Cassazione Civile, Ordinanza n. 03060/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia origina da un’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione su immobili di proprietà della società, per un importo pari al doppio del credito iscritto a ruolo. La società impugnava l’atto davanti al giudice tributario, deducendo vari profili: difetto di contraddittorio nei confronti degli enti creditori; violazione delle norme sulla riscossione e sull’iscrizione ipotecaria; mancata considerazione di prove relative all’annullamento di alcune cartelle; inesistenza o nullità della notificazione dell’ipoteca e delle cartelle; vizio formale dell’atto per omessa indicazione del responsabile del procedimento. La precedente sentenza di cassazione n. 7848/2020 aveva dichiarato improcedibile il ricorso per tardività, ritenendo decorso il termine semestrale per impugnare. Con il ricorso per revocazione la società ha dedotto, in fase rescindente, un errore di fatto nel calcolo del termine di impugnazione, sostenendo che il periodo di sospensione feriale fosse stato conteggiato in 31 giorni anziché 46 e che la notifica del ricorso fosse quindi tempestiva. In fase rescissoria ha riproposto otto motivi, tra cui violazione della Carta dei diritti fondamentali UE per mancato contraddittorio, violazione dell’art. 39 d.lgs. 112/1999, omessa motivazione su prove e notifiche, e violazione delle norme sulla riscossione frazionata e sulla validità formale dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura sul calcolo del termine non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma una doglianza di diritto/processuale, estranea all’ambito dell’art. 395 c.p.c. e dell’art. 391-bis c.p.c. In particolare, l’errore denunciato concerneva l’individuazione e applicazione del termine di impugnazione e della sospensione feriale, cioè un error iuris e non una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti. Conseguentemente, non è stata esaminata la fase rescissoria. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nei soli limiti tipici previsti dalla legge e non consente di dedurre errori di diritto o di giudizio.
L’errore revocatorio deve consistere in un errore di fatto, non in una errata interpretazione o applicazione di norme processuali.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato nei motivi, ma la Corte di revocazione non è entrata nel merito delle dedotte violazioni di legge perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato nei motivi come vizio motivazionale, ma non esaminato nel merito per l’inammissibilità della revocazione.
"il Concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza risponde delle conseguenze della lite"
Norma invocata dalla ricorrente per sostenere la necessità della chiamata in causa dell’ente creditore nelle controversie non limitate ai vizi dell’atto esecutivo.
Nel precedente giudizio di merito la CTR aveva escluso la violazione di tale norma, qualificando l’ipoteca come atto cautelare.
Invocato in combinazione con l’art. 68 d.lgs. 546/1992 per contestare la riscossione frazionata, ma la censura non è stata esaminata nel merito.
Invocato dalla ricorrente come norma di salvaguardia sulla riscossione frazionata pendente il giudizio tributario.
Richiamato per sostenere la nullità dell’atto per difetto di indicazione del responsabile del procedimento.
artt. 3 e 21-octies l. n. 241/1990
Richiamati dalla ricorrente in relazione al vizio formale dell’atto e alla sua invalidità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali UE
Invocati dalla ricorrente per dedurre la lesione del contraddittorio e del diritto a un ricorso effettivo, ma non esaminati nel merito.
Massime di principio
- L’errore revocatorio contro una sentenza della Corte di cassazione può essere dedotto solo quando il giudice abbia supposto l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo che risulti incontestabilmente dagli atti; non vi rientrano errori di diritto, di interpretazione delle norme processuali o di calcolo giuridico dei termini.
- La contestazione relativa alla scadenza del termine per impugnare, quando attiene alla corretta applicazione della sospensione feriale o alla individuazione del dies ad quem, integra un error iuris e non un errore di fatto revocatorio.
- Se il motivo rescindente del ricorso per revocazione è inammissibile perché non attiene a un errore di fatto, la Corte non esamina i motivi rescissori.
- La revocazione non può essere utilizzata come surrogato del ricorso per cassazione per riesaminare violazioni di legge, vizi motivazionali o questioni processuali già definite nel precedente giudizio di legittimità.
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