Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/09/2026 n. 26275 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per gli anni 2009-2011. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 9113 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 27 ottobre 2017, che aveva riformato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. Con il primo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, contestando le ragioni con cui la CTR aveva riconosciuto la legittimità dell’affidamento del servizio ad Assoservizi e dell’avviso sottoscritto dal concessionario, nonostante la convalida amministrativa fosse riferita all’attività svolta solo fino al 16 marzo 2015 e l’avviso fosse stato notificato il 23 giugno 2015. Con il secondo motivo ha denunciato l’omessa motivazione sulla dedotta duplicazione della pretesa per gli anni 2010 e 2011, per i quali sarebbero già stati emessi altri avvisi di accertamento relativi alla stessa unità immobiliare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: la motivazione della CTR era comprensibile e dava conto della legittimità degli atti di affidamento e degli effetti della convalida; non sussisteva quindi il vizio motivazionale denunciato. Ha accolto il secondo motivo: la duplicazione della pretesa, già riconosciuta in primo grado e oggetto dell’appello della controparte, non risultava esaminata dalla CTR. Il riferimento alla correttezza del calcolo e della superficie tassabile non equivaleva a una decisione sulla legittimità del titolo impositivo duplicato. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale motivo e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché esamini la duplicazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi decisa definitivamente la fondatezza della duplicazione.

Norme richiamate

  • Art. 360, primo comma, n. 5, codice di procedura civile

    Pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alle anomalie radicali che incidono sull’esistenza stessa della motivazione; non è sufficiente lamentarne la mera insufficienza.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    La riformulazione dell' art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall' art. 54 , D.L. 22 giugno 2012 n. 83 , conv., con modificazioni, in L. 7 agosto 2012 n. 134 , deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall' art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

    La riforma ha ristretto il sindacato della Cassazione sulla motivazione al livello minimo necessario a garantire che la decisione sia effettivamente motivata.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 36, comma 2, n. 4, e 61; codice di procedura civile, art. 132, secondo comma, n. 4; disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, art. 118

    In questa prospettiva ricostruttrice viene, allora, in rilievo un motivo di impugnazione dell'avviso di accertamento che, in quanto accolto dal giudice del primo grado, non implicava la necessità della relativa riproposizione davanti al giudice dell'appello che, piuttosto, era chiamato ad esaminare lo svolgimento di un pertinente motivo di appello da parte della appellante.

    La Corte accoglie la censura relativa all’omessa pronuncia sulla duplicazione e chiarisce che il motivo dell’impugnazione dell’avviso già accolto in primo grado non doveva essere riproposto dalla contribuente come questione ancora da coltivare: spettava al giudice d’appello esaminare il pertinente motivo di appello della controparte.

Massime di principio

  • In cassazione, il vizio di motivazione non si configura per una motivazione semplicemente breve o non condivisibile: occorre che essa sia mancante, solo apparente, incomprensibile o presenti affermazioni irriducibilmente inconciliabili.
  • Quando il giudice d’appello riforma una decisione che aveva accolto un motivo di impugnazione, deve affrontare il corrispondente motivo d’appello; non può considerarsi esaminato solo perché la sentenza contiene valutazioni su profili diversi della pretesa.
  • La correttezza dei calcoli o dei parametri di liquidazione del tributo non risolve, da sola, la distinta questione della legittimità del titolo impositivo o dell’eventuale duplicazione della pretesa.
  • Se sono contestati più avvisi relativi allo stesso immobile e periodo, la possibile duplicazione va verificata specificamente: la cassazione con rinvio per omesso esame non equivale però a un accertamento definitivo che la duplicazione sussista.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.