Sentenza del 11/06/2020 n. 32 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Finanza locale - Tarsu - Avviso di accertamento - Omessa dichiarazione tassa - Esenzione dal pagamento per inutilizzabilità dell'immobile e improduttivo di rifiuti - Onere della prova a carico del possessore o detentore - Assenza di prova o idonea documentazione - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la pretesa TARSU sostenendo che l’immobile fosse inutilizzabile e non producesse rifiuti, e chiedendo quindi l’esenzione dal tributo. La controversia riguarda anche la ripartizione dell’onere probatorio: il Comune deve indicare nell’atto la fonte dell’obbligazione e le superfici tassabili, mentre spetta al contribuente provare i presupposti dell’esenzione o della riduzione.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta legittima: il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali o aree comportano una presunzione relativa di produzione di rifiuti. Il contribuente non ha fornito prova contraria né documentazione idonea a dimostrare l’inutilizzabilità dell’immobile o l’assenza di produzione di rifiuti; pertanto non ha titolo all’esenzione o alla riduzione. Il testo fornito non indica importi, date, il giudice, il grado della decisione o una statuizione sulle spese.
Norme richiamate
Art. 62, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507/1993
Il presupposto impositivo della Tarsu consiste nel possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti. Nei confronti del possessore e detentore dell'immobile sussiste una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, risultando a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
Il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali o aree costituisce il presupposto della TARSU e fa presumere, salvo prova contraria, la produzione di rifiuti. Chi invoca l’esenzione o la riduzione deve fornire elementi idonei a superare tale presunzione.
Massime di principio
- La sola affermazione che un immobile sia inutilizzabile o non produca rifiuti non basta, di regola, a ottenere l’esenzione: il possessore o detentore deve dimostrarlo con prove concrete e documentazione idonea.
- Il Comune deve indicare nell’atto impositivo la fonte dell’obbligazione e le superfici tassabili; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare i fatti che giustificano l’esenzione o la riduzione.
- La presunzione di produzione di rifiuti è relativa e può essere superata, ma l’assenza di prova contraria rende legittima la richiesta del tributo.
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