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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01373/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento, proposta da una banca per ottenere l'ammissione di un credito complessivo derivante da saldo di conto corrente, rapporto anticipi e tre finanziamenti. Il Tribunale aveva ammesso il credito solo in parte: aveva accolto l'opposizione per un finanziamento fondiario revolving, l'aveva rigettata per il contratto di anticipazione su certificati di conformità e, quanto al conto corrente, aveva ritenuto nulla per indeterminatezza la clausola sulla commissione di massimo scoperto, espungendo i relativi addebiti dal saldo. Le ricorrenti hanno impugnato il decreto con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1418, 1362, 1363, 1366, 1367 e 1368 c.c., sostenendo che il complesso delle clausole contrattuali dimostrasse chiaramente la volontà di applicare la commissione di massimo scoperto con periodicità trimestrale, sicché la clausola sarebbe stata determinata o comunque determinabile e non nulla.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che il tribunale aveva violato i criteri ermeneutici contrattuali nel ritenere nulla la clausola sulla commissione di massimo scoperto per indeterminatezza, poiché dal testo contrattuale e dalle condizioni economiche emergeva in modo inequivoco una chiusura periodica trimestrale del conto e, correlativamente, la contabilizzazione trimestrale anche delle commissioni. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Chieti, in diversa composizione, perché riesamini la domanda alla luce dei principi richiamati e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1346 c.c.

    La clausola contrattuale è nulla per indeterminatezza solo se il suo oggetto non è determinato né determinabile; nel caso concreto la Corte ha escluso tale indeterminatezza.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità per indeterminatezza dell'oggetto non ricorre quando, mediante interpretazione sistematica, la clausola risulti determinata o determinabile.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione deve ricercare la comune volontà delle parti anche attraverso il loro comportamento complessivo, compreso quello successivo alla stipulazione.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo rilievo al coordinamento complessivo delle disposizioni contrattuali.

  • art. 1366 c.c.

    Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, evitando letture che privino la clausola di un effettivo significato.

  • art. 1367 c.c.

    Nel dubbio va preferita l'interpretazione che consente alla clausola di produrre effetti piuttosto che quella che la rende inefficace o nulla.

  • art. 1368 c.c.

    È rilevante la prassi generalmente in uso al tempo della stipulazione per determinare il senso della clausola contrattuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione delle regole ermeneutiche contrattuali è deducibile in cassazione come vizio di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'interpretazione del contratto è censurabile anche per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Massime di principio

  • La clausola di commissione di massimo scoperto non è nulla per indeterminatezza quando, letta sistematicamente, consenta di individuare con certezza o determinabilità la periodicità di applicazione e il relativo parametro temporale.
  • L'interpretazione del contratto deve essere svolta coordinando tutte le clausole rilevanti, privilegiando il senso che renda l'accordo coerente e produttivo di effetti, secondo buona fede e conservazione del contratto.
  • In sede di legittimità, l'erronea applicazione dei canoni ermeneutici contrattuali integra un vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., quando il giudice di merito trascuri il significato complessivo delle clausole o la comune volontà delle parti.
  • La nullità per indeterminatezza dell'oggetto richiede una reale e radicale indeterminatezza; non basta una lettura atomistica della clausola se il contratto nel suo insieme ne consente la determinazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoConto correnteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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