Sentenza del 27/09/2026 n. 26276 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento ICI per gli anni 2009-2011. La CTR aveva riconosciuto il potere di accertamento del concessionario e la validità della sottoscrizione, ma aveva ritenuto prescritto il debito relativo al 2009 e illegittima la pretesa per il 2010 e 2011, perché riferita a annualità già definite con pronuncia irrevocabile. Assoservizi ha proposto cinque motivi: violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. per avere la CTR rilevato d’ufficio la prescrizione; violazione dei commi 161 e 171 dell’art. 1 della L. 296/2006 sul termine di decadenza dall’accertamento; nullità o motivazione apparente e omesso esame circa la duplicazione degli avvisi, oltre alla mancata sospensione o riunione di giudizi connessi; omessa pronuncia sull’esenzione ICI prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/1992; violazione della stessa norma, contestando che ricorressero i presupposti dell’esenzione per un immobile concesso in locazione e non più destinato all’attività ospedaliera dal 2005. La Corte di cassazione non ha deciso nel merito tali censure: gli eredi avevano presentato istanza di definizione agevolata e versato l’intero importo dovuto, pari a 709,77 euro, a fronte di un valore della lite di 14.195,46 euro; il Comune aveva recepito la definizione agevolata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio, verificando la sussistenza dei presupposti della definizione agevolata e l’assenza di un diniego. Non ha quindi esaminato né accolto o rigettato i cinque motivi di ricorso e non ha stabilito una decisione di merito definitiva sulle questioni ICI. Ha compensato le spese tra le parti, in conformità alla disciplina della definizione; ha inoltre escluso l’ulteriore versamento del contributo unificato, poiché l’estinzione dipendeva dall’iniziativa della parte controricorrente.
Norme richiamate
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 190, 197, 198, 200, 201 e 205
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio venendo in considerazione, da un lato, il recepimento della sopra riportate disposizioni da parte del Comune di Avellino e, dall'altro, l'insussistenza stessa di un diniego della definizione agevolata.
La controversia può essere definita con la procedura agevolata recepita dall’ente territoriale. Presentata la domanda e documentato il versamento, in assenza di diniego il giudizio va dichiarato estinto; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Le disposizioni hanno modificato i termini e le modalità della definizione agevolata richiamati dalla sentenza. La Corte le considera nell’applicare la disciplina della domanda, della sospensione e dell’eventuale impugnazione del diniego.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non ricorrono nemmeno i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all'iniziativa di parte controricorrente.
Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto per determinate definizioni sfavorevoli del giudizio quando l’estinzione deriva dall’iniziativa della parte controricorrente, come nel caso esaminato.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria pendente rientra nella definizione agevolata recepita dall’ente territoriale, la domanda corredata dal versamento richiesto può condurre all’estinzione del processo, purché non intervenga un diniego.
- Se il giudizio si estingue per definizione agevolata, le questioni di merito e i motivi di impugnazione non vengono necessariamente decisi: l’estinzione non equivale a una pronuncia che li accolga o li rigetti.
- In base alla disciplina richiamata, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; la Corte ha inoltre escluso il contributo unificato aggiuntivo perché l’estinzione era correlata all’iniziativa della parte controricorrente.
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