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Sentenza

Sentenza del 10/10/2019 n. 25489 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva ritenuto legittimo l'accertamento basato sugli studi di settore, pur riducendo del 30% i maggiori ricavi accertati. Ha denunciato, tra l'altro, violazione e falsa applicazione della normativa sugli accertamenti analitico-induttivi e sugli studi di settore, violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e omesso esame di fatti decisivi. La contribuente sosteneva che l'accertamento fosse stato fondato su un'applicazione automatica dello studio di settore, non adeguatamente rapportata alla propria situazione concreta, e contestava in particolare l'ipotizzata forza lavoro non dichiarata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I motivi erano formulati in modo cumulativo, confuso e non riconducibile con sufficiente specificità alle singole ipotesi previste dall'art. 360 c.p.c.; inoltre, la società chiedeva sostanzialmente un riesame del merito e una nuova valutazione degli atti, attività non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 3.400 euro oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto per i motivi tassativamente previsti dalla norma.

    I motivi devono essere specifici e chiaramente riferibili a una delle ipotesi di ricorso previste dall'articolo; non è ammissibile una censura generica che cumuli confusamente violazioni di legge, vizi motivazionali e richieste di riesame del merito.

  • Art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina le modalità di accertamento delle imposte sui redditi, comprese le rettifiche induttive quando ricorrono i presupposti di legge.

  • Art. 10 legge n. 146/1998

    Regola l'utilizzo degli studi di settore nell'attività di accertamento, nell'ambito di un procedimento che deve tenere conto del contraddittorio con il contribuente.

  • Art. 62-sexies d.l. n. 331/1993

    Consente l'accertamento fondato su gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dagli studi di settore o da altri indicatori economici, purché l'applicazione sia riferita al caso concreto.

  • Artt. 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c.

    Riguardano presunzioni e onere della prova; nel caso concreto, tuttavia, le relative censure non sono state esaminate nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 116 c.p.c.

    Riguarda la valutazione delle prove da parte del giudice di merito; il suo richiamo non può trasformarsi in una richiesta alla Corte di cassazione di rivalutare direttamente il materiale probatorio.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Prevede il pagamento di un ulteriore contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile, improcedibile o infondato.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere distinti, specifici e ricondotti con precisione alle singole ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; il cumulo indistinto di violazioni di legge, vizi motivazionali e omesso esame può comportare l'inammissibilità.
  • La Corte di cassazione non è un terzo grado di merito: non può rivalutare liberamente prove, documenti o attendibilità degli elementi utilizzati dai giudici di merito, salvo specifici errori processuali o vizi nei limiti consentiti dalla legge.
  • Quando si contestano studi di settore o altri strumenti presuntivi, occorre indicare puntualmente perché l'applicazione non sia riferibile al contribuente concreto e quali elementi individualizzanti siano stati ignorati; non basta lamentare in modo generico l'automatismo dell'accertamento.
  • Se il contribuente riconosce che il contraddittorio preventivo si è svolto, è contraddittorio sostenere contemporaneamente che l'accertamento sia illegittimo per totale assenza di confronto, salvo contestare specifici difetti del contraddittorio.
  • La proposizione di un ricorso in cassazione inammissibile comporta normalmente la condanna alle spese e, quando previsto, il pagamento di un ulteriore contributo unificato.

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