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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22391/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa per IVA relativa all'anno d'imposta 2008. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente e annullato interessi e sanzioni ritenendo insussistente la colpevolezza ex art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, in ragione del mancato tempestivo pagamento da parte di amministrazioni pubbliche debitrici verso la società fornitrice. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi avverso tale decisione. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha dedotto l'estinzione per adesione alle procedure di definizione agevolata delle cartelle, producendo documentazione relativa alla c.d. rottamazione ter e alla rottamazione quater. La Corte ha chiesto chiarimenti e documenti, dai quali è emerso che la cartella originaria oggetto del giudizio era stata sgravata integralmente e che, per la medesima pretesa, era stata successivamente emessa una nuova cartella, non impugnata ma anch'essa oggetto di domanda di rottamazione. Sulla base di ciò la Corte ha rilevato che l'Agenzia non aveva più un interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse all'impugnazione. Ha ritenuto che la pretesa originaria incorporata nella cartella impugnata fosse venuta meno per sgravio integrale, e che la successiva emissione di una diversa cartella per la medesima pretesa non riattivasse l'interesse dell'Agenzia alla cassazione della sentenza impugnata. Ha inoltre affermato che l'interesse ad agire è requisito che deve permanere fino alla decisione ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Le spese sono state regolate secondo l'esito complessivo del giudizio, con integrale compensazione (come emerge dal testo disponibile).

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'interesse ad agire o a impugnare deve sussistere in concreto fino al momento della decisione ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo; la sua mancanza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando la pretesa tributaria oggetto del giudizio è stata integralmente sgravata, viene meno l'interesse dell'amministrazione a coltivare il ricorso avverso la sentenza che aveva deciso su quella specifica cartella.
  • La successiva emissione di una nuova cartella riferita alla medesima pretesa impositiva non riattiva automaticamente l'interesse a impugnare la precedente decisione se l'oggetto del giudizio di legittimità resta la cartella ormai annullata o sgravata.
  • La valutazione dell'interesse processuale va compiuta con riferimento all'utilità concreta e attuale che la parte può trarre dalla decisione richiesta, non in astratto.
  • La carenza di interesse all'impugnazione è una condizione ostativa alla trattazione del merito e determina l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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