dal pubblico ufficiale; per contestarla sono rilevanti, ad esempio, la prova della separazione coniugale o di una variazione di residenza opponibile all’Amministrazione.
- Nel caso esaminato è stata ritenuta ammissibile la difesa dell’Agente della riscossione affidata a un avvocato del libero foro.
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