Cassazione Civile, Ordinanza n. 01372/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento fondati sul metodo sintetico/redditometro, con i quali l’Amministrazione aveva rideterminato il reddito per gli anni 2007 e 2008 recuperando maggiore IRPEF e addizionale regionale. Dopo un primo rigetto in CTP e una parziale riforma in CTR, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 600/1973 nella versione applicabile ratione temporis, in combinazione con i decreti ministeriali del 10 settembre 1992, 19 novembre 1992 e 21 settembre 1999. In sintesi, sosteneva che la CTR avesse erroneamente applicato la disciplina introdotta dal d.l. 78/2010, non applicabile ai periodi d’imposta in contestazione; inoltre lamentava che il giudice d’appello non avesse verificato l’adeguatezza della motivazione dell’Ufficio e la necessità di ulteriori riscontri oltre agli indici redditometrici, e contestava il criterio probatorio adottato circa il nesso tra disponibilità finanziarie e spese rilevate.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile l’intervento dell’erede della contribuente, ma ha rigettato il ricorso. Ha escluso l’efficacia del dedotto giudicato esterno relativo all’anno 2006, perché riferito a diversa annualità e a presupposti di fatto non tendenzialmente permanenti. Nel merito, ha stabilito che la CTR aveva effettivamente deciso applicando l’art. 38 del d.P.R. 600/1973 nel testo vigente ratione temporis, e che, secondo la disciplina allora applicabile, l’accertamento sintetico basato sugli indici del redditometro dispensava l’Ufficio da ulteriori prove oltre all’esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva, gravando sul contribuente l’onere di provare che il reddito presunto non esisteva o era inferiore. La Corte ha anche osservato che, pur essendo mutato l’orientamento giurisprudenziale sull’onere probatorio, la CTR aveva poi accertato in fatto che non era stata fornita prova della disponibilità, per gli anni oggetto di accertamento, delle risorse finanziarie invocate dalla contribuente. Le valutazioni di fatto del giudice di merito sono state ritenute insindacabili in cassazione. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel testo applicabile ratione temporis consente l’accertamento sintetico del reddito complessivo netto sulla base di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, e attribuisce al contribuente l’onere di fornire prova contraria mediante documentazione di redditi esenti, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o comunque della non esistenza, o minore esistenza, del reddito presunto.
art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
È richiamato come disposizione che ha modificato la disciplina dell’accertamento sintetico, ma non trova applicazione agli anni d’imposta oggetto di causa.
art. 2727 c.c.
L’Ufficio può risalire dal fatto noto al fatto ignoto tramite presunzioni; nel caso del redditometro, il meccanismo presuntivo è utilizzabile per fondare l’accertamento, salvo prova contraria del contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge dedotto dalla parte ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o del convincimento del giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove e delle presunzioni è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale consentito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.M. 10 settembre 1992
Richiamato come uno dei decreti ministeriali che disciplinavano gli indici del redditometro applicabili agli anni d’imposta in contestazione.
D.M. 19 novembre 1992
Richiamato come uno dei decreti ministeriali utilizzati per l’accertamento sintetico mediante redditometro.
D.M. 21 settembre 1999
Richiamato come parte del quadro normativo attuativo degli indici redditometrici.
Massime di principio
- Nel regime dell’accertamento sintetico applicabile ratione temporis, l’Amministrazione finanziaria può fondare la rettifica del reddito sugli indici di capacità contributiva previsti dal redditometro senza dover fornire ulteriori prove, una volta dimostrata la disponibilità dei fattori-indice.
- La prova contraria grava sul contribuente e deve riguardare l’esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, oppure la dimostrazione che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore; la semplice contestazione astratta non è sufficiente.
- Se il contribuente deduce la disponibilità di risorse finanziarie pregresse o ulteriori redditi per giustificare le spese contestate, deve fornire elementi probatori idonei a dimostrarne la disponibilità, l’entità e la durata del possesso nei periodi rilevanti.
- Il giudicato esterno formatosi su una diversa annualità d’imposta non vincola automaticamente le controversie relative ad anni successivi, salvo che riguardi elementi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente.
- La valutazione delle prove e delle presunzioni, quando riservata al giudice di merito, non può essere sovvertita in cassazione mediante una mera critica del convincimento raggiunto o una diversa lettura del materiale istruttorio.
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