Cassazione Civile, Ordinanza n. 01370/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una azienda sanitaria provinciale aveva chiesto di dichiarare la nullità o l'annullamento di un lodo arbitrale depositato nell'agosto 2010, emanato in una controversia nata dall'esecuzione di un contratto del 29 dicembre 2006 per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica in regime di accreditamento. Il lodo aveva riconosciuto in favore della struttura privata un credito di euro 485.000. L'ente sanitario sosteneva: la violazione del termine contrattuale previsto dall'art. 10.5 del contratto; in subordine, l'eccesso di mandato degli arbitri e la nullità della clausola compromissoria; in ulteriore subordine, l'annullabilità del lodo per errore di diritto e di fatto. La controparte, oltre a difendersi sul lodo, opponeva che l'obbligazione dell'ente non derivasse dal lodo ma da una successiva transazione del 13 settembre 2011, con cui le parti avrebbero composto ogni lite presente o futura relativa all'oggetto dell'arbitrato, prevedendo l'impegno dell'ente a pagare il corrispettivo delle prestazioni rese nel 2006 e la rinuncia agli interessi di mora. La società eccepiva anche l'illegittimità del recesso in autotutela adottato dall'ente nel dicembre 2011 e chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o, in subordine, il rigetto, nonché in via riconvenzionale l'accertamento della validità della transazione. Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva la riconvenzionale; la Corte d'appello confermava, ritenendo che l'impugnazione del lodo fosse superata dalla transazione e che la nullità di quest'ultima non potesse essere rilevata d'ufficio perché estranea al thema decidendum. In Cassazione l'ente deduceva: violazione dell'art. 1421 c.c. per mancato rilievo officioso della nullità della transazione; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla nullità della transazione per violazione dell'art. 49, comma 4, l. 833/1978; omesso esame di un fatto decisivo, perché la transazione era stata poi dichiarata nulla in altro giudizio tra le stesse parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse definito in modo troppo restrittivo il thema decidendum e avesse erroneamente escluso la rilevabilità d'ufficio della nullità della transazione. La questione della validità della transazione non era estranea al giudizio, perché la controparte la poneva come fonte esclusiva delle obbligazioni e come presupposto sia della cessazione dell'interesse all'impugnazione del lodo sia dell'accoglimento delle proprie richieste. Poiché la nullità della transazione incideva direttamente sull'interesse ad agire per l'impugnazione del lodo e sull'individuazione delle obbligazioni delle parti, la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminarla anche d'ufficio. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la nullità del contratto è rilevabile d'ufficio anche in appello quando la validità del contratto costituisca presupposto della domanda o dell'eccezione proposta
il ricorrente denunciava omessa pronuncia sulla nullità della transazione, questione ritenuta rilevante nel giudizio di merito
art. 49, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
la dedotta violazione di tale disposizione era indicata come causa di nullità della transazione
la nullità contrattuale, quale questione afferente ai fatti costitutivi della domanda, è rilevabile d'ufficio anche in appello
art. 10.5 del contratto
termine contrattuale invocato dall'ente come violato
non citato direttamente come norma applicata, ma non pertinente
non citato
Massime di principio
- La nullità di un contratto o di una transazione può essere rilevata d'ufficio dal giudice quando la validità di quel negozio costituisce il presupposto logico-giuridico della domanda o dell'eccezione proposta, anche se la parte interessata la deduce solo in appello.
- Il potere di rilievo officioso della nullità opera anche nel giudizio di gravame, perché la questione attiene ai fatti costitutivi della pretesa e può essere esaminata come eccezione in senso lato.
- Non è consentito definire il thema decidendum in modo eccessivamente restrittivo quando una domanda riconvenzionale o un'eccezione, pur formulata in termini diversi, mira in sostanza ad ottenere l'accertamento dell'efficacia vincolante di un negozio la cui validità condiziona l'esito della controversia.
- Se la nullità del negozio dedotto come fonte del rapporto è idonea a incidere sull'interesse ad agire per l'impugnazione di un precedente provvedimento o lodo, il giudice deve esaminarla prima di dichiarare cessato o insussistente tale interesse.
- Il rilievo officioso della nullità non è escluso dalla circostanza che il giudice di primo grado non l'abbia esaminata e che la parte la deduca solo in appello, purché la questione emerga dal materiale introdotto nel processo e dal rapporto controverso.
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