Sentenza del 24/01/2019 n. 385 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cartella di pagamento - Mancata ntificazione- invalidità atti presupposti- chiamata in causa del concessionario - litisconsorzio necessario- non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la mancata notificazione della cartella e, eventualmente, l'invalidità o la mancata notificazione degli atti impositivi presupposti. La questione riguardava anche la necessità di chiamare in causa sia l'ente impositore sia il concessionario della riscossione e l'eventuale configurabilità di un litisconsorzio necessario tra loro.
La decisione
È stato affermato che il contribuente può agire indifferentemente contro l'ente impositore oppure contro il concessionario della riscossione quando contesta la mancata notificazione della cartella o l'invalidità degli atti impositivi presupposti. Tra i due soggetti non sussiste litisconsorzio necessario. Tuttavia, se la contestazione riguarda il merito della pretesa tributaria, l'agente della riscossione deve chiamare in giudizio l'ente impositore per evitare di subire le conseguenze negative di una decisione sfavorevole.
Norme richiamate
D.lgs. n. 112/1999, art. 39
La norma disciplina i rapporti processuali tra ente impositore e agente della riscossione, prevedendo che, quando la controversia riguarda il merito della pretesa tributaria, l'agente possa chiamare in giudizio l'ente impositore per evitare di rispondere delle conseguenze della lite.
Massime di principio
- Il contribuente può contestare i vizi di notificazione della cartella o degli atti presupposti scegliendo di agire contro l'ente impositore, contro l'agente della riscossione oppure contro entrambi.
- La mancata citazione di entrambi gli enti non comporta, di regola, l'inammissibilità del ricorso per difetto di litisconsorzio necessario.
- Occorre distinguere i vizi propri della riscossione e della notificazione, imputabili normalmente all'agente della riscossione, dalle contestazioni sul merito o sulla debenza del tributo, riferibili all'ente impositore.
- Quando l'agente della riscossione viene coinvolto in una controversia sul merito della pretesa tributaria, deve chiamare in causa l'ente impositore per tutelarsi da eventuali conseguenze sfavorevoli.
- La scelta del resistente deve comunque essere valutata in base al vizio concretamente dedotto e agli atti disponibili, poiché la corretta individuazione del soggetto responsabile può incidere sugli effetti della decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 gen 2019Sentenza del 24/01/2019 n. 37 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 24 gen 2019Sentenza del 24/01/2019 n. 76 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 24 gen 2019Sentenza del 24/01/2019 n. 117 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 24 gen 2019Sentenza del 24/01/2019 n. 374 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 24 gen 2019Sentenza del 24/01/2019 n. 380 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 24 gen 2019Sentenza del 24/01/2019 n. 386 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →