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Sentenza

Sentenza del 24/01/2019 n. 117 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

TRIBUTI LOCALI - Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni - manifesti mortuari - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Associazione ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi a tre manifesti mortuari, contestando sia la carenza di motivazione degli atti sia la debenza dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, comprese le sanzioni e il diritto di urgenza. Ha sostenuto che i manifesti mortuari non trasmettono un messaggio con rilevanza economica e, se affissi direttamente dal privato, non sono soggetti né all’imposta sulla pubblicità né al diritto sulle pubbliche affissioni, dovuto invece quando l’affissione è materialmente eseguita dal Comune o dal concessionario.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto gli appelli dell’Associazione e riformato le sentenze di primo grado, annullando integralmente gli avvisi di accertamento per mancanza del presupposto impositivo. Ha ritenuto che i manifesti mortuari non costituiscano messaggi pubblicitari riferibili all’esercizio di un’attività economica. Se affissi direttamente dagli interessati, non è dovuta alcuna imposta né alcun diritto; se invece l’affissione è richiesta al Comune o al concessionario, è dovuto il relativo diritto sulle pubbliche affissioni, normalmente ridotto nei casi previsti dalla legge. La Commissione ha inoltre precisato che un’eventuale affissione abusiva avrebbe potuto comportare specifiche sanzioni amministrative, ma tale violazione non era stata contestata negli avvisi. ICA è stata condannata al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in 600 euro per il primo grado e 900 euro per l’appello, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 5

    Il presupposto dell’imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata nell’esercizio di un’attività economica.

    I manifesti mortuari, non essendo riconducibili a un’attività economica e non avendo contenuto pubblicitario commerciale, non integrano il presupposto dell’imposta comunale sulla pubblicità.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 6, 18 e 19

    Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto quando il servizio di affissione è eseguito dal Comune o dal concessionario. Non è dovuto quando il manifesto viene affisso direttamente dal privato, fermo restando il rispetto delle regole sugli spazi e sulle modalità di affissione.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 20, lett. e

    Per gli avvisi mortuari affissi tramite il servizio pubblico delle affissioni trova applicazione la riduzione del diritto prevista dalla norma.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, art. 24

    L’eventuale affissione abusiva costituisce una violazione distinta, soggetta alle specifiche sanzioni amministrative previste dalla legge; tale violazione deve però essere concretamente contestata nell’atto.

  • Risoluzione Ministero delle Finanze n. 7/6126 del 28 settembre 1994

    Poiché il messaggio diffuso attraverso i manifesti mortuari non ha alcuna rilevanza economica, non può realizzarsi il presupposto impositivo dell’art. 5 del D.Lgs. n. 507/1993.

    La risoluzione distingue tra affissione diretta, esente da imposta e diritto, e affissione richiesta al servizio pubblico, per la quale è dovuto il relativo diritto.

Massime di principio

  • Un manifesto privo di finalità commerciale o di collegamento con un’attività economica non è normalmente soggetto all’imposta comunale sulla pubblicità.
  • Per i manifesti mortuari occorre distinguere tra affissione diretta del privato e affissione eseguita dal Comune o dal concessionario: solo nel secondo caso è dovuto il diritto sulle pubbliche affissioni.
  • L’eventuale affissione fuori dagli spazi autorizzati può costituire una violazione autonoma, ma l’amministrazione deve contestare specificamente l’affissione abusiva e applicare la relativa sanzione; non può limitarsi a richiedere un’imposta priva del presupposto.
  • Gli avvisi di accertamento devono indicare con sufficiente chiarezza il tributo richiesto, il presupposto, le modalità di calcolo e la condotta contestata; un richiamo generico alla normativa può renderli illegittimi.
  • La tempestività tipica degli annunci mortuari non trasforma automaticamente l’affissione privata in un servizio pubblico imponibile: rileva chi ha eseguito materialmente l’affissione e quale specifica prestazione comunale sia stata richiesta.

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