Cassazione Civile, Ordinanza n. 35025/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a ordinanza-ingiunzione per la violazione della normativa regionale lombarda in materia di installazione di apparecchi da gioco in locali collocati a distanza non consentita da luoghi protetti. La società ricorrente era stata ritenuta obbligata in solido con l'esercente del locale, poiché proprietaria degli apparecchi e curatrice della loro installazione. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti sei motivi: 1) violazione della disciplina sulla solidarietà nelle sanzioni amministrative, sostenendosi che la legge regionale individua come destinatario della sanzione il solo esercente e non anche gestore o concessionario; 2) violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo e della motivazione della sentenza, per avere il giudice richiamato atti e decisioni precedenti per relationem; 3) violazione delle norme processuali e sanzionatorie per avere la Corte d'appello esteso gli effetti dell'ordinanza ingiunzione alla società, pur non nominata nel dispositivo; 4) omessa contestazione alla società della violazione regionale; 5) omessa pronuncia sulla mancata contestazione di una specifica condotta sanzionata dalla legge regionale, con ulteriore censura di genericità; 6) erronea interpretazione della nozione di 'concessionario' e della disciplina sulla 'nuova installazione', assumendo che non vi fosse stato un nuovo contratto rientrante nel divieto. La Corte ha esaminato i motivi principalmente sul piano dell'applicazione della solidarietà ex art. 6 L. 689/1981, della sufficienza della motivazione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'interpretazione della normativa regionale sulla nuova installazione degli apparecchi da gioco.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sul regime di solidarietà, affermando che l'art. 6 L. 689/1981 opera come norma generale anche se la legge regionale indica quale soggetto sanzionato l'esercente; ha reputato sufficiente la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, richiamabile anche per relationem agli atti del procedimento amministrativo; ha escluso che l'omessa indicazione della società nel dispositivo impedisse la sua obbligazione solidale, trattandosi di errore materiale nella lettura complessiva dell'atto; ha respinto la doglianza sulla mancata contestazione, rilevando che la contestazione era stata ritualmente notificata; ha dichiarato inammissibile il motivo formulato come violazione di legge ma sostanzialmente diretto a denunciare un'omessa pronuncia, oltre che generico per difetto di autosufficienza; ha infine ritenuto inammissibile e comunque infondato il motivo sull'interpretazione della nozione di nuova installazione, osservando che la Corte d'appello aveva accertato la stipulazione di un nuovo contratto che sostituiva il precedente e rientrava nella fattispecie vietata dalla legge regionale. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La disposizione generale sulla solidarietà nelle sanzioni amministrative si applica anche quando la legge speciale individui il soggetto destinatario della sanzione; il proprietario della cosa che ha servito a commettere la violazione risponde in solido se non prova l'uso contro la sua volontà.
art. 5, comma 1 ter, lett. b, L.R. Lombardia 21 ottobre 2013, n. 8
La stipulazione di un nuovo contratto, anche con differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere, è equiparata alla nuova installazione di apparecchi da gioco.
art. 10 L.R. Lombardia 21 ottobre 2013, n. 8
Richiamato come disposizione modificata dalla legge regionale n. 11 del 2015 nell'ambito della disciplina sanzionatoria e delle distanze dai luoghi sensibili.
art. 1, comma 1, lett. e) e j), L.R. Lombardia 6 maggio 2015, n. 11
Richiamata come legge modificativa della disciplina regionale sugli apparecchi da gioco e sulle sanzioni.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione del provvedimento amministrativo è sufficiente se succinta e può risultare anche per relationem dagli atti del procedimento, purché renda conto delle ragioni di fatto e dell'esame delle difese.
art. 18 L. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato in relazione alla motivazione e al procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative.
art. 6, comma 11, D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del giudizio di opposizione, senza accoglimento della censura.
art. 18, comma 7, L. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato dal ricorrente per contestare la portata dell'ordinanza ingiunzione, ma la censura è stata respinta.
Invocato per l'interpretazione della nozione di concessionario; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello alla luce del testo normativo regionale.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura interpretativa, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 41 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura interpretativa, senza rilievo decisivo nella decisione.
Indicato come base della trattazione in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma di deduzione dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato implicitamente nella censura di omessa pronuncia, non accolta perché il motivo era formulato come violazione di legge e comunque generico.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consente, in caso di rigetto del ricorso, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di illeciti amministrativi, la disciplina generale della responsabilità solidale del proprietario della cosa utilizzata per commettere la violazione opera anche se la norma speciale individua come destinatario della sanzione un diverso soggetto, salvo prova che la cosa sia stata usata contro la volontà del proprietario.
- L'ordinanza-ingiunzione sanzionatoria non richiede una motivazione analitica paragonabile a quella della sentenza: è sufficiente una motivazione sintetica che consenta di comprendere le ragioni di fatto della decisione e dia conto dell'esame delle difese, anche mediante richiamo agli atti del procedimento.
- Nel controllo di legittimità, l'atto amministrativo va letto nel suo complesso; un'omissione meramente formale nel dispositivo non esclude di per sé la riferibilità del provvedimento a un soggetto, quando dalla motivazione e dagli atti risulti chiaramente la volontà dell'amministrazione e l'errore sia materiale.
- La deduzione di un vizio processuale o di motivazione deve essere specifica e autosufficiente: non è ammissibile una censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, miri in realtà a contestare l'omessa pronuncia o non indichi gli atti e i documenti necessari a verificarne la fondatezza.
- Quando la normativa speciale equipara a una nuova installazione la stipulazione di un nuovo contratto, anche con diverso concessionario, il giudice di merito può ravvisare il divieto se accerta in fatto che il nuovo accordo sostituisce il precedente e comprende l'installazione e la messa a disposizione degli apparecchi.
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