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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07769/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2012 notificato a una contribuente che gestiva, su area demaniale marittima in concessione, un’attività di noleggio ombrelloni, sdraio e lettini e di somministrazione di alimenti e bevande mediante una struttura in legno. La CTP aveva accolto il ricorso originario ritenendo maturata la decadenza del potere impositivo; la CTR aveva confermato il rigetto dell’appello del Comune, valorizzando sia la pretesa tardività della notifica dell’avviso, sia un giudicato esterno formatosi su annualità precedente, sia la precarietà e amovibilità delle strutture, non stabilmente infisse e non accatastabili. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla decadenza dell’accertamento, sostenendo che, trattandosi di omessa dichiarazione IMU per l’anno 2012, il termine quinquennale decorresse dal 2013 e che la notifica del 2018 fosse tempestiva; 2) violazione del giudicato sostanziale, lamentando che la CTR avesse attribuito efficacia preclusiva a un precedente giudizio concernente altra annualità e sottolineando l’esistenza di decisioni di segno diverso e il limite del giudicato per i tributi periodici; 3) e 4) violazione della disciplina dell’ICI/IMU per avere la CTR ritenuto decisive la non accatastabilità, la precarietà e gli effetti della concessione demaniale, trascurando che la normativa aveva esteso la soggettività passiva ai concessionari di aree demaniali e reso irrilevante la distinzione tra effetti reali e obbligatori della concessione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati tutti i motivi rilevanti esaminati. In particolare ha affermato che la notifica dell’avviso di accertamento, avvenuta nel 2018 per il tributo 2012, era tempestiva ai sensi del termine quinquennale previsto dall’art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, dovendosi distinguere tra omessa dichiarazione e omesso versamento; ha escluso che il giudicato esterno richiamato dalla CTR fosse automaticamente vincolante, perché per i tributi periodici esso opera solo in presenza di fatti a efficacia permanente o pluriennale e, comunque, non era dimostrato che l’accertamento oggetto del giudizio riguardasse gli stessi manufatti e la stessa situazione già decisa; ha inoltre ribadito che, in tema di ICI, la disciplina sopravvenuta aveva esteso la soggettività passiva ai concessionari di aree demaniali, rendendo irrilevante la natura reale o obbligatoria della concessione e non decisiva la questione della non accatastabilità o precarietà delle strutture, le quali possono comunque presentare autonoma funzionalità e redditività. Accolto il ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro dei motivi di violazione di legge in cassazione.

  • art. 13, comma 12-ter, d.l. n. 201 del 2011

    richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina dell’IMU e dei termini applicabili all’accertamento.

  • art. 10, comma 4, lett. a), d.l. n. 35 del 2013

    richiamato quale norma modificativa della disciplina IMU.

  • art. 1, comma 161, L. n. 296 del 2006

    prevede il termine quinquennale di decadenza per l’accertamento degli enti locali; per omessa dichiarazione il termine decorre dall’anno successivo a quello di presentazione dovuta, mentre per omesso versamento dall’anno in cui il pagamento avrebbe dovuto avvenire.

  • artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.

    richiamati per censurare l’erronea applicazione del giudicato esterno da parte del giudice di merito.

  • art. 3, d.lgs. n. 504 del 1992

    norma sulla soggettività passiva dell’imposta richiamata nella disciplina dell’ICI.

  • art. 58, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997

    richiamato come disposizione modificativa della disciplina ICI.

  • art. 18, L. n. 388 del 2000

    ha esteso espressamente la soggettività passiva ai concessionari di aree demaniali, rendendo irrilevante la natura reale o obbligatoria della concessione.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992

    richiamato in tema di determinazione della base imponibile per fabbricati non iscritti in catasto.

  • art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006

    richiamato per affermare la rilevanza fiscale delle strutture con capacità reddituale.

  • D.M. 2 gennaio 1998, art. 2

    "L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato... che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale"

    utilizzato per definire quando una costruzione o un manufatto possa essere considerato unità immobiliare ai fini catastali e fiscali, anche se prefabbricato o semplicemente appoggiato al suolo, purché stabile nel tempo e autonomamente funzionale e reddituale.

Massime di principio

  • In materia di accertamento dei tributi locali, occorre distinguere tra omessa dichiarazione e omesso versamento: il termine quinquennale di decadenza decorre, nel primo caso, dall’anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nel secondo da quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato.
  • Il giudicato formatosi su un’annualità di imposta non si estende automaticamente alle annualità successive nelle imposte periodiche; esso ha efficacia preclusiva solo quando il fatto accertato abbia, per legge o per sua natura, efficacia permanente o pluriennale e, comunque, solo se vi sia identità del presupposto fattuale e normativo rilevante.
  • In tema di ICI/IMU sulle aree demaniali, la soggettività passiva del concessionario è stata ampliata dalla disciplina sopravvenuta, con conseguente irrilevanza della distinzione tra concessione con effetti reali o obbligatori ai fini dell’imposizione.
  • Ai fini della tassazione di strutture installate su area demaniale, la precarietà o amovibilità del manufatto non esclude di per sé l’imponibilità se la struttura presenta autonoma funzionalità e capacità reddituale; non è decisivo il solo dato della non accatastabilità formale.
  • Quando la questione di diritto è già compiutamente definita e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando l’originario ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiGiudicatoDecadenzaOnere della prova

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