Sentenza del 24/01/2019 n. 37 - Comm. Trib. Prov. Genova
ACCERTAMENTO - verifiche nei confronti di terzi - motivazione per relationem - art. 7, L. n. 212/2000
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento e un atto di contestazione per gli anni 2012 e 2013, recuperando a tassazione maggiori ricavi commerciali, IVA e sanzioni. Gli atti traevano origine da controlli e da un processo verbale di constatazione (PVC) redatto nei confronti di una società terza, la S.S.D. C.S., relativo a presunti storni di ricavi verso altre associazioni e società sportive, tra cui la ricorrente. La società ha dedotto, tra l'altro, il difetto di motivazione per mancata allegazione o conoscenza del PVC, la violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, l'omesso contraddittorio e l'erronea qualificazione fiscale delle attività sportive.
La decisione
I ricorsi, riuniti, sono stati accolti. La Commissione ha rilevato che gli atti impugnati richiamavano genericamente controlli svolti nei confronti di soggetti terzi senza allegare il PVC né riprodurne il contenuto essenziale. L'Agenzia delle Entrate non ha inoltre provato che il PVC del 31 agosto 2015 fosse stato previamente portato a legale conoscenza della società accertata. È stata quindi accertata la violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 e gli avvisi di accertamento e l'atto sanzionatorio sono stati annullati. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 7, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato; se richiama un altro atto non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato, salvo che l'atto richiamante ne riproduca il contenuto essenziale.
Un avviso di accertamento non può fondarsi per relationem su un PVC formato nei confronti di un terzo se tale documento non è stato previamente conosciuto dal contribuente e non è allegato o adeguatamente riprodotto nell'atto. L'Amministrazione deve provare l'avvenuta conoscenza o comunicazione dell'atto richiamato.
Obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
La motivazione deve consentire al destinatario di comprendere i presupposti e le ragioni della pretesa e di esercitare concretamente il diritto di difesa.
Garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.
La ricorrente ha invocato la norma per il mancato contraddittorio preventivo; tuttavia la decisione ha accolto il ricorso già per il vizio di motivazione e conoscibilità del PVC, dichiarando assorbiti gli altri motivi.
Art. 24, Legge n. 4/1929
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla mancata notifica del processo verbale di constatazione.
Il motivo è stato assorbito e non è stata resa una specifica decisione sul suo merito.
Responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società.
La ricorrente ha sostenuto che i soci non potessero essere chiamati a rispondere dei debiti tributari oltre i limiti previsti dalla norma; la questione è stata dichiarata assorbita.
Responsabilità di liquidatori e soci per imposte dovute dalla società.
La norma è stata invocata contro l'estensione della pretesa ai soci, ma il giudice non ha esaminato il motivo poiché l'annullamento è già derivato dalla violazione dell'obbligo di motivazione.
Art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972
Regole IVA applicabili agli enti non commerciali e alle attività istituzionali.
La ricorrente ha sostenuto che le attività sportive, didattiche e promozionali fossero istituzionali e non imponibili; anche tale questione è rimasta assorbita.
Disciplina dei redditi degli enti non commerciali.
La norma è stata richiamata per sostenere la natura istituzionale delle attività svolte e la non imponibilità dei relativi proventi; il giudice non ha esaminato il merito fiscale.
Art. 13, paragrafo 1, e art. 132, paragrafo 2, lettera m), Direttiva 2006/112/CE
Disposizioni IVA relative alle attività degli enti e ai servizi connessi con la pratica sportiva.
Le disposizioni sono state invocate per sostenere l'esenzione o la non imponibilità delle prestazioni sportive, ma il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento richiama un PVC o un altro documento formato nei confronti di un terzo, l'Amministrazione deve allegarlo, riprodurne il contenuto essenziale oppure dimostrare che il contribuente lo conosceva già.
- Il richiamo generico a controlli eseguiti su altre società non è sufficiente a garantire una motivazione adeguata: il contribuente deve poter individuare i fatti, i documenti e i passaggi logici posti a fondamento della pretesa.
- L'onere di provare la previa conoscenza o la legale comunicazione del documento richiamato grava sull'Amministrazione finanziaria.
- La violazione dell'obbligo di motivazione e di conoscibilità degli atti presupposti può comportare l'annullamento dell'accertamento, rendendo superfluo l'esame delle contestazioni sostanziali e delle altre censure procedurali.
- La decisione non stabilisce che i ricavi delle società sportive dilettantistiche siano sempre istituzionali o non imponibili: annulla gli atti per un vizio formale della motivazione, senza pronunciarsi definitivamente sulla qualificazione fiscale delle operazioni.
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