L.R. Lombardia 8/2013
Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge lombarda disciplina prevenzione, cura e recupero del gioco d’azzardo patologico, con misure su programmazione sanitaria, informazione, formazione, controlli comunali, limitazioni all’installazione di apparecchi vicino a luoghi sensibili, sanzioni e monitoraggio. Prevede anche misure economiche e fiscali, ma molte scadenze originarie riguardano i primi anni di applicazione (2013-2015) e alcuni adempimenti iniziali risultano già esauriti.
Prevenzione e contrasto del gioco d'azzardo patologico in Lombardia
Prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico in Lombardia
La legge disciplina, per la Regione Lombardia, un insieme coordinato di misure per prevenire e contrastare la dipendenza dal gioco d’azzardo lecito, trattare e recuperare le persone affette da GAP e sostenere le famiglie. Interviene anche sull’organizzazione territoriale dei controlli, sulla formazione degli operatori, sull’accesso ai locali e su profili economici e sanzionatori.
Finalità e ambito di intervento
La disciplina mira a ridurre la diffusione del gioco d’azzardo patologico e a contenere gli effetti negativi connessi alla presenza di sale gioco e apparecchi per il gioco lecito sul territorio regionale. Le misure riguardano non solo la tutela della salute, ma anche sicurezza urbana, viabilità, inquinamento acustico e governo del territorio.
Soggetti coinvolti
Alla realizzazione delle finalità concorrono, secondo gli indirizzi regionali:
- i comuni, singoli e associati;
- le ATS e le ASST;
- i soggetti del terzo settore e gli enti accreditati per i servizi nelle dipendenze;
- le associazioni di categoria di imprese e operatori del settore;
- le associazioni dei consumatori e utenti;
- tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, negli ambiti connessi alla prevenzione, cura e contrasto del fenomeno.
Destinatari e presa in carico
Gli interventi sono rivolti all’intera popolazione, con particolare attenzione a:
- persone affette da GAP;
- familiari;
- fasce più deboli e maggiormente esposte al rischio. La diagnosi di GAP, necessaria per la presa in carico sociosanitaria, è formulata dai servizi territoriali dipendenze e dai servizi multidisciplinari integrati accreditati.
Competenze della Regione
La Regione svolge un ruolo di programmazione, coordinamento e promozione. In particolare:
- inserisce la prevenzione e il contrasto del GAP nel piano di azione regionale per le dipendenze;
- approva ogni anno, entro il 31 gennaio, il programma regionale di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio;
- assicura monitoraggio e conoscenza del fenomeno tramite l’osservatorio regionale sulle dipendenze;
- istituisce un numero verde regionale per segnalazioni e richieste di aiuto, con riferimenti da esporre sugli apparecchi e nei locali;
- promuove informazione, formazione e aggiornamento di esercenti, polizia locale, operatori sociali, sociosanitari e sanitari, associazioni dei consumatori e sportelli welfare;
- sostiene gruppi di mutuo auto-aiuto e iniziative di consulenza, orientamento e supporto;
- promuove progettazione territoriale sociosanitaria con ATS, ASST ed enti locali;
- sostiene iniziative delle associazioni di consumatori e delle associazioni di categoria che adottano codici etici di autoregolamentazione;
- collabora con osservatori nazionali, organi dello Stato e Forze di polizia contro il gioco illegale;
- istituisce un gruppo di lavoro regionale con funzioni istruttorie e propositive.
La Regione predispone inoltre il marchio regionale “No Slot” per gli esercizi che non installano apparecchi per il gioco lecito e, tramite le ATS, rende disponibile materiale informativo, un decalogo sul gioco responsabile e un test di autovalutazione del rischio.
Incentivi, preferenze e misure fiscali
Nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici la Regione considera titolo di preferenza l’assenza di apparecchi da gioco lecito negli esercizi autorizzati. Per i tributi regionali possono essere previste maggiorazioni o riduzioni di aliquote o tariffe in base alla presenza o meno degli apparecchi.
È inoltre prevista la promozione di accordi con gli enti del trasporto pubblico locale e regionale per adottare codici di autoregolamentazione che vietino spazi pubblicitari relativi al gioco d’azzardo lecito.
Regolazione dell’accesso ai locali
La Regione deve predisporre un regolamento per definire criteri, regole tecniche, modalità attuative e controlli per l’accesso:
- alle aree con più di tre apparecchi accessibili direttamente dall’utenza;
- ai locali destinati a sala da gioco. È inoltre previsto un indirizzo e-mail dedicato alle segnalazioni degli esercenti sul mancato rispetto delle norme regionali e del regolamento sull’accesso e sull’utilizzo delle apparecchiature.
