Cassazione Civile, Ordinanza n. 09060/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un presidente di sezione presso una commissione tributaria provinciale aveva agito per ottenere dal Ministero il pagamento di un compenso aggiuntivo per il periodo in cui aveva svolto, come facente funzioni, la reggenza della presidenza della commissione tributaria provinciale, sia sotto il profilo organizzativo sia per l'attività giurisdizionale svolta tra il 12 novembre 2012 e il 21 settembre 2014. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello aveva invece riconosciuto il diritto al solo compenso variabile, ritenendo che la reggenza della presidenza includesse anche attività giurisdizionali ulteriori rispetto a quelle della ordinaria funzione di presidente di sezione. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs. 545/1992 e dell'art. 39 d.l. 98/2011, sostenendo che il quadro normativo impedisse di riconoscere un doppio trattamento economico, fisso o variabile, a chi già percepisce il compenso connesso alla propria funzione di presidente di sezione e che la sostituzione del presidente di commissione non autorizzasse alcun ulteriore compenso aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso e lo ha accolto nel merito. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Salerno, affermando che il presidente di sezione che sostituisce il presidente di commissione tributaria, nel regime degli artt. 2 e 13 d.lgs. 545/1992 e 39 d.l. 98/2011, non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo, né fisso né variabile, rispetto a quello già percepito per la propria ordinaria funzione di presidente di sezione. Ha quindi escluso che la reggenza possa fondare un incremento economico e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, per la definizione conforme al principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
la sostituzione del presidente della commissione, in caso di assenza o impedimento, riguarda le funzioni non giurisdizionali; le funzioni giurisdizionali del presidente di commissione sono considerate omogenee a quelle del presidente di sezione e non giustificano un compenso ulteriore per il vicario.
il compenso fisso e quello variabile dei giudici tributari sono disciplinati in modo unitario; il compenso variabile è parametrato ai ricorsi definiti e all'apporto nell'attività decisoria, ma non fonda di per sé un diritto aggiuntivo del presidente di sezione reggente la commissione.
art. 39, comma 6, d.l. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011
la norma riconosce compenso fisso e variabile ai giudici tributari che svolgono funzioni di presidente o vice presidente di sezione, ma non può essere letta come base per attribuire ulteriori compensi a chi, già presidente di sezione, sostituisca il presidente di commissione.
art. 30, comma 1, lett. m), L. n. 413/1991
è richiamata come conferma della omogeneità funzionale tra presidente di commissione e presidente di sezione rispetto ad alcune attribuzioni giurisdizionali.
artt. 26, 27 e 29 d.lgs. n. 546/1992
sono evocati per mostrare che alcune attività giurisdizionali, come assegnazione dei ricorsi, esame dell'ammissibilità e riunione dei procedimenti, possono essere attribuite al presidente di commissione o di sezione.
è richiamato per ribadire che la nomina a giudice tributario non integra rapporto di pubblico impiego.
art. 3, comma 121, L. n. 350/2003
le controversie sul trattamento economico dei giudici tributari sono devolute al giudice ordinario e non configurano pubblico impiego.
art. 3 Cost.
la diversa disciplina economica tra presidenti di sezione reggenti e presidenti di commissione non è ritenuta irragionevole, in ragione della diversa posizione funzionale e del carattere onorario del rapporto.
la Corte esclude la sua applicabilità, richiamando la netta distinzione tra giurisdizione tributaria e pubblico impiego.
artt. 9 e 11, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 545/1992
sono richiamati per distinguere la posizione del presidente di commissione designato secondo procedura concorsuale da quella del presidente di sezione chiamato temporaneamente alla reggenza.
Massime di principio
- Quando il quadro normativo prevede un compenso già parametrato alla funzione ordinaria del giudice tributario, la temporanea sostituzione del vertice dell'ufficio non consente, di regola, il riconoscimento di un ulteriore compenso se le attività esercitate sono già insite nella qualifica di base.
- La sostituzione del presidente della commissione tributaria da parte del presidente di sezione va letta, sul piano delle funzioni giurisdizionali, come esercizio di poteri già omogenei e impliciti nella qualifica di appartenenza, mentre la sostituzione rileva solo per le funzioni non giurisdizionali specificamente considerate dalla norma.
- Il compenso variabile dei giudici tributari non può essere riconosciuto per duplicazione in favore di chi, già titolare di compenso connesso alla funzione di presidente di sezione, sia chiamato a reggere temporaneamente la presidenza della commissione tributaria.
- La qualificazione del rapporto dei giudici tributari come rapporto onorario, e non di pubblico impiego, esclude l'applicazione di istituti propri dell'impiego pubblico per giustificare trattamenti economici ulteriori.
- La diversità di trattamento economico tra presidente di commissione e presidente di sezione reggente è compatibile con l'art. 3 Cost. quando derivi da una scelta legislativa espressa e dalla diversa struttura delle funzioni ordinarie e sostitutive.
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