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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13051/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Un soggetto, in proprio e quale legale rappresentante della propria ditta/compagine, aveva impugnato un sollecito di pagamento relativo a tre cartelle esattoriali. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo che i debiti riguardassero una società poi trasformata e cancellata, con conseguente applicabilità delle regole sulla successione dei soci nei debiti sociali e sulla notificazione degli atti anche nei confronti del socio. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità per ultrapetizione, assumendo che la CTR si fosse pronunciata su una questione non devoluta; 2) violazione delle regole sul litisconsorzio necessario, sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto svolgersi anche nei confronti di tutti gli ex soci della società estinta; 3) violazione delle norme sulla trasmissibilità dei debiti sociali ai soci, contestando l’applicazione delle regole proprie delle società di capitali e la mancanza di prova che egli avesse riscosso somme in sede di liquidazione; 4) invalidità delle notifiche delle cartelle, perché intestate a una società cancellata e notificate a mani presso la sede sociale a soggetto asseritamente inesistente o comunque non più legittimato a riceverle.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo per difetto di interesse, poiché la CTR aveva comunque risolto in senso favorevole al contribuente la questione dell’ammissibilità dell’impugnazione del sollecito. Ha respinto il secondo motivo escludendo la violazione dell’art. 14 d.lgs. 546/1992: nel caso concreto non si trattava di accertamento di maggiore imponibile con effetti diretti sui soci, ma di liquidazione/ruolo di imposte già dovute dalla società, con conseguente sola rilevanza della responsabilità solidale/successionale. Ha inoltre rilevato, in fatto, che le annualità interessate si collocavano quando la società era ancora iscritta come s.r.l. e non come s.n.c., per cui non vi era la dedotta violazione del litisconsorzio. Quanto ai motivi terzo e quarto, trattati congiuntamente, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali rispondono nei limiti di quanto riscosso in liquidazione o illimitatamente secondo il regime della società; l’Amministrazione può iscrivere a ruolo i tributi a nome della società estinta e azionarli verso i soci senza necessità di un nuovo avviso di accertamento. Ha inoltre affermato che è valida la notifica della cartella effettuata a mani di uno dei soci dopo l’estinzione della società, perché idonea a rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa tributaria. Le spese sono state poste a carico del ricorrente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.

  • art. 62 d.lgs. 546/1992

    richiamato quale norma di rinvio ai motivi di legittimità nel processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per sostenere la violazione del divieto di ultrapetizione, ma la censura è stata respinta per difetto di interesse.

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    richiamato in tema di litisconsorzio necessario nel processo tributario; la Corte ha escluso la sua violazione nel caso concreto.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul contraddittorio.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di litisconsorzio necessario.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze processuali.

  • art. 2495 c.c.

    richiamato per la responsabilità dei soci e degli ex liquidatori dopo la cancellazione della società; la Corte ne ribadisce la connessione col fenomeno successorio dopo l’estinzione.

  • art. 2312 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte ha chiarito che nel caso concreto la disciplina applicabile era quella della successione dei soci dopo cancellazione, non la prospettazione difensiva del ricorrente.

  • art. 2291 c.c.

    richiamato per la responsabilità dei soci di società di persone.

  • art. 2290 c.c.

    richiamato per la permanenza della responsabilità dei soci cessati per le obbligazioni sociali pregresse.

  • art. 2313 c.c.

    richiamato dalla Corte per qualificare la posizione dei soci come obbligati in via solidale nelle obbligazioni sociali delle società di persone.

  • art. 36 d.P.R. 602/1973

    richiamato come base normativa per l’azione verso soci ed ex liquidatori; la Corte precisa che il credito tributario può essere azionato verso i soci successori della società estinta.

  • art. 12 d.P.R. 602/1973

    richiamato per consentire l’iscrizione a ruolo dei tributi non versati anche a nome della società estinta e per l’azione successiva verso i soci.

  • art. 14 d.P.R. 602/1973

    richiamato insieme all’art. 12, comma 3, per la riscossione dei tributi nei confronti dei soggetti successori.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    richiamato dal ricorrente in tema di notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    richiamato dal ricorrente e considerato dalla Corte nel valutare la validità della notificazione in caso di irreperibilità.

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    richiamato per ricordare il regime di trasparenza delle società di persone, rilevante ai fini del litisconsorzio nel diverso caso di accertamento dell’imposta imputata ai soci.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure di violazione di legge e di valutazione degli atti.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di efficacia probatoria degli atti notificatori.

  • art. 137 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per le regole generali di notificazione.

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di notificazione alle persone giuridiche.

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di nullità della notificazione.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per il giudicato.

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, l’estinzione dell’ente non elimina automaticamente i rapporti giuridici pendenti: le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, che rispondono secondo il regime di responsabilità proprio del tipo sociale e nei limiti dell’eventuale attivo riscosso in liquidazione o illimitatamente, se già tali erano i loro obblighi.
  • In materia di riscossione tributaria, quando il credito è già definitivamente accertato, l’Amministrazione può iscrivere a ruolo i tributi anche nei confronti della società estinta e agire successivamente verso i soci successori senza necessità di un nuovo avviso di accertamento fondato su un autonomo titolo impositivo.
  • La notifica della cartella esattoriale eseguita a mani di uno dei soci dopo l’estinzione della società è valida se idonea a rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa fiscale, in coerenza con la finalità sostanziale della disciplina notificatoria.
  • Nel contenzioso tributario relativo a liquidazioni/ruoli di imposte dovute dalla società, il litisconsorzio necessario dei soci non sussiste automaticamente: esso va escluso quando l’atto non comporta una rettifica del reddito societario e dei redditi dei soci, ma attiene soltanto alla riscossione di somme già dovute.
  • La censura di ultrapetizione è inammissibilmente o infondatamente proposta quando la questione processuale contestata non ha inciso in senso sfavorevole sulla posizione dell’impugnante, mancando un concreto interesse a dolersene.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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