Competenze dei comuni e luoghi sensibili
Per prevenire il GAP è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito in locali situati entro una distanza massima di 500 metri da luoghi sensibili, distanza da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale. I luoghi indicati comprendono scuole, asili nido, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture socio-sanitarie o sanitarie residenziali o semiresidenziali, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
Ai fini della legge, sono equiparati alla nuova installazione il rinnovo del contratto con il concessionario, la stipula di un nuovo contratto anche con altro concessionario in caso di cessazione del precedente e il trasferimento dell’apparecchio in altro locale. È sempre ammessa la sostituzione per vetustà o guasto durante la validità del contratto.
I comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili. I sindaci promuovono reti di collaborazione con associazioni, volontari e ASL; informano gli organi competenti nei comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica; possono prevedere forme premianti per gli esercizi “No Slot” e per chi disinstalla o non installa apparecchi; vigilano tramite la polizia locale sui locali interessati.
È vietata la pubblicità relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco in contrasto con la normativa statale. Sugli apparecchi devono essere indicati in modo leggibile la data di collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto con il concessionario.
Competenze delle ASL
Le ASL promuovono interventi di prevenzione mediante sensibilizzazione, informazione ed educazione, anche con piani formativi rivolti agli studenti, con particolare riferimento al gioco online. I dipartimenti delle dipendenze e i servizi multidisciplinari integrati accreditati assicurano accoglienza, valutazione diagnostica, presa in carico e cura, reinserimento sociale e sostegno ai familiari. I dipartimenti di prevenzione medica predispongono un piano operativo per il controllo igienico-sanitario delle strutture con apparecchi da gioco, verificando anche la conformità documentale sugli impianti elettrici e di sicurezza.
Formazione dei gestori
La Giunta regionale deve disciplinare corsi di formazione obbligatoria per gestori di sale da gioco e locali con apparecchi per il gioco lecito. I corsi, definiti con ANCI Lombardia, organizzazioni di categoria e commissione consiliare, devono indicare tempi, modalità, soggetti attuatori e costi a carico dei partecipanti e sono finalizzati alla prevenzione dei rischi del GAP e alla conoscenza della normativa.
Modifiche ad altre leggi regionali
La legge integra la normativa regionale sul governo dei servizi sociali e sociosanitari e quella sul commercio e sulle fiere, inserendo riferimenti specifici agli esercizi autorizzati all’installazione di apparecchi da gioco o destinati a sala gioco. Vengono inoltre introdotti criteri per l’insediamento di tali locali, con attenzione alla presenza di luoghi sensibili.
Sanzioni amministrative
Sono previste sanzioni per diverse violazioni:
- nuova installazione in violazione delle distanze: 15.000 euro per ogni apparecchio e chiusura con sigilli, rimovibili solo in caso di ricollocazione conforme;
- mancato rispetto del regolamento regionale sull’accesso ai locali: da 500 a 5.000 euro;
- violazione dell’obbligo di indicare sugli apparecchi le informazioni richieste o indicazione di una data non veritiera: 500 euro;
- inosservanza del divieto di pubblicità di cui all’articolato regionale: da 1.000 a 5.000 euro;
- mancata partecipazione ai corsi di formazione: da 1.000 a 5.000 euro.
L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni spettano al comune competente per territorio. I proventi sono destinati prioritariamente a iniziative di prevenzione e recupero dei soggetti patologici o, in alternativa, a finalità sociali e assistenziali.
Monitoraggio e valutazione
Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della legge sulla base di una relazione biennale della Giunta, che deve documentare attività di informazione e formazione, domanda e offerta di assistenza, esiti dei servizi, uso dei finanziamenti, diffusione delle iniziative dei comuni e dei gestori, andamento delle sale gioco e principali criticità. Gli esiti del monitoraggio regionale fanno parte integrante della relazione e i soggetti attuatori devono fornire dati e informazioni alla Regione.
Disposizioni transitorie e regime temporale
In prima applicazione, il rapporto informativo per il Consiglio regionale doveva essere trasmesso entro il 31 marzo 2015. La Giunta doveva approvare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge il provvedimento sulla distanza dai luoghi sensibili. Molti adempimenti iniziali, finanziamenti e scadenze sono quindi ormai storicamente esauriti.
Aspetti finanziari
Per l’avvio delle iniziative generali e sociosanitarie la legge prevedeva coperture sul triennio 2013-2015 e per gli anni successivi mediante legge di bilancio. Sono inoltre indicate stime di minori e maggiori entrate connesse alle agevolazioni e agli aggravi fiscali, da aggiornare negli esercizi successivi al 2015.
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