Cassazione Civile, Ordinanza n. 35587/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il recupero a tassazione, per l'anno d'imposta 2009, del beneficio fiscale connesso al c.d. "cuneo fiscale" previsto dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446/1997. La società contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado l'annullamento della ripresa, perché la CTR aveva ritenuto che il servizio di raccolta dei rifiuti fosse svolto al di fuori di un regime di concessione e al di fuori di una remunerazione a tariffa, ossia in assenza delle due condizioni che, se entrambe presenti, escludono il beneficio. L'Agenzia ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato violazione delle norme sul beneficio fiscale e della disciplina dei servizi di raccolta rifiuti, sostenendo che la società operasse in sostanziale concessione/privativa e fosse remunerata da una tariffa imposta alla collettività; con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse erroneamente posto sull'Ufficio l'onere di provare i fatti impeditivi dell'agevolazione. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha osservato che la CTR aveva accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità, che il servizio era stato affidato a seguito di gara, con ribasso a base d'asta, e con remunerazione a carico dell'amministrazione, la quale assumeva il rischio di recuperare solo in parte il costo sugli utenti finali: tale assetto escludeva la concessione in senso rilevante ai fini dell'agevolazione. Quanto alla tariffa, la Corte ha richiamato la disciplina TARSU vigente ratione temporis, evidenziando che una parte del costo del servizio poteva gravare sul Comune e un'altra sui contribuenti secondo scelte dell'ente locale; nel caso concreto risultava che i comuni avevano deliberato un diverso concorso di spesa, sicché non era integrato il presupposto della remunerazione tariffaria in senso ostativo. Infine, sul riparto dell'onere della prova, la Corte ha ritenuto che la contribuente avesse provato gli elementi costitutivi della propria pretesa agevolativa, mentre l'Ufficio non aveva dimostrato la natura sostanzialmente concessoria e tariffata del rapporto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese; è stato escluso l'ulteriore contributo unificato per la soccombenza di un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997
Il beneficio fiscale sul c.d. cuneo fiscale non spetta quando ricorrano congiuntamente i presupposti della concessione e della remunerazione a tariffa; nella vicenda concreta tali presupposti non sono stati ritenuti sussistenti.
art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 446/1997
Richiamato dall'Ufficio per sostenere l'esclusione dell'agevolazione e la correttezza della ripresa a tassazione; la Corte ha respinto l'interpretazione proposta.
art. 21 d.lgs. n. 22/1997
Richiamato per qualificare il servizio di raccolta rifiuti e il relativo regime; non ha condotto, nel caso concreto, a ritenere integrata una concessione ostativa al beneficio.
artt. 177, 183 e 202 d.lgs. n. 152/2006
Richiamati dall'Agenzia per sostenere la natura concessoria/privativa del servizio; la Corte ha ritenuto decisivo l'accertamento in fatto della CTR in senso opposto.
artt. 58, 61, 64 e 65 d.lgs. n. 507/1993
Richiamati in relazione al regime TARSU vigente ratione temporis e alla ripartizione del costo del servizio tra ente locale e contribuenti.
art. 49 d.lgs. n. 22/1997
Richiamato per il passaggio al regime TIA; la Corte ha precisato che, in attesa della sua operatività, restava applicabile il regime TARSU.
Richiamato dall'Agenzia nel secondo motivo; il testo riporta il richiamo normativo ma non sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
artt. 112, 113 e 117 d.lgs. n. 267/2000
Richiamati in relazione alla disciplina dei servizi pubblici locali e alle modalità di gestione; la Corte ha valorizzato l'accertamento della CTR sul concreto assetto del rapporto.
Norma processuale richiamata per denunciare violazione di legge nei tre motivi di ricorso.
La Corte ha ritenuto corretto il riparto dell'onere probatorio operato dai giudici di merito: la contribuente aveva provato i fatti costitutivi dell'agevolazione, mentre l'Ufficio non aveva provato i fatti impeditivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non è stata applicata l'ulteriore contribuzione unificata, poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Ai fini del beneficio fiscale collegato al cuneo fiscale, il giudice deve verificare in concreto se il servizio sia stato svolto in regime di concessione e remunerato a tariffa; solo la compresenza di tali condizioni può escludere l'agevolazione.
- La qualificazione del rapporto come appalto o concessione non può essere affermata in astratto, ma richiede l'accertamento degli elementi concreti del rapporto, in particolare modalità di affidamento, criterio di remunerazione e allocazione del rischio economico.
- Nel giudizio tributario, chi contesta il diritto all'agevolazione deve fornire la prova dei fatti che ne escludono la spettanza, quando il contribuente abbia già dimostrato gli elementi costitutivi del proprio diritto.
- Il concetto di "rischio" richiamato nel rapporto contrattuale non coincide necessariamente con il rischio tipico della concessione o della gestione di una privativa, potendo essere compatibile anche con un appalto.
- In presenza di un regime TARSU vigente ratione temporis, la circostanza che il costo del servizio sia ripartito tra ente locale e contribuenti secondo scelte dell'amministrazione non integra di per sé una remunerazione tariffaria ostativa al beneficio.
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