Sentenza del 24/01/2019 n. 374 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Estratto di ruolo - Data del suo rilascio - Non equiparabile alla data di notifica della cartella di pagamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che la data di rilascio dell’estratto di ruolo non è equiparabile alla data di notifica della cartella di pagamento. Il termine per proporre ricorso decorre, in via ordinaria, dalla valida notificazione dell’atto, non dalla sua mera conoscenza acquisita attraverso l’estratto di ruolo. In mancanza di una valida notifica, la decorrenza del termine non può essere individuata con certezza sulla base del solo estratto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’utilizzabilità della data di rilascio dell’estratto di ruolo come momento iniziale del termine per impugnare la cartella di pagamento. La mera conoscenza del contenuto della cartella tramite estratto di ruolo non equivale alla sua notificazione; pertanto, in assenza di una valida notifica, il termine per ricorrere non può ritenersi decorrente dalla data di rilascio dell’estratto.
Norme richiamate
Principio generale sulla decorrenza del termine per impugnare la cartella di pagamento
Il termine per il ricorso è collegato alla notificazione dell’atto impugnabile e non alla semplice conoscenza, comunque acquisita, del suo contenuto.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19704/2015
La conoscenza dell’iscrizione a ruolo tramite estratto di ruolo non sostituisce, di per sé, la notificazione della cartella; l’impugnazione può essere valutata in relazione ai vizi della notificazione e all’effettiva conoscenza dell’atto.
Corte di Cassazione, sentenza n. 1302/2018
La data di rilascio dell’estratto di ruolo non può essere utilizzata automaticamente come data di notificazione della cartella né come dies a quo del termine per ricorrere.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo è uno strumento conoscitivo e non coincide con la cartella di pagamento né con la prova della sua notificazione.
- Per verificare la decorrenza del termine di impugnazione occorre individuare una valida notifica della cartella o dell’atto successivo eventualmente notificato.
- La mera conoscenza dell’esistenza del debito, acquisita consultando un estratto di ruolo, non determina automaticamente la decorrenza del termine per ricorrere.
- In assenza di prova della notificazione, il termine ordinario di impugnazione non può essere fatto decorrere dalla sola data di rilascio dell’estratto di ruolo.
- La valutazione concreta può dipendere dall’atto impugnato, dalla disciplina vigente e dagli effetti prodotti da eventuali atti successivi regolarmente notificati.
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