Sentenza del 09/09/2022 n. 26594 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza che aveva dato esecuzione (mediante avvisi di rettifica/liquidazione TARSU per gli anni 2005-2006) a precedente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta (n. 73/12/12) che aveva rideterminato il tributo dovuto rispetto alla porzione di immobile di 86 mq. Il ricorrente deduceva: (i) che i nuovi avvisi fossero in realtà atti novativi e quindi soggetti a decadenza/prescrizione; (ii) tardiva notifica rispetto ai termini di decadenza previsti dalla L. 296/2006; (iii) estinzione per prescrizione quinquennale; (iv) inesistenza del giudicato o errata qualificazione di quest'ultimo; (v) errata applicazione della tariffa (utenza non domestica invece che domestica) e adempimento già effettuato; (vi) omissione della comunicazione prevista dalla L. 311/2004, art. 1, comma 340, e conseguente nullità degli atti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che gli avvisi impugnati costituissero attuazione del giudicato formatosi con la sentenza n. 73/12/12 e non atti novativi; pertanto non operano i termini di decadenza/prescrizione dell'azione amministrativa (essendo rilevante il titolo giudiziale e il termine actio iudicati), e il termine di notifica previsto dall'art. 1, comma 163 della L. 296/2006 era stato rispettato. Le censure relative a tariffe, comunicazioni preliminari e adempimento dovevano essere sollevate nel giudizio diretto contro gli originari avvisi, il cui giudicato copre le questioni attinenti al medesimo oggetto; molte doglianze sono state ritenute inammissibili per mancata individuazione del fatto decisivo ovvero per essere nuove questioni non sollevate in grado di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e ad eventuale contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Regole sul controllo in Cassazione: censura per violazione di legge e denuncia di omessa o contraddittoria motivazione; la Corte ha ritenuto inammissibili le denunce di omessa motivazione per mancata indicazione del fatto materiale decisivo.
D.Lgs. n. 507/1993, artt. 58 e ss.; art. 70, comma 1; art. 71
"l'inizio dell'occupazione o detenzione"
Norme sulla TARSU/TARSU-TARES: la Corte osserva che il dies a quo per la denuncia è l'inizio dell'occupazione/detenzione; tuttavia, quando la riscossione si basa su sentenza passata in giudicato il termine di decadenza amministrativo non prevale.
D.Lgs. n. 22/1997, artt. 49 e ss.
Norme richiamate in relazione alla determinazione della tariffa e al presupposto impositivo; la Corte ritiene che questioni sul fondamento della pretesa dovevano essere sollevate nel giudizio originario che ha formato il giudicato.
L. n. 296/2006, art. 1, commi 161, 163, 171
"entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo"
Disposizioni sui termini decadenziali e di notifica del titolo esecutivo: la Corte ha ritenuto applicabile il termine di cui al comma 163 per la notifica del titolo esecutivo e ha affermato che, nel caso di titolo giudiziale, la riscossione è regolata dal termine dell'actio iudicati; comunque ha verificato il rispetto del termine triennale per la notifica degli avvisi di rettifica.
Richiamato in tema di prescrizione: la Corte ha escluso che si fosse perfezionata l'estinzione per prescrizione, rilevando che i giudizi intercorsi avevano interrotto i termini e che, per le pretese basate su sentenza definitiva, si applica l'art. 2953 c.c. (actio iudicati).
Termine di prescrizione dell'azione esercitabile sulla base di sentenza (actio iudicati): la Corte ha richiamato il principio che il diritto alla riscossione fondato su sentenza passata in giudicato non è soggetto ai termini di decadenza amministrativi ma al termine previsto dall'art. 2953 c.c.
art. 2909 c.c.; artt. 324, 345, 112 c.p.c.; art. 124 disp. att. c.p.c.
Norme richiamate rispetto alla formazione del giudicato ed alla prova del suo perfezionamento: la Corte ha ritenuto che il giudicato fosse formato sulla questione della superficie tassabile e che il rilievo sulla certificazione di cancelleria non poteva essere sollevato ex novo in Cassazione.
L. n. 311/2004, art. 1, comma 340
Previsione di comunicazione amministrativa per variazione della superficie utile ai fini TARSU: la Corte ha osservato che eventuali vizi relativi all'omessa comunicazione dovevano essere dedotti con l'impugnazione degli originari avvisi, non nell'esecuzione del giudicato.
Richiamato in relazione ai criteri di imposizione/tariffazione; la Corte ritiene che la valutazione del criterio tariffario fosse materia da discutere nel giudizio originario.
Delib. 5 aprile 2004, n. 105 (tariffe)
Atto regolamentare comunale richiamato per la determinazione della tariffa: la Corte ha ritenuto che contestazioni su applicazione errata della tariffa dovevano essere sollevate nel precedente giudizio che ha formato il giudicato.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3
Norma sul giudicato tributario: la Corte ha ricordato che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e quindi le questioni che attengono al fondamento della pretesa dovevano essere sollevate nel giudizio originario.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente in ragione della soccombenza.
Massime di principio
- Se atti successivi (avvisi di rettifica/liquidazione) danno esecuzione a una sentenza passata in giudicato, vanno qualificati come atti di esecuzione del giudicato e non come nuovi atti impositivi; ciò limita la possibilità di proporre nuove eccezioni che dovevano essere sollevate nel giudizio che ha formato il giudicato.
- Quando la riscossione trova titolo in una sentenza definitiva, la verifica dei termini non segue i termini decadenziali/amministrativi ma gli istituti della prescrizione dell'azione fondata sul titolo giudiziale (actio iudicati, art. 2953 c.c.).
- Le questioni di merito sul fondamento dell'imposta (es. esistenza del presupposto, misura della superficie, qualificazione della tariffa, adempimento) devono essere dedotte nell'impugnazione degli avvisi originari: il giudicato copre anche le questioni deducibili che costituiscono precedenti logici della pronuncia.
- La mera etichettatura formale degli atti (es. 'rettifica' vs 'nuovo avviso') non prevale sulla loro sostanza: occorre valutare se l'atto attua quanto deciso in giudicato o se introduce una novazione sostanziale.
- L'interruzione dei termini prescrizionali può derivare dai procedimenti giudiziari già instaurati tra le parti; quindi la prescrizione va valutata considerando gli atti processuali intercorsi.
- Eccezioni processuali relative alla prova del perfezionamento del giudicato (es. attestato di cancelleria) non possono essere sollevate ex novo in cassazione se la questione non è stata posta nei gradi di merito.
- Vizi di forma o omissioni nell'iter impositivo (ad es. mancata comunicazione prevista dalla legge) se rilevanti sul fondamento dell'imposta devono essere dedotti tempestivamente e non possono essere usati per impugnare atti di attuazione del giudicato.
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