Cassazione Civile, Ordinanza n. 02714/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento Irpef per il 2008 e un separato atto di irrogazione di sanzioni per omessa dichiarazione Mod. 770 e omesso versamento di ritenute, muovendo dall'esito di una verifica svolta sulla cooperativa Alfa Coop, ritenuta coinvolta in una frode fiscale. Il contribuente era stato considerato socio occulto e amministratore di fatto della cooperativa sulla base del potere di firma su un conto corrente sociale, dell'effettiva movimentazione di somme e di un prestito di euro 97.000 in favore della società. In Cassazione il ricorrente ha dedotto dodici motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR valorizzato un solo indizio; violazione delle norme sulle sanzioni tributarie per insussistenza di responsabilità personale; nullità della sentenza e dell'atto per omessa pronuncia e mancata allegazione/notifica del PVC riferito alla società terza; illegittimità dell'accertamento per mancata redazione di PVC nei suoi confronti e per mancata allegazione del PVC della cooperativa; violazione degli artt. 32 e 37 del d.P.R. 600/1973 e dell'art. 53 Cost. per uso di indagini bancarie svolte su soggetto terzo senza verifiche sui suoi conti; insussistenza di interposizione fittizia di persona; incompetenza territoriale della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate che aveva svolto gli accertamenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha osservato che la CTR aveva accertato non solo la delega di firma sul conto corrente della cooperativa, ma anche l'effettiva movimentazione del conto e la concreta attività gestoria del ricorrente, sicché non vi era violazione dell'art. 2697 c.c. né difetto di motivazione. Ha inoltre escluso che fosse necessaria la redazione o la notificazione di un PVC nei confronti del ricorrente, trattandosi di accertamento fondato anche su atti e verifiche relativi alla società già richiamati nell'avviso e comunque conosciuti dal contribuente, richiamando il principio per cui l'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti non trascritti nelle parti essenziali. Ha poi confermato la legittimità della sanzione, rilevando che l'amministratore di fatto di una società senza personalità giuridica risponde delle sanzioni per le violazioni commesse nell'interesse dell'ente e che, nel caso concreto, il ricorrente era stato ritenuto corresponsabile per aver partecipato alla gestione della cooperativa. Ha respinto anche le censure su interposizione fittizia e incompetenza della Direzione Regionale, affermando che le Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate possono svolgere attività istruttorie e di accertamento. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'Agenzia in cassazione.
Norme richiamate
La Corte esclude la violazione dell'onere della prova perché l'accertamento non era fondato sul solo indizio della delega di firma, ma su più elementi oggettivi, tra cui la movimentazione del conto e l'attività gestoria svolta.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2, 3, 5, 6 e 16
Le sanzioni possono essere irrogate al soggetto che, quale amministratore di fatto e partecipante alla gestione dell'ente, risponde personalmente delle violazioni commesse nell'interesse della società.
Le censure di omessa pronuncia sono respinte perché la CTR ha esaminato, anche implicitamente, le contestazioni del contribuente e ha reso una motivazione sufficiente.
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
La motivazione della sentenza tributaria è ritenuta presente e sufficiente, benché sintetica.
L'obbligo di allegazione del PVC è escluso quando l'atto richiamato sia già conosciuto o le parti essenziali siano trascritte nell'avviso.
art. 24 L. n. 4 del 1929
Non è ravvisata la lesione del diritto di difesa per mancata allegazione del PVC della società terza nei confronti del ricorrente.
La mancata allegazione del PVC non determina invalidità dell'atto se il contenuto essenziale è comunque conosciuto o richiamato nell'avviso.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
L'atto impositivo non è nullo per la sola mancata allegazione del PVC della cooperativa, se la motivazione consente la piena comprensione della pretesa.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Le contestazioni sulle indagini bancarie svolte verso terzi sono respinte; non vi è un obbligo generale di indagare i conti personali del contribuente quando l'accertamento riguarda la sua partecipazione occulta alla società.
art. 53 Cost.
Il richiamo al principio di capacità contributiva è ritenuto inconferente rispetto alla natura delle contestazioni mosse al contribuente.
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte esclude che la fattispecie fosse incompatibile con l'interposizione fittizia; comunque la CTR aveva già accertato la partecipazione occulta e l'attività gestoria.
L'amministratore di fatto è equiparato all'amministratore di diritto quanto ai doveri e alle responsabilità, quando concorrano le condizioni oggettive e soggettive.
D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 57, 66 e 71
Le norme sull'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate concorrono a definire l'articolazione interna degli uffici e i relativi poteri.
L. n. 24 dicembre 2007, art. 1, comma 360
Conferma il quadro organizzativo dell'Agenzia delle Entrate nel riparto delle competenze interne.
D.L. n. 185 del 2008, art. 27, commi 9, 11, 12, 13 e 14, conv. in L. n. 2 del 2009
Non esclude la competenza delle Direzioni regionali, ma disciplina il riparto di competenze e legittima lo svolgimento di attività di verifica anche da parte delle strutture regionali.
Massime di principio
- L'amministrazione può fondare l'accertamento su una pluralità di indizi oggettivi e concordanti; non è decisivo che il contribuente contesti il singolo indizio se la motivazione valorizza ulteriori dati fattuali idonei a dimostrare la sua effettiva partecipazione alla gestione societaria.
- Nel processo tributario, l'obbligo di allegare gli atti richiamati nell'avviso opera solo per gli atti non già conosciuti dal contribuente e non trascritti nelle loro parti essenziali; la mancata allegazione di un PVC relativo a terzi non determina di per sé nullità dell'accertamento se il contenuto rilevante risulta comunque comprensibile dall'atto.
- L'amministratore di fatto di una società priva di personalità giuridica risponde personalmente delle sanzioni tributarie relative a violazioni commesse nell'interesse dell'ente quando sia dimostrata la sua concreta ingerenza nella gestione.
- La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato, anche implicitamente, la questione e la motivazione consenta di comprendere la decisione.
- Le Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate non sono prive, per definizione, di poteri istruttori e di accertamento: la contestazione della competenza interna dell'ufficio deve confrontarsi con l'assetto organizzativo dell'Agenzia e con le norme che ne regolano il riparto di funzioni.
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