Sentenza del 24/01/2019 n. 386 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cartella di pagamento - notifica a mezzo pec- firma digitale - formato CAdES - formato PadES - loro equivalenza - ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della cartella notificata via PEC perché il documento informatico era stato sottoscritto digitalmente in formato CAdES, anziché in formato PadES, sostenendo che il formato utilizzato non garantisse validità, autenticità o leggibilità dell'atto. La questione riguardava quindi l'equivalenza giuridica dei due principali formati di firma digitale: CAdES, che genera un file con estensione .p7m, e PadES, che mantiene il documento in formato PDF.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. È stato ritenuto che, secondo la normativa nazionale, la firma digitale possa essere apposta validamente sia in formato CAdES sia in formato PadES, poiché entrambi incorporano il certificato di firma nella rispettiva busta crittografica e consentono di verificare autenticità e integrità del documento. La notifica via PEC della cartella non è quindi invalida per il solo fatto che l'atto sia stato firmato in formato CAdES anziché PadES. Il principio è stato ricondotto anche alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 10266/2018.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali e costituisce uno dei riferimenti normativi per la formazione della pretesa tributaria oggetto della cartella.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e costituisce il riferimento per la liquidazione e la successiva riscossione delle somme dovute.
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 10266/2018
Riconosce l'equivalenza funzionale e giuridica dei formati CAdES e PadES per la sottoscrizione dei documenti informatici, purché la firma consenta di verificare l'autenticità, l'integrità e la provenienza dell'atto.
Massime di principio
- La validità di un documento firmato digitalmente non dipende, di per sé, dall'estensione del file o dal formato CAdES (.p7m) oppure PadES (PDF), ma dalla possibilità di verificare correttamente la firma, il certificato, l'integrità e la provenienza del documento.
- La notifica via PEC di un atto tributario non è invalida solo perché l'atto è firmato in formato CAdES invece che PadES, o viceversa.
- L'eventuale contestazione deve indicare uno specifico vizio della firma o della notificazione, come firma non verificabile, certificato scaduto o non valido, alterazione del documento, mancata riferibilità all'autorità competente o irregolarità essenziale della PEC; il solo formato utilizzato non è normalmente sufficiente.
- Quando la normativa ammette più standard tecnici di firma digitale, questi devono essere considerati equivalenti se assicurano le medesime garanzie giuridiche di autenticità e integrità.
- La validità sostanziale della pretesa tributaria e la regolarità formale della firma o della notifica sono questioni distinte: la contestazione del formato digitale, da sola, non incide sul merito dell'imposta dovuta.
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