Cassazione Civile, Ordinanza n. 36286/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata per l'anno 2009 nei confronti di un'avvocata che non risultava iscritta alla cassa forense. In primo grado era stata esclusa la sussistenza dell'obbligo contributivo, ritenendo non abituale l'attività professionale per la prevalenza dell'attività di insegnamento; in appello, invece, è stato riconosciuto in astratto l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'esercizio abituale dell'attività professionale, ma il credito dell'INPS è stato dichiarato prescritto, individuando il dies a quo nel 16 giugno 2010 e ritenendo non applicabile il differimento previsto per i soggetti sottoposti agli studi di settore. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di varie disposizioni in materia previdenziale e fiscale, sostenendo in sostanza che non fosse stata ritenuta la sussistenza dell'obbligo di versamento alla Gestione separata per l'avvocato iscritto all'albo ma non alla cassa forense, e che l'attività fosse solo occasionale e comunque non superasse il limite reddituale rilevante; la resistente ha depositato controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo dell'INPS non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva negato in astratto l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, ma aveva ritenuto prescritto il credito contributivo. Poiché il ricorso censurava un presupposto non posto a base della decisione impugnata, è stato dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'INPS, con attribuzione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
richiamato come base del sistema di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata per i professionisti non iscritti alla relativa cassa
art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
invocato dall'INPS nel complesso normativo sulla contribuzione dovuta dai professionisti
richiamato in relazione alla qualificazione del reddito professionale
artt. 10, 11 e 22 L. 576/1980
richiamati dall'INPS per sostenere il regime previdenziale degli avvocati
art. 21, comma 10, L. 247/2012
richiamato nel sistema previdenziale forense
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003
richiamato per il profilo del reddito minimo rilevante ai fini contributivi
menzionato per la trattazione camerale non partecipata con proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e critica un presupposto diverso da quello effettivamente posto a base della decisione.
- In tema di controllo della motivazione di merito, la censura deve investire specificamente la statuizione decisiva; non è sufficiente dedurre violazioni di legge se la sentenza impugnata ha deciso la controversia su un distinto profilo, come la prescrizione del credito.
- Quando il giudice di merito riconosce l'obbligo contributivo in astratto ma rigetta o definisce la pretesa per prescrizione, il ricorso che contesti solo l'an dell'obbligo non coglie la ratio decidendi.
- Nei ricorsi per cassazione relativi a contribuzione previdenziale, la corretta individuazione dell'oggetto della statuizione impugnata è decisiva per evitare l'inammissibilità del motivo.
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