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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01374/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento sintetico per IRPEF relativo all’anno d’imposta 2006, emesso nei confronti di un contribuente sulla base del redditometro, assumendo maggiori redditi in ragione di incrementi patrimoniali collegati all’acquisto di due autoveicoli, di due terreni e al possesso di un appartamento di 140 mq. In primo e secondo grado l’atto era stato annullato, ritenendosi idonee le giustificazioni del contribuente, fondante su convivenza con il padre pensionato e su una somma in contanti versata su un libretto di risparmio. L’Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, sostenendo l’inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente in giudizio perché non esibita nella fase precontenziosa né allegata al ricorso, e contestando che vi fosse stata una giustificazione valida per il ritardo; (2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR avrebbe ignorato il verbale di contraddittorio che attestava la concessione del rinvio richiesto; (3) violazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 e delle norme sulla prova, deducendo che la CTR aveva errato nel valorizzare la mera disponibilità delle somme sul libretto e la convivenza con il padre senza prova della provenienza non imponibile delle somme e senza prova dell’apporto del familiare agli incrementi patrimoniali.

La decisione

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo, ritenendo che il questionario/invito fosse troppo generico per far scattare la preclusione di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973, perché non indicava in modo specifico i beni-indice o gli incrementi patrimoniali cui riferire la documentazione richiesta; ne consegue anche l’infondatezza della censura sul preteso omesso esame del rinvio nel contraddittorio. Accoglie invece il terzo motivo, affermando che, in tema di accertamento sintetico, la CTR ha violato i principi consolidati perché ha dato rilievo alla sola convivenza con il padre e alla mera presenza di somme sul libretto, senza verificare e pretendere la prova documentale della provenienza di quelle somme da redditi esenti o già tassati, né la loro riferibilità al nucleo familiare rilevante. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    La preclusione all’utilizzo in giudizio della documentazione non esibita in sede amministrativa opera solo se l’invito dell’Ufficio è specifico e puntuale e contiene l’avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza; se l’invito è generico, la sanzione dell’inutilizzabilità non scatta.

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    Nel redditometro l’Amministrazione può presumere un reddito sulla base degli incrementi patrimoniali e degli indici di capacità contributiva; il contribuente può vincere la presunzione solo con prova documentale della provenienza non imponibile delle somme o dell’inesistenza/minore entità del reddito presunto.

  • d.m. 10 settembre 1992

    Costituisce, insieme al d.m. 19 novembre 1992, la base regolamentare degli indici di capacità contributiva del redditometro.

  • d.m. 19 novembre 1992

    Integra la disciplina del redditometro definendo ulteriori elementi e coefficienti presuntivi di capacità contributiva.

  • art. 2728 c.c.

    La disciplina dell’accertamento sintetico opera come presunzione legale relativa, che attribuisce rilievo alla disponibilità degli elementi indice salvo prova contraria del contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare la provenienza non imponibile delle somme e la durata del possesso di redditi esenti o tassati alla fonte grava sul contribuente che intende superare la presunzione sintetica.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice deve decidere secondo diritto, senza disapplicare il valore presuntivo legalmente attribuito dalla norma agli indici di capacità contributiva una volta accertata la loro effettiva esistenza.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione deve fondarsi sulle prove ritualmente acquisite; non è consentito attribuire valore decisivo alla mera disponibilità di somme senza prova della loro natura non imponibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge invocato per le censure sulla preclusione probatoria e sul redditometro.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo, qui riferito al verbale di contraddittorio e alla concessione del rinvio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato nel terzo motivo insieme al n. 3 per denunciare violazioni di legge e vizi processuali nella valutazione della prova.

  • art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992

    Non supera la preclusione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973: la produzione tardiva dei documenti non diventa ammissibile in appello per il solo fatto che la controparte non abbia eccepito tempestivamente la decadenza.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Non consente di eludere la preclusione sostanziale e processuale derivante dall’omessa esibizione in sede amministrativa di documenti specificamente richiesti.

  • art. 24 Cost.

    La sanzione dell’inutilizzabilità deve essere interpretata in modo da non comprimere irragionevolmente il diritto di difesa del contribuente.

  • art. 53 Cost.

    L’interpretazione della disciplina dell’art. 32 e del redditometro deve restare coerente con il principio di capacità contributiva, evitando imposizioni su redditi non dovuti.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento fiscale, l’inutilizzabilità dei documenti non esibiti in sede amministrativa scatta solo se l’invito dell’Ufficio è specifico, puntuale e corredato dall’avvertimento sulle conseguenze della mancata risposta; un invito generico non basta a fondare la preclusione processuale.
  • Nel redditometro la disponibilità di beni-indice e incrementi patrimoniali integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva: il giudice non può neutralizzarla con apprezzamenti equitativi, ma deve verificare solo la prova contraria offerta dal contribuente.
  • La prova contraria nel metodo sintetico non si esaurisce nella mera allegazione di ulteriori disponibilità finanziarie: occorre documentare la natura non imponibile delle somme e circostanze oggettive che ne attestino entità e durata del possesso, così da collegarle alle spese contestate.
  • Ai fini dell’accertamento sintetico rileva il nucleo familiare in senso stretto, fondato sul vincolo coniugale e filiale, non la semplice convivenza con un parente diverso dal coniuge o dai figli; la mera convivenza non dimostra il concorso di quel soggetto alla provvista delle spese.
  • La presunzione redditometrica non può essere superata dal solo possesso di somme su un conto o libretto: occorre provarne la provenienza da redditi esenti o già tassati, oppure da altre componenti non imponibili idoneamente documentate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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