Sentenza del 24/01/2019 n. 76 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Omissione - Sanzioni - Quantificazione in misura massima
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha accolto l'appello del Ministero e ha riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha respinto il ricorso dei contribuenti contro l'atto di irrogazione delle sanzioni, confermando quindi la sanzione di 5.500 euro, pari al 200% del contributo unificato omesso. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate integralmente tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha impugnato la sentenza della Commissione Provinciale dell'Aquila che aveva ridotto da 5.500 euro a 3.000 euro la sanzione irrogata per l'omesso pagamento del contributo unificato tributario. Ha sostenuto che l'omissione era totale, definitiva e non era stata sanata neppure dopo la notifica dell'avviso di pagamento, con conseguente legittimità della sanzione nella misura massima del 200% dell'importo dovuto. I contribuenti non si sono costituiti in appello e non hanno dimostrato specifiche circostanze idonee a giustificare una riduzione della sanzione.
Norme richiamate
Art. 16, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiama, per la disciplina delle sanzioni relative al mancato pagamento del contributo unificato, l'art. 71 del d.P.R. n. 131/1986.
La norma consente di applicare al mancato pagamento del contributo unificato la disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa sull'imposta di registro.
Art. 71, d.P.R. n. 131/1986
In caso di mancato pagamento, è prevista una sanzione variabile tra il 100% e il 200% dell'importo omesso.
La sanzione deve essere determinata nell'intervallo previsto dalla legge in relazione alla gravità dell'inadempimento. L'omissione totale, protratta anche dopo l'avviso di pagamento, giustifica l'applicazione della misura massima del 200% quando non siano provate circostanze attenuanti.
Circolare ministeriale n. 2/DGT
Prevede una percentuale iniziale del 33% per un breve ritardo e l'applicazione della misura massima in caso di mancato pagamento entro 90 giorni dall'invito.
La circolare costituisce un criterio amministrativo orientativo per graduare la sanzione in base alla durata e alla gravità dell'inadempimento, senza vincolare il giudice. Nel caso concreto è stata ritenuta coerente con la sanzione massima.
Massime di principio
- Quando il contributo unificato non viene pagato integralmente e l'omissione persiste anche dopo la notifica dell'invito o avviso di pagamento, l'inadempimento può essere qualificato come grave e può giustificare la sanzione pari al 200% dell'importo omesso.
- La riduzione della sanzione non può essere disposta in modo meramente equitativo o automatico: devono essere indicate e valutate circostanze concrete che rendano meno grave la violazione.
- Chi contesta la sanzione dovrebbe dimostrare non solo eventuali vizi formali della procedura, ma anche fatti specifici, documentati e causalmente rilevanti che abbiano impedito o ritardato il pagamento.
- La notifica dell'avviso di pagamento rappresenta un'ulteriore occasione per regolarizzare la posizione; il mancato pagamento entro il termine indicato rafforza la valutazione di gravità della violazione.
- Le circolari amministrative possono orientare la graduazione della sanzione, ma non sostituiscono la legge e non vincolano il giudice, che deve comunque valutare autonomamente la gravità concreta dell'inadempimento.
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