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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34214/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda l’applicazione, da parte della cassa previdenziale privatizzata dei dottori commercialisti, di un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già in essere, introdotto mediante proprie delibere/regolamento (richiamate in sentenza come n. 4/2008, n. 3/2013 e n. 10/2017). Il pensionato, già in quiescenza dal gennaio 2011, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità delle trattenute e la restituzione delle somme indebitamente operate, nei limiti della prescrizione decennale, oltre interessi. La cassa ha impugnato la decisione favorevole al pensionato con tre motivi di ricorso per cassazione, sostanzialmente volti a contestare l’orientamento consolidato che esclude la legittimità di tale contributo di solidarietà deliberato dall’ente privatizzato e, quanto alla ripetizione delle somme, a sostenere l’applicazione della prescrizione quinquennale anziché decennale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i tre motivi non introducevano argomenti nuovi idonei a superare il consolidato orientamento di legittimità già formatosi sulla questione: il contributo di solidarietà imposto dalla cassa tramite proprie delibere/regolamento è illegittimo perché esula dai limiti dell’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati, incide su prestazioni pensionistiche già determinate senza base legislativa e, quindi, configura una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge; inoltre, per la domanda di restituzione delle somme trattenute, non opera la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, ma quella ordinaria decennale, poiché si controverte sulla riliquidazione/indebita trattenuta di una prestazione illegittimamente ridotta, non su ratei già liquidi ed esigibili nel sistema di calcolo della pensione. La Corte ha anche condannato la ricorrente alle spese, all’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n.1 c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando non offre argomenti idonei a mutare un orientamento di legittimità consolidato.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    l’autonomia regolamentare della cassa previdenziale è riconosciuta nei limiti di tale disposizione, con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico; non consente l’introduzione di un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate.

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legislativa.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    la norma di interpretazione autentica riguarda provvedimenti incidenti sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico e non disciplina la fattispecie del contributo di solidarietà qui in discussione; inoltre condiziona la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla finalizzazione dell’equilibrio finanziario di lungo termine.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    anche nella nuova formulazione dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 non risulta attribuito alla cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, incompatibile con il sistema del pro rata.

  • art. 24, comma 24, lett. b), D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    la previsione di un contributo di solidarietà per gli anni 2012-2013, in caso di inerzia delle casse, conferma che tale contributo richiede una previsione di legge.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone liquidità ed esigibilità del credito posto a disposizione dell’assicurato.

  • art. 129 r.d.l. n. 1827/1935

    richiede, per la prescrizione quinquennale dei ratei, che il credito sia liquido ed esigibile.

  • art. 2946 c.c.

    quando è controverso l’ammontare della prestazione pensionistica per effetto di una trattenuta illegittima, opera la prescrizione ordinaria decennale per la riliquidazione degli importi.

  • art. 47-bis D.P.R. n. 639/1970

    "Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni."

    la disposizione si riferisce alla riliquidazione della pensione e non all’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima; pertanto non si applica al caso deciso.

  • art. 3 Cost.

    non sussiste la prospettata questione di legittimità costituzionale in relazione alla diversa disciplina prescrizionale evocata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la mancata accettazione della proposta di definizione agevolata e l’assenza di elementi nuovi comportano la definizione del giudizio nei limiti indicati dalla proposta e l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    in caso di definizione conforme alla proposta non accettata, la Corte applica la valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna equitativa in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati non consente di introdurre, con fonti interne, prestazioni patrimoniali imposte sui trattamenti pensionistici già liquidati quando la legge non attribuisca espressamente tale potere.
  • Un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici ha natura di prestazione patrimoniale imposta e, come tale, richiede una base legislativa in forza della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo quando il credito sia già liquido ed esigibile; se è in contestazione l’ammontare della prestazione perché si controverte sulla legittimità di trattenute o sulla riliquidazione, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale.
  • La norma che disciplina la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici non si applica alle domande di restituzione di somme trattenute in base a un contributo illegittimo, poiché tali controversie non attengono al mero calcolo dei ratei ma alla ripetizione di una prestazione indebitamente ridotta.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando mira solo a sollecitare un revirement senza apportare argomenti nuovi idonei a superare un orientamento di legittimità consolidato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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