Sentenza del 27/09/2026 n. 26274 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli eredi hanno impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7205/12/16, depositata il 23 novembre 2016, che aveva accolto parzialmente l’appello di Roma Capitale e riformato la decisione di primo grado favorevole al contribuente. La controversia riguardava l’avviso di accertamento ICI per il 2007 relativo a un’area fabbricabile: il Comune aveva determinato il valore imponibile attualizzando al 2007 il valore indicato in una perizia giurata del 2008, redatta ai fini della rivalutazione fiscale, e aveva riscontrato la stima anche alla luce dei dati OMI. I ricorrenti hanno contestato: l’indicazione non nominativa degli eredi nell’appello comunale e la notifica dell’atto; l’omessa pronuncia sull’eccezione di carenza di motivazione dell’avviso, per mancata indicazione del coefficiente di attualizzazione e dei relativi criteri; la determinazione del valore dell’area, sostenendo che non erano stati rispettati i criteri ICI e che le potenzialità edificatorie non erano attuali in assenza di convenzione urbanistica e permesso di costruire; l’uso dei dati OMI; infine, la liquidazione delle spese dei due gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi e, quindi, l’intero ricorso. Ha ritenuto che l’indicazione degli appellati come «eredi di G.G.» fosse sufficiente, perché la loro identità risultava dalla sentenza e dagli atti dei precedenti gradi; inoltre, la loro costituzione e le difese svolte avevano comunque sanato ogni eventuale vizio della notifica per raggiungimento dello scopo. Quanto alla motivazione dell’avviso, gli elementi indicati consentivano di conoscere la pretesa e contestarne an e quantum; le contestazioni sulla correttezza probatoria della stima non si traducevano in un vizio formale dell’atto. I motivi sul valore dell’area sono stati respinti anche perché i ricorrenti non avevano indicato in modo specifico quali criteri normativi la perizia avesse violato; i dati OMI avevano costituito un riscontro di coerenza, non la base autonoma della stima. È stata respinta anche la censura sulle spese: gli importi liquidati dalla CTR rientravano nei limiti dei parametri applicabili. La decisione d’appello resta dunque ferma. I ricorrenti sono stati condannati in solido a pagare a Roma Capitale le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.500 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, - riproduttiva di analoga disciplina afferente al ricorso di primo grado nel rito tributario (art. 18, c. 4), ed alla cui stregua il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerta l'indicazione di alcuni elementi dell'atto (...) deve essere interpretata restrittivamente, quale disposizione di natura eccezionale
L’inammissibilità dell’appello per incertezza nell’indicazione delle parti è una conseguenza eccezionale e va interpretata restrittivamente: basta che le parti siano identificabili con certezza dal contesto dell’atto, dalla sentenza o dagli atti delle precedenti fasi.
Art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile
deve essere interpretata restrittivamente, quale disposizione di natura eccezionale ( art. 14 preleggi; v. Cass., 21 luglio 2020, n. 15519 ; Cass., 15 gennaio 2019, n. 707 ).
La disposizione è richiamata a sostegno del criterio per cui le norme eccezionali, come quella che commina l’inammissibilità per carenze formali, non possono essere estese oltre i casi e i modi previsti.
Art. 112 cod. proc. civ.
La norma, che impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte, è stata invocata dai ricorrenti per denunciare l’omesso esame delle eccezioni sulla notifica dell’appello e sulla motivazione dell’avviso. Le censure sono state respinte: la Corte ha esaminato le questioni e ha ritenuto infondate le relative contestazioni.
Art. 291 cod. proc. civ.
ogni ipotetico vizio di nullità rimaneva esso stesso suscettibile di sanatoria con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo dell'atto (se non a seguito della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell' art. 291 cod. proc. civ.; cfr. Cass. Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916 ).
Il vizio della notificazione può essere superato mediante rinnovazione; nel caso concreto, la costituzione degli eredi e lo svolgimento di difese complete avevano comunque realizzato lo scopo dell’atto.
Art. 111, secondo comma, Cost.
alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell' art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi che alla Corte sia consentito di decidere nel merito dell'eccezione della quale si assume l'omesso esame, alla stessa stregua dei fatti introdotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l'appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto
Per ragioni di economia processuale e ragionevole durata, la Cassazione può decidere direttamente nel merito una questione non esaminata dal giudice d’appello quando gli atti e i fatti già acquisiti siano sufficienti e non occorrano ulteriori accertamenti.
