Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32924/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Liguria che, confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento, aveva ritenuto deducibili ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP i costi di sponsorizzazione sostenuti da una società per euro 103.000 in favore di una società sportiva dilettantistica. Il ricorso per cassazione articolava due censure: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di norme processuali, deducendo che il giudice di merito non avesse spiegato l'effettiva esistenza del costo e avesse impropriamente trasformato la presunzione di inerenza dell'art. 90, comma 8, l. 289/2002 in una presunzione di esistenza del costo; (2) violazione delle norme sull'onere della prova e sulla disciplina fiscale delle sponsorizzazioni, sostenendo che la deducibilità ex art. 90, comma 8, presupponeva la prova di una specifica attività promozionale effettivamente svolta dal soggetto sponsorizzato e che tale prova non potesse ricavarsi né dalla sola emissione di fatture né dai pagamenti con assegni/bonifici; inoltre lamentava che la CTR avesse ignorato la sproporzione tra spesa pubblicitaria, utile d'esercizio e concreta utilità economica dell'operazione, qualificata come antieconomica e incoerente.

La decisione

La Corte ha riunito ed esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che l'art. 90, comma 8, l. 289/2002, nel testo applicabile, configura una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione rese a favore di società sportive dilettantistiche, purché ricorrano i presupposti normativi: soggetto sponsorizzato dilettantistico, limite quantitