Cassazione Civile, Ordinanza n. 01369/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di indagini anche finanziarie svolte nei confronti di un medico professionista, l’Ufficio contestava che una parte rilevante dei compensi professionali fosse stata trasferita su una società a ristretta base partecipativa, della quale erano soci il contribuente, la moglie e il figlio, ritenuta fittiziamente interposta. Inoltre, sul conto corrente cointestato al contribuente e alla moglie venivano rilevati prelevamenti e versamenti non giustificati. Per l’anno d’imposta 2008 veniva quindi emesso avviso di accertamento con recupero a tassazione di maggior reddito IRPEF, maggior volume d’affari IRAP e relative sanzioni. Il contribuente impugnava l’atto sostenendo che la struttura societaria non aveva generato vantaggi fiscali e che l’accertamento violava il divieto di doppia imposizione; in cassazione denunciava: 1) violazione dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR ravvisato l’interposizione fittizia senza adeguata considerazione delle prove e delle allegazioni difensive; 2) violazione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 per non avere la CTR verificato la sussistenza di un vantaggio fiscale quale elemento dell’abuso del diritto; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente/inidonea e violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, n. 4, c.p.c., per difetto di un percorso argomentativo idoneo a giustificare il decisum.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la motivazione della sentenza d’appello non era mancante né meramente apparente, poiché la CTR aveva dato conto dei riscontri oggettivi, dei fatti gravi, precisi e concordanti, e delle ragioni per cui la società doveva essere considerata un mero schermo, spiegando anche perché non poteva attribuirsi rilievo alla consulenza di parte. Ha poi rigettato congiuntamente primo e secondo motivo, riaffermando che nell’accertamento ex art. 37 d.P.R. n. 600/1973 l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, l’effettivo possesso del reddito in capo all’interponente; non occorre dimostrare gli elementi costitutivi della fittizietà dell’interposizione, né un comportamento fraudolento, essendo sufficiente un uso improprio o deviante di uno strumento giuridico che consenta di eludere il prelievo. La CTR aveva correttamente applicato tali principi, avendo accertato che la società non svolgeva funzioni autonome rispetto alle prestazioni del medico, non era una vera società di servizi e aveva consentito al contribuente di conseguire un vantaggio fiscale, eludendo la progressività dell’IRPEF. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancanza di attività difensiva dell’Agenzia.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma consente di imputare al contribuente i redditi formalmente intestati ad altri quando sia dimostrato, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona; ciò che deve essere provato è il possesso sostanziale del reddito, non gli elementi costitutivi dell’interposizione.
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato dal ricorrente come norma sull’abuso del diritto; la Corte, pur menzionandola, risolve la controversia soprattutto sulla disciplina dell’interposizione fittizia e ribadisce che non è necessario un comportamento fraudolento, essendo sufficiente un uso deviante di uno strumento legittimo idoneo a eludere il prelievo.
art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973
È invocato dal ricorrente quale divieto di doppia imposizione, ma la sentenza non accoglie la censura.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale dei motivi di violazione/falsa applicazione di legge dedotti dal ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro per la dedotta nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione insufficiente; la Corte ne esclude la violazione.
La Corte ribadisce che la nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente contraddittoria da non consentire di individuare la giustificazione del decisum.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la motivazione della CTR è ritenuta sufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell’accertamento tributario fondato sull’interposizione fittizia, l’Amministrazione deve provare che il reddito è nella disponibilità effettiva del contribuente interponente, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; non è indispensabile dimostrare in positivo tutti gli elementi della simulazione o della fittizietà del soggetto interposto.
- La disciplina dell’interposizione non introduce una responsabilità autonoma dell’interposto: il prelievo va riferito esclusivamente al soggetto che, nella sostanza, possiede il reddito, anche se ne appaia formalmente diverso il titolare.
- Ai fini fiscali non è necessario un comportamento fraudolento in senso stretto: è sufficiente l’uso improprio, ingiustificato o deviante di uno strumento giuridico legittimo, se idoneo a conseguire un indebito vantaggio fiscale o a eludere l’applicazione del regime impositivo.
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando manchi del tutto o sia assolutamente incomprensibile; non basta che sia sintetica o che non condivida le tesi di parte, purché esponga gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio quando il giudice di merito abbia motivatamente valorizzato gli indizi e spiegato perché essi siano gravi, precisi e concordanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01370/2024 del 15/01/2024
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01372/2024 del 15/01/2024
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01373/2024 del 15/01/2024
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01374/2024 del 15/01/2024
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01377/2024 del 15/01/2024
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01378/2024 del 15/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →