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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01537/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di pagamento, da parte del gestore del servizio idrico, di somme fatturate come conguagli per "partite pregresse" relative agli anni 2005-2011. La società utente ha chiesto davanti al giudice ordinario la declaratoria di non debenza di tali importi, previa disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi, e in subordine l'accertamento della prescrizione del credito. Il gestore ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la lite investisse la legittimità di atti regolatori dell'autorità di settore e non il singolo rapporto di utenza; nel merito ha difeso la legittimità del recupero dei conguagli e l'assenza di prescrizione. Nei gradi di merito la domanda dell'utente era stata accolta, con conferma in appello, sul rilievo che i conguagli avessero natura retroattiva e violassero il principio di irretroattività e l'autonomia contrattuale. Con il ricorso per cassazione il gestore ha dedotto: 1) violazione dei limiti della giurisdizione ordinaria, sostenendo che la questione riguardasse direttamente le scelte tecnico-discrezionali dell'autorità tariffaria; 2) violazione di norme interne e unionale in materia di servizio idrico, assumendo che il nuovo metodo tariffario consentisse il recupero delle partite pregresse e che il meccanismo fosse stato correttamente deliberato dall'ente d'ambito, con tempestiva fatturazione delle somme dovute.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando la giurisdizione del giudice ordinario perché la domanda attiene al rapporto individuale di utenza e alla pretesa patrimoniale del gestore, non all'impugnazione di provvedimenti autoritativi generali. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti indicati: ha affermato che, in astratto, il recupero tariffario di costi pregressi può essere legittimo nel sistema del servizio idrico integrato, ma solo se riguarda costi imprevisti e imprevedibili, pertinenti e corrispettivi rispetto al servizio reso, e non può servire a riversare sull'utenza errori di gestione, previsioni errate o costi non giustificati. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Cagliari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda alla luce di tali principi e verificare in concreto i presupposti fattuali dei conguagli richiesti. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro invocato per censurare la giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla giurisdizione e sui limiti del sindacato del giudice ordinario.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la devoluzione della controversia al giudice amministrativo, ma la Corte esclude che vi rientri una lite sul singolo rapporto di utenza.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato nei gradi di merito per la prescrizione dei crediti relativi a somme pretese per annualità remote.

  • art. 9 direttiva 2000/60/CE

    La Corte lo interpreta come espressione del principio di recupero dei costi dei servizi idrici, rimesso alle scelte degli Stati membri, con finalità di uso efficiente della risorsa e possibilità di diverse tecniche tariffarie, purché entro limiti di pertinenza e corrispettività.

  • art. 154 d.lgs. n. 152 del 2006

    La tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo e deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio secondo il principio del recupero dei costi.

  • art. 154 d.lgs. n. 152 del 2006

    È richiamato per il ruolo del gestore nell'applicare la tariffa determinata secondo le prescrizioni delle autorità competenti.

  • art. 21, commi 13 e 19, D.L. n. 201 del 2011

    La Corte lo richiama come base del sistema regolatorio affidato all'autorità di settore per la determinazione del metodo tariffario.

  • art. 10 D.L. n. 70 del 2011

    È menzionato come parte del quadro normativo che attribuisce all'autorità la predisposizione del metodo tariffario per il servizio idrico integrato.

  • art. 1339 c.c.

    La Corte afferma che il sistema tariffario determinato dall'autorità d'ambito si inserisce di diritto nel contratto di fornitura.

  • artt. 4 e 5 l. n. 2248 del 1865, all. E

    Erano stati invocati per la disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi, ma la controversia è stata qualificata come rapporto individuale di utenza.

Massime di principio

  • La domanda dell'utente che contesti l'importo fatturato dal gestore di un servizio pubblico in base a una tariffa regolata integra, di regola, una controversia sul rapporto individuale di utenza e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, quando non sia in discussione l'impugnazione diretta di provvedimenti autoritativi generali.
  • Nel servizio idrico integrato il principio di recupero dei costi consente, in astratto, meccanismi di conguaglio per costi pregressi, perché la tariffa ha natura di corrispettivo e deve tendere alla copertura integrale dei costi del servizio.
  • La legittimità del recupero retroattivo è però limitata ai costi imprevisti e imprevedibili, pertinenti e corrispettivi rispetto al servizio reso; non è ammesso usare il conguaglio per riversare sugli utenti errori di gestione, scostamenti previsionali o costi non riconducibili a una gestione efficiente.
  • L'ente gestore che pretenda il recupero di partite pregresse deve provarne i presupposti costitutivi, inclusa la pertinenza e l'imprevedibilità dei costi richiesti, secondo i principi generali sull'onere della prova.
  • Il sistema tariffario regolatorio può integrarsi nel contratto di utenza per rinvio normativo o regolamentare, ma ciò non legittima qualsiasi modifica unilaterale del corrispettivo: resta necessario il nesso di corrispettività tra tariffa e servizio effettivamente reso.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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