Cassazione Civile, Ordinanza n. 31012/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due contribuenti avevano presentato istanza di rimborso del 90% delle imposte IRPEF versate per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, assumendo di rientrare tra i soggetti residenti in comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 1990 e invocando la definizione agevolata prevista dalla normativa speciale. L'Agenzia delle Entrate aveva opposto silenzio-rifiuto; il giudizio di primo grado si era concluso con il rigetto per carenza di prova dei versamenti. In appello la CTR aveva accolto in parte il gravame, condannando l'Ufficio al rimborso di Euro 18.804,40 oltre interessi, ma respingendo il rimborso delle somme versate per IVA. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme processuali tributarie per mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, ritenuto privo degli allegati comprovanti i versamenti; 2) violazione dell'onere della prova e delle norme sul processo tributario, sostenendo che la CTR avrebbe accolto la domanda nonostante il mancato assolvimento della prova da parte dei contribuenti; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa considerazione dell'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo; 4) violazione della disciplina nazionale e unionale sugli aiuti di Stato, deducendo che la CTR avrebbe erroneamente riconosciuto il beneficio pur in presenza di redditi derivanti da attività economica e senza verificare i limiti e le condizioni di compatibilità, incluse quelle del regime de minimis.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che, per censurare la mancata declaratoria di inammissibilità dell'istanza di rimborso, l'Agenzia avrebbe dovuto trascrivere nel ricorso il contenuto dell'istanza stessa, così da consentire il controllo diretto sulla sua completezza e validità senza rinvii ad atti esterni. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, trattandoli congiuntamente, perché la CTR aveva riconosciuto il rimborso senza verificare in concreto i presupposti soggettivi e oggettivi della disciplina sopravvenuta letta alla luce della decisione della Commissione UE sugli aiuti di Stato. La Corte ha ribadito che il beneficio fiscale relativo al sisma del 1990 non spetta ai soggetti che svolgono attività d'impresa e, secondo l'interpretazione estensiva della nozione di impresa nel diritto UE, la verifica deve riguardare anche il lavoro autonomo/professionale; inoltre occorre accertare la compatibilità dell'aiuto con il regolamento de minimis, la non sovracompensazione del danno e gli ulteriori requisiti probatori, che gravano sul contribuente. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 37, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come base dell'istanza di rimborso per il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come base dell'istanza di rimborso per il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione
il ricorso per cassazione deve contenere in sé gli elementi necessari al controllo diretto del motivo, senza rinvii generici agli atti di causa
l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso grava sul contribuente
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato tra le norme sul processo tributario e sull'applicazione delle regole probatorie
richiamato tra le norme sul processo tributario e sull'istruzione probatoria
richiamato a sostegno della censura relativa al mancato rispetto delle risultanze processuali e dell'onere di contestazione
richiamato nei motivi per omessa pronuncia/ultrapetizione; la Corte esamina le censure in relazione alla necessità di verificare i presupposti del beneficio
art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002
beneficio fiscale per i soggetti colpiti dal sisma del 1990, poi scrutinato alla luce del diritto UE sugli aiuti di Stato
art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014
norma da interpretare secondo la decisione della Commissione UE; il beneficio è escluso per i soggetti che svolgono attività d'impresa e subordinato alla verifica di compatibilità UE
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale disposizione che condiziona la domanda di rimborso e il termine biennale per la presentazione dell'istanza
art. 107 TFUE
richiamato per la disciplina degli aiuti di Stato e per il regime de minimis e la compatibilità con il mercato interno
art. 108, par. 3, TFUE
norma violata dalla misura agevolativa secondo la Commissione UE, con conseguente qualificazione come aiuto di Stato incompatibile
il termine lungo per impugnare è di un anno per i giudizi iniziati in primo grado prima del 4 luglio 2009
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
richiamato come base della deroga che consente compatibilità se vi è nesso chiaro e diretto tra danno da calamità naturale e aiuto
Regolamento de minimis
€ 200.000,00 nel triennio
la verifica non riguarda solo l'importo chiesto nel singolo giudizio, ma l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti nel periodo rilevante; se la soglia è superata, il beneficio va negato nella sua interezza
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che investe l'ammissibilità di un atto introduttivo deve essere autosufficiente e contenere la trascrizione degli elementi necessari a consentire il controllo diretto della Corte, non essendo sufficiente un generico richiamo agli atti di causa.
- Nel contenzioso tributario di rimborso, il contribuente ha la posizione di attore sostanziale e sopporta l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto restitutorio; le difese dell'Amministrazione che negano tali fatti non sono soggette alle stesse preclusioni tipiche del giudizio impugnatorio contro atti impositivi.
- Le agevolazioni fiscali riconosciute ai soggetti colpiti da calamità naturale devono essere lette alla luce del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato; ove la Commissione abbia qualificato la misura come aiuto incompatibile, il giudice nazionale deve applicare la disciplina unionale e, se necessario, disapplicare la norma interna contrastante.
- La nozione di "attività d'impresa" rilevante ai fini della compatibilità dell'agevolazione non va intesa in senso meramente formale, ma secondo la nozione euro-unitaria di impresa, comprensiva di ogni entità che eserciti un'attività economica, anche di lavoro autonomo o professionale.
- La verifica del regime de minimis richiede un accertamento complessivo sugli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento, non limitato all'importo oggetto del singolo rimborso; se il limite è superato, il beneficio non può essere concesso.
- L'applicazione dello ius superveniens e della decisione della Commissione UE può consentire in rinvio l'acquisizione di documenti o l'accertamento di fatti prima non necessari, purché essi costituiscano ora i presupposti della nuova regola giuridica.
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