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Sentenza

Sentenza del 09/09/2022 n. 26594 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva dato esecuzione (mediante avvisi di rettifica/liquidazione TARSU per gli anni 2005-2006) a precedente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta (n. 73/12/12) che aveva rideterminato il tributo dovuto rispetto alla porzione di immobile di 86 mq. Il ricorrente deduceva: (i) che i nuovi avvisi fossero in realtà atti novativi e quindi soggetti a decadenza/prescrizione; (ii) tardiva notifica rispetto ai termini di decadenza previsti dalla L. 296/2006; (iii) estinzione per prescrizione quinquennale; (iv) inesistenza del giudicato o errata qualificazione di quest'ultimo; (v) errata applicazione della tariffa (utenza non domestica invece che domestica) e adempimento già effettuato; (vi) omissione della comunicazione prevista dalla L. 311/2004, art. 1, comma 340, e conseguente nullità degli atti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che gli avvisi impugnati costituissero attuazione del giudicato formatosi con la sentenza n. 73/12/12 e non atti novativi; pertanto non operano i termini di decadenza/prescrizione dell'azione amministrativa (essendo rilevante il titolo giudiziale e il termine actio iudicati), e il termine di notifica previsto dall'art. 1, comma 163 della L. 296/2006 era stato rispettato. Le censure relative a tariffe, comunicazioni preliminari e adempimento dovevano essere sollevate nel giudizio diretto contro gli originari avvisi, il cui giudicato copre le questioni attinenti al medesimo oggetto; molte doglianze sono state ritenute inammissibili per mancata individuazione del fatto decisivo ovvero per essere nuove questioni non sollevate in grado di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e ad eventuale contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Regole sul controllo in Cassazione: censura per violazione di legge e denuncia di omessa o contraddittoria motivazione; la Corte ha ritenuto inammissibili le denunce di omessa motivazione per mancata indicazione del fatto materiale decisivo.

  • D.Lgs. n. 507/1993, artt. 58 e ss.; art. 70, comma 1; art. 71

    "l'inizio dell'occupazione o detenzione"

    Norme sulla TARSU/TARSU-TARES: la Corte osserva che il dies a quo per la denuncia è l'inizio dell'occupazione/detenzione; tuttavia, quando la riscossione si basa su sentenza passata in giudicato il termine di decadenza amministrativo non prevale.

  • D.Lgs. n. 22/1997, artt. 49 e ss.

    Norme richiamate in relazione alla determinazione della tariffa e al presupposto impositivo; la Corte ritiene che questioni sul fondamento della pretesa dovevano essere sollevate nel giudizio originario che ha formato il giudicato.

  • L. n. 296/2006, art. 1, commi 161, 163, 171

    "entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo"

    Disposizioni sui termini decadenziali e di notifica del titolo esecutivo: la Corte ha ritenuto applicabile il termine di cui al comma 163 per la notifica del titolo esecutivo e ha affermato che, nel caso di titolo giudiziale, la riscossione è regolata dal termine dell'actio iudicati; comunque ha verificato il rispetto del termine triennale per la notifica degli avvisi di rettifica.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato in tema di prescrizione: la Corte ha escluso che si fosse perfezionata l'estinzione per prescrizione, rilevando che i giudizi intercorsi avevano interrotto i termini e che, per le pretese basate su sentenza definitiva, si applica l'art. 2953 c.c. (actio iudicati).

  • art. 2953 c.c.

    Termine di prescrizione dell'azione esercitabile sulla base di sentenza (actio iudicati): la Corte ha richiamato il principio che il diritto alla riscossione fondato su sentenza passata in giudicato non è soggetto ai termini di decadenza amministrativi ma al termine previsto dall'art. 2953 c.c.

  • art. 2909 c.c.; artt. 324, 345, 112 c.p.c.; art. 124 disp. att. c.p.c.

    Norme richiamate rispetto alla formazione del giudicato ed alla prova del suo perfezionamento: la Corte ha ritenuto che il giudicato fosse formato sulla questione della superficie tassabile e che il rilievo sulla certificazione di cancelleria non poteva essere sollevato ex novo in Cassazione.

  • L. n. 311/2004, art. 1, comma 340

    Previsione di comunicazione amministrativa per variazione della superficie utile ai fini TARSU: la Corte ha osservato che eventuali vizi relativi all'omessa comunicazione dovevano essere dedotti con l'impugnazione degli originari avvisi, non nell'esecuzione del giudicato.

  • D.P.R. n. 158/1999, art. 4

    Richiamato in relazione ai criteri di imposizione/tariffazione; la Corte ritiene che la valutazione del criterio tariffario fosse materia da discutere nel giudizio originario.

  • Delib. 5 aprile 2004, n. 105 (tariffe)

    Atto regolamentare comunale richiamato per la determinazione della tariffa: la Corte ha ritenuto che contestazioni su applicazione errata della tariffa dovevano essere sollevate nel precedente giudizio che ha formato il giudicato.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3

    Norma sul giudicato tributario: la Corte ha ricordato che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e quindi le questioni che attengono al fondamento della pretesa dovevano essere sollevate nel giudizio originario.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente in ragione della soccombenza.

Massime di principio

  • Se atti successivi (avvisi di rettifica/liquidazione) danno esecuzione a una sentenza passata in giudicato, vanno qualificati come atti di esecuzione del giudicato e non come nuovi atti impositivi; ciò limita la possibilità di proporre nuove eccezioni che dovevano essere sollevate nel giudizio che ha formato il giudicato.
  • Quando la riscossione trova titolo in una sentenza definitiva, la verifica dei termini non segue i termini decadenziali/amministrativi ma gli istituti della prescrizione dell'azione fondata sul titolo giudiziale (actio iudicati, art. 2953 c.c.).
  • Le questioni di merito sul fondamento dell'imposta (es. esistenza del presupposto, misura della superficie, qualificazione della tariffa, adempimento) devono essere dedotte nell'impugnazione degli avvisi originari: il giudicato copre anche le questioni deducibili che costituiscono precedenti logici della pronuncia.
  • La mera etichettatura formale degli atti (es. 'rettifica' vs 'nuovo avviso') non prevale sulla loro sostanza: occorre valutare se l'atto attua quanto deciso in giudicato o se introduce una novazione sostanziale.
  • L'interruzione dei termini prescrizionali può derivare dai procedimenti giudiziari già instaurati tra le parti; quindi la prescrizione va valutata considerando gli atti processuali intercorsi.
  • Eccezioni processuali relative alla prova del perfezionamento del giudicato (es. attestato di cancelleria) non possono essere sollevate ex novo in cassazione se la questione non è stata posta nei gradi di merito.
  • Vizi di forma o omissioni nell'iter impositivo (ad es. mancata comunicazione prevista dalla legge) se rilevanti sul fondamento dell'imposta devono essere dedotti tempestivamente e non possono essere usati per impugnare atti di attuazione del giudicato.

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