Sentenza del 11/06/2020 n. 76 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRES - Dichiarazione integrativa contribuente dopo inizio attività di controllo dell'ufficio - Emenda - Validità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità della cartella emessa dopo il controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/1973 sulla dichiarazione IRES 2013. Il recupero derivava dalla detrazione di 20.211 euro per interessi che l'Ufficio riteneva riferibili al biennio 2011-2012. La contribuente sosteneva che le imposte fossero già state pagate e che la dichiarazione potesse essere corretta a proprio favore. L'Agenzia contestava l'emendabilità dopo l'avvio del controllo e lamentava che i primi giudici non avessero esaminato l'eccezione relativa alla notifica della cartella via PEC; chiedeva inoltre la riforma della sentenza deducendo la regolarità della notifica e l'infondatezza delle contestazioni di merito. La contribuente ha riproposto in appello i vizi della notifica PEC e ha chiesto la conferma della decisione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto il ricorso della contribuente contro la cartella. Ha respinto la censura di omessa pronuncia: la decisione assorbente comporta una decisione implicita sulle questioni assorbite. Ha inoltre stabilito che la dichiarazione dei redditi è emendabile a favore del contribuente in ogni tempo, anche in sede contenziosa e dopo l'avvio dell'attività di controllo, senza che rilevi la distinzione tra controllo automatizzato e controllo formale ex artt. 36-bis e 36-ter. Le contestazioni sulla validità della notifica PEC e gli altri vizi della cartella non sono stati esaminati autonomamente nel merito, risultando assorbiti dalla decisione favorevole sulla emendabilità. Spese del grado compensate per la natura e la particolarità della controversia.
Norme richiamate
a nulla rileva pertanto la distinzione fatta dall'ufficio appellante tra attività di controllo automatizzato e attività di controllo formale ai sensi degli artt. 36 bis e 36 ter DPR 600/73 nel senso che la emendabilità sarebbe lecita e sempre ammessa solo per il controllo automatizzato ma non quando, come nella specie, sia stato attivato il controllo formale.
Il controllo formale non impedisce al contribuente di correggere a proprio favore la dichiarazione: l'emendabilità non dipende dal tipo di controllo avviato dall'Amministrazione.
a nulla rileva pertanto la distinzione fatta dall'ufficio appellante tra attività di controllo automatizzato e attività di controllo formale ai sensi degli artt. 36 bis e 36 ter DPR 600/73 nel senso che la emendabilità sarebbe lecita e sempre ammessa solo per il controllo automatizzato ma non quando, come nella specie, sia stato attivato il controllo formale.
La possibilità di emendare la dichiarazione a favore del contribuente non è limitata ai casi di controllo automatizzato, ma opera anche quando sia stato effettuato un controllo formale.
quanto al primo motivo d'impugnazione di violazione del principio ex art. 112 cpc sulla omessa pronuncia dei giudici provinciali sul primo motivo del ricorso della contribuente (invalidità della notifica della cartella tramite PEC), il collegio osserva che la giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione ha sancito che la mancata pronuncia su alcune questioni non comporta omissione di motivazione (cfr. Cass. 32415/18) in quanto "la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita(di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta".
Quando una questione è assorbita da una decisione che definisce la controversia, la mancata trattazione espressa non integra di per sé omessa pronuncia: può ravvisarsi una decisione implicita, motivata dall'assorbimento.
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza e di giudizio, non un atto irrevocabilmente vincolante: il contribuente può correggerla a proprio favore quando dimostri un errore.
- Secondo il principio applicato in questa decisione, la correzione favorevole è ammessa anche dopo l'avvio del controllo e in sede contenziosa; non cambia la regola il fatto che l'attività dell'Ufficio sia un controllo formale anziché automatizzato.
- La mancata decisione espressa su un motivo può non costituire omessa pronuncia se quel motivo è stato assorbito dalla ragione che definisce la controversia; l'assorbimento può valere come decisione implicita.
- Se una questione processuale, come la validità della notifica, viene assorbita dall'accoglimento fondato su un'altra ragione, non si deve intendere che il giudice abbia necessariamente riconosciuto nel merito la validità o invalidità della notifica.
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