Cassazione Civile, Ordinanza n. 01377/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di concordato preventivo presentata da una società, poi rinunciata prima della definizione del subprocedimento ex art. 162 l. fall. Il tribunale ha dichiarato l’improcedibilità della domanda per rinuncia e, su richiesta del pubblico ministero, ha poi dichiarato il fallimento della società. La corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo che la rinuncia al concordato non impedisse al P.M. di chiedere il fallimento e che, comunque, emergesse uno stato di insolvenza sulla base dell’esposizione debitoria e dello squilibrio tra attivo e passivo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione degli artt. 7 e 162, comma 2, l. fall., sostenendo che la rinuncia intervenuta prima dell’apertura del subprocedimento avrebbe determinato improcedibilità e non inammissibilità, con conseguente difetto di legittimazione del P.M. a richiedere il fallimento; dall’altro la violazione degli artt. 5 e 168 l. fall., 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., contestando l’accertamento dello stato di insolvenza e assumendo che vi fosse solo una crisi reversibile, nonché che la corte territoriale avesse errato nel valorizzare la transazione fiscale e nel porre a carico del debitore l’onere di dimostrare la richiesta di fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, secondo la giurisprudenza richiamata, la pendenza del concordato costituisce solo un ostacolo temporaneo alla dichiarazione di fallimento e la chiusura anomala della procedura concordataria per rinuncia è assimilabile, quanto agli effetti processuali, alla declaratoria di inammissibilità ex art. 162, comma 2, l. fall.; ne deriva che il P.M., parte necessaria del procedimento, può chiedere il fallimento anche prima della formale dichiarazione di improcedibilità, senza che rilevi il momento in cui la rinuncia sia intervenuta. Ha reputato inammissibile anche il secondo motivo perché le censure miravano in realtà a rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto sulla insolvenza, fondato sulla rilevante esposizione debitoria e sulla sproporzione tra attivo e passivo, accertamento incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua; ha inoltre ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La pronuncia in rito sulla procedura concordataria, sia essa di inammissibilità o di improcedibilità, rimuove l’ostacolo alla trattazione delle istanze di fallimento; il P.M. può chiedere il fallimento anche prima della formale declaratoria, quando rilevi lo stato d’insolvenza.
Richiamato unitamente all’art. 162 l. fall. come norma sulla legittimazione del pubblico ministero a intervenire e attivarsi nella procedura concorsuale.
Lo stato di insolvenza va accertato con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento ed è una valutazione di fatto fondata sull’incapacità non transitoria di soddisfare regolarmente le obbligazioni.
La sospensione dei pagamenti durante la pendenza della domanda di concordato non può essere valorizzata come elemento di solvibilità oltre la durata della procedura; dopo la rinuncia alla domanda, tale sospensione non è più giustificabile.
Se la debitrice intendeva effettuare pagamenti in pendenza di concordato, avrebbe potuto chiedere l’autorizzazione del giudice delegato.
Richiamato per censurare la pretesa inversione dell’onere della prova; la Corte però ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a contestare l’accertamento di fatto sull’insolvenza.
La violazione di tale norma non può essere dedotta per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo utilizzo di prove non dedotte o fuori dai limiti legali.
La violazione di tale norma è configurabile solo se il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono, o abbia disatteso prove legali; non basta la critica alla ricostruzione fattuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di deduzione della violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per lamentare vizio di motivazione, ma la censura è stata reputata inammissibile perché volta a riesaminare il merito.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contrario a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La pendenza di una procedura di concordato preventivo impedisce solo temporaneamente la dichiarazione di fallimento; quando la procedura cessa per qualsiasi causa, l’ostacolo viene meno e le istanze di fallimento possono essere esaminate.
- La rinuncia alla domanda di concordato produce effetti processuali sostanzialmente equivalenti, ai fini dell’art. 162, comma 2, l. fall., alla declaratoria di inammissibilità: ciò consente al pubblico ministero di richiedere il fallimento anche se la formale pronuncia di improcedibilità non sia ancora intervenuta.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito rimettere in discussione l’accertamento di fatto dello stato di insolvenza quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
- Lo stato di insolvenza va valutato con riferimento alla data della sentenza dichiarativa di fallimento e consiste nell’incapacità non transitoria di adempiere regolarmente le obbligazioni dell’impresa.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per contestare la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, ma solo per denunciare l’uso di prove illegittimamente acquisite o la violazione delle regole sul valore legale della prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01369/2024 del 15/01/2024
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01370/2024 del 15/01/2024
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01372/2024 del 15/01/2024
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01373/2024 del 15/01/2024
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01374/2024 del 15/01/2024
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01378/2024 del 15/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →