Sentenza del 24/01/2019 n. 380 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Iscrizione di ipoteca - Preavviso - Contraddittorio endoprocedimentale - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto nulle le iscrizioni ipotecarie non precedute dal preavviso, anche quando effettuate prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 70/2011. Secondo il giudice, l'obbligo di instaurare preventivamente il contraddittorio deriva dai principi generali di partecipazione procedimentale e si applica agli atti, come l'iscrizione ipotecaria, idonei a incidere negativamente sulla sfera giuridica del destinatario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'iscrizione ipotecaria perché eseguita senza il previo invio del preavviso. Tale omissione avrebbe impedito al destinatario di conoscere preventivamente l'intenzione dell'amministrazione, presentare osservazioni, contestare il debito o regolarizzare la propria posizione, con conseguente violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale.
Norme richiamate
La disciplina è richiamata come riferimento normativo per il preavviso di iscrizione ipotecaria, ma la nullità dell'iscrizione non preceduta da comunicazione preventiva viene affermata anche per le iscrizioni anteriori alla sua entrata in vigore, in base al principio generale del contraddittorio endoprocedimentale.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo o tributario incide negativamente e direttamente sulla posizione giuridica del destinatario, l'amministrazione deve normalmente garantirgli una preventiva comunicazione e la possibilità di partecipare al procedimento.
- L'assenza del preavviso può determinare la nullità dell'iscrizione ipotecaria, anche se l'atto è stato adottato prima dell'entrata in vigore della norma che ha disciplinato espressamente tale obbligo, qualora l'obbligo sia ricavabile da principi generali dell'ordinamento.
- In situazioni analoghe occorre verificare se il destinatario abbia ricevuto una comunicazione preventiva idonea, se abbia avuto un termine per presentare osservazioni e se l'amministrazione abbia valutato tale partecipazione prima di adottare il provvedimento.
- La regola riguarda specificamente gli atti lesivi adottati dall'amministrazione e non implica automaticamente l'annullamento di ogni atto esecutivo: devono essere valutati la natura dell'atto, la normativa applicabile e l'eventuale esistenza di comunicazioni equivalenti.
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