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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24810/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto professionale tra un avvocato e la propria assistita in un giudizio di divorzio. Il difensore aveva chiesto il pagamento delle competenze maturate per l'attività svolta, ma la cliente aveva opposto eccezione di inadempimento e aveva anche chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti per negligenza professionale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda del legale e quella risarcitoria della cliente, compensando le spese. In Cassazione il difensore ha impugnato l'ordinanza con due motivi: con il primo ha contestato che possa essergli addebitata la mancata informazione sulla possibilità del patrocinio a spese dello Stato, sostenendo che tale obbligo informativo sarebbe stato introdotto solo dal codice deontologico del 2014 e non fosse applicabile ratione temporis; con il secondo ha contestato la ritenuta negligenza per non avere informato la cliente delle conseguenze della sopravvenuta delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio e per non avere introdotto una domanda ex art. 129, comma 1, c.c., sostenendo che, al momento, il giudizio di divorzio era già in fase conclusiva, mancava una procura ad hoc e la nuova domanda sarebbe stata inammissibile come mutatio libelli. La cliente, con ricorso incidentale, ha sostenuto invece che l'inadempimento del professionista le aveva causato un danno patrimoniale concreto: il mancato riconoscimento, nel giudizio di divorzio, di somme periodiche sostitutive dell'assegno, con la conseguenza che, cessato il vincolo matrimoniale, aveva perso la provvista economica prima corrisposta tramite trattenuta sullo stipendio del coniuge. Ha inoltre chiesto la revisione delle spese di merito in caso di accoglimento del suo ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'avvocato sia il ricorso incidentale della cliente. Ha ritenuto infondati i motivi del ricorso principale perché l'avvocato, in base ai doveri di correttezza e diligenza professionale, era tenuto a informare la cliente della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, essendo ella in possesso dei requisiti; ha inoltre confermato che egli avrebbe dovuto avvertirla delle conseguenze processuali della sopravvenuta delibazione della nullità matrimoniale e delle possibili iniziative difensive conseguenti. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso la prova del nesso causale tra l'inadempimento del difensore e il danno lamentato dalla cliente, rilevando anche che non era stata specificamente allegata e provata la concreta voce di pregiudizio relativa alla cessazione delle somme mensili e che, in ogni caso, la deduzione era nuova in cassazione. Ha ritenuto infondato anche il motivo sulle spese, perché privo di reale censura autonoma. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di difendersi personalmente, nel caso richiamato dall'avvocato ricorrente che si è rappresentato da sé.

  • art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011

    richiamato come base del procedimento deciso dal Tribunale in materia di liquidazione/controversia sui compensi professionali.

  • art. 1175 c.c.

    fonte del dovere di correttezza che integra il contenuto del rapporto professionale e impone al difensore di informare la cliente sugli aspetti rilevanti per la tutela dei suoi interessi.

  • art. 1176 c.c.

    esprime il parametro della diligenza professionale dell'avvocato, comprensiva dell'obbligo di sollecitazione e informazione del cliente.

  • art. 3 L. n. 247 del 2012

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla disciplina dell'obbligo informativo.

  • art. 1460 c.c.

    legittima l'eccezione di inadempimento opposta dalla cliente per paralizzare la pretesa al compenso del professionista.

  • art. 129, comma 1, c.c.

    norma che consente, in presenza dei relativi presupposti, la domanda di somme periodiche di denaro nel contesto del matrimonio putativo a seguito della dichiarazione di nullità.

  • art. 131, comma 4, lett. a, D.P.R. n. 115 del 2002

    indicato per evidenziare che, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'onorario del difensore è anticipato dall'erario e non grava sulla parte ammessa.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    richiamato come criterio della diligenza media del professionista per valutare la prevedibilità delle iniziative difensive da assumere.

  • art. 1218 c.c.

    evocato nel ricorso incidentale in tema di responsabilità contrattuale del professionista.

  • art. 2236 c.c.

    evocato nel ricorso incidentale, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva nel caso concreto.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, ma la censura è stata ritenuta non autosufficiente e in sostanza priva di contenuto impugnatorio.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    utilizzato per affermare che l'effetto espansivo interno della cassazione opera automaticamente sulle spese, senza necessità di specifica impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell'attestazione sull'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 2 Cost.

    richiamato per collegare i doveri di correttezza e solidarietà sociale del professionista al principio costituzionale di solidarietà.

  • art. 41, comma 1, Cost.

    richiamato per affermare la tutela della libertà di autodeterminazione negoziale come bene protetto dagli obblighi di buona fede e informazione.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio nel testo applicabile ratione temporis.

  • art. 35, comma 6, D.Lgs. n. 149 del 2022

    richiamato quale disposizione transitoria per l'applicazione del rito camerale.

Massime di principio

  • Nel contratto d'opera professionale l'avvocato non deve limitarsi all'esecuzione tecnica dell'incarico, ma ha anche un dovere di sollecitazione e informazione del cliente su ogni circostanza di fatto o di diritto idonea a incidere sulle scelte processuali e sul risultato utile perseguibile.
  • I doveri di correttezza e buona fede integrano il contenuto del rapporto professionale anche in assenza di una specifica previsione deontologica applicabile ratione temporis; essi possono imporre di comunicare al cliente opportunità difensive o benefici di legge, come il patrocinio a spese dello Stato, quando il cliente sia in possesso dei requisiti.
  • La violazione dell'obbligo informativo può giustificare l'eccezione di inadempimento e paralizzare, in tutto o in parte, la pretesa al compenso del professionista se il mancato avviso ha impedito al cliente di accedere a una tutela che avrebbe inciso sul sorgere o sull'entità del credito professionale.
  • Nella responsabilità professionale dell'avvocato il danno risarcibile non si presume: il cliente deve allegare e provare in modo specifico il nesso causale tra l'inadempimento e il pregiudizio patrimoniale concretamente subito, non essendo sufficiente la mera deduzione di una condotta negligente.
  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta nuove voci di danno non trattate nella fase di merito; le allegazioni nuove sono inammissibili e non possono fondare l'accoglimento del ricorso.
  • La censura alle spese processuali non può risolversi in una mera richiesta di rivisitazione dell'esito del giudizio: occorre una specifica critica alla statuizione impugnata, mentre gli effetti delle eventuali riforme operano automaticamente per effetto espansivo interno.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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