Cassazione Civile, Ordinanza n. 08990/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione aveva rettificato la rendita catastale di alcuni immobili, ritenendo non congrui i valori unitari dichiarati per fabbricati, tettoie e aree scoperte, in relazione a lavori eseguiti che avrebbero aumentato il valore e la rendita. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente; 2) nullità della sentenza per violazione degli obblighi motivazionali dell’atto impositivo, sostenendo che l’avviso fosse insufficientemente motivato; 3) omessa pronuncia sull’eccezione di inesistenza giuridica dell’atto per vizi della notificazione; 4) omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità dell’avviso per mancato previo invito al contraddittorio e audizione del contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, superava il minimo costituzionale e non era apparente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che l’avviso di classamento/rettifica era sufficientemente motivato e che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito. Ha respinto il terzo motivo, ritenendo che la questione sulla notificazione fosse stata implicitamente disattesa dal rigetto nel merito e, comunque, che la ricorrente non avesse chiarito la modalità di notifica. Ha respinto anche il quarto motivo: pur in presenza di omessa pronuncia, ha deciso la questione nel merito, affermando che nella procedura DOCFA l’Ufficio non è tenuto, in assenza di una specifica previsione, ad attivare il contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per il contributo unificato, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; non è censurabile la sola insufficienza della motivazione al di fuori dei limiti costituzionalmente rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale invocato per la nullità della sentenza e per l’omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Richiama le regole sul ricorso per cassazione nel processo tributario.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
Norma evocata dalla ricorrente per censurare la motivazione dell’atto impositivo.
Norma evocata dalla ricorrente sul dovere di motivazione degli atti amministrativi.
L’omessa pronuncia non ricorre se la questione è stata implicitamente rigettata perché logicamente assorbita da altra statuizione.
Richiamato nel contraddittorio di merito per censurare la distribuzione dell’onere probatorio sull’Ufficio.
Invocato per contestare la regolarità della notificazione dell’atto impositivo.
Per la notifica a mezzo posta diretta dell’atto impositivo opera la presunzione di conoscenza quando l’atto giunge all’indirizzo del destinatario.
La Cassazione può decidere nel merito, evitando il rinvio, se la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
art. 2 d.l. n. 16/1993 conv. in L. n. 75/1993
Richiamato per la procedura di attribuzione della rendita catastale tramite DOCFA.
Disciplina la procedura DOCFA e l’assetto partecipativo del procedimento catastale.
Se l’atto è notificato direttamente dall’Ufficio per posta, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario.
art. 111 Cost.
I principi di ragionevole durata ed economia processuale giustificano, in presenza di questioni di diritto, la decisione nel merito da parte della Cassazione.
artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Non impongono, nel caso di tributi non armonizzati, un generalizzato obbligo di contraddittorio preventivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nullamente censurabile in cassazione solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, perplessa o affetta da radicale incomprensibilità; non basta denunciare una motivazione sintetica o non condivisa.
- In materia di rettifica della rendita catastale, l’avviso è sufficientemente motivato quando consente di comprendere i criteri seguiti e le ragioni della rettifica, specie se fondato su stima diretta e su un procedimento DOCFA in cui gli elementi tecnici sono conoscibili dal contribuente.
- Nel processo tributario, l’omessa pronuncia può essere esclusa quando la questione debba ritenersi implicitamente rigettata perché incompatibile con la decisione resa su una domanda o eccezione logicamente presupposta.
- In caso di notificazione dell’atto impositivo effettuata direttamente dall’Ufficio a mezzo posta, non è richiesta la relata dell’ufficiale giudiziario; l’atto pervenuto al domicilio del destinatario si presume conosciuto, salvo prova contraria.
- Per i tributi non armonizzati, in mancanza di una specifica previsione normativa, non sussiste un obbligo generalizzato di previo contraddittorio endoprocedimentale nella procedura DOCFA.
- La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito, senza rinvio, quando la questione omessa o non esaminata è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
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