Art. 384 cod. proc. civ.
alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell' art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi che alla Corte sia consentito di decidere nel merito dell'eccezione della quale si assume l'omesso esame, alla stessa stregua dei fatti introdotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l'appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto
La Corte di cassazione può decidere nel merito la questione devoluta quando non servono ulteriori accertamenti fattuali, evitando un rinvio non necessario.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
il valore imponibile delle aree edificabili, a fini ICI, pur dovendo essere determinato in base ai parametri vincolanti previsti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, può essere desunto da una perizia giurata di stima, ancorché prodotta ex art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la determinazione delle plusvalenze in tema di imposta sui redditi delle persone fisiche, purché faccia applicazione dei medesimi criteri indicati nel citato art. 5
Per l’ICI, il valore delle aree fabbricabili va determinato secondo i parametri legali; una perizia formata per finalità fiscali diverse può essere utilizzata se applica gli stessi criteri. Nel caso concreto, la censura è stata respinta perché i ricorrenti non hanno specificato quali criteri la perizia avesse disatteso.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
La norma è stata invocata dai ricorrenti per sostenere che nella stima dovessero considerarsi anche l’attualità delle potenzialità edificatorie e i prezzi di mercato di aree analoghe. La censura è stata respinta perché non accompagnata da specifiche allegazioni sui dati e sui criteri concretamente trascurati nella stima.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2-sexies
La norma disciplina la riduzione dei compensi liquidabili nelle controversie tributarie quando l’ente locale è assistito da propri funzionari. La Corte ha verificato che gli importi liquidati dalla CTR, anche tenendo conto della riduzione, non eccedevano i valori medi applicabili.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, commi 1 e 5, lettere c) e d)
il giudice non è gravato di uno specifico onere di motivazione sull'entità della liquidazione purché questa si mantenga tra il minimo ed il massimo di tariffa nonchè che detti minimi e massimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, cit., si determinano applicando ai parametri medi fissati nelle tabelle allegate al decreto le percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto; così che l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità
La liquidazione delle spese può discostarsi dai parametri medi entro i limiti minimi e massimi previsti senza una motivazione specifica; occorre invece motivare uno scostamento ulteriore. Le fasi istruttoria e decisionale possono essere compensate anche senza assunzione di prove o discussione in pubblica udienza, quando siano state svolte le attività contemplate dal decreto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Quando il ricorso è integralmente respinto, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’indicazione non nominativa delle parti in appello non comporta automaticamente inammissibilità: conta se le parti siano comunque identificabili con certezza dal complesso dell’atto, dalla sentenza e dagli atti precedenti.
- Un vizio della notificazione può essere sanato quando l’atto raggiunge il suo scopo, in particolare se il destinatario si costituisce e svolge difese effettive; la sanatoria opera con efficacia ex tunc.
- La motivazione dell’avviso di accertamento deve consentire al contribuente di comprendere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne an e quantum. Le contestazioni sulla correttezza delle prove o della stima riguardano invece il merito dell’accertamento, non necessariamente la motivazione formale dell’atto.
- Per stimare un’area fabbricabile ai fini ICI occorre applicare i criteri dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992. Una perizia giurata predisposta per un’altra finalità tributaria può essere utilizzata se adotta criteri compatibili; chi ne contesta l’uso deve indicare concretamente quali criteri siano stati violati e quali elementi fattuali siano stati trascurati.
- I dati OMI possono concorrere a verificare la coerenza di una stima, ma la loro rilevanza va valutata in relazione al ruolo effettivamente svolto nell’accertamento; in questo caso non costituivano la base autonoma del valore.
- La censura di violazione di legge non può limitarsi a riproporre una diversa lettura delle prove o della stima: deve individuare la regola violata e spiegare in modo specifico come il giudice l’abbia disattesa.
- La liquidazione delle spese entro i limiti tariffari non richiede una motivazione puntuale sulla scelta dell’importo; il controllo di legittimità può riguardare uno scostamento che superi i limiti ordinari.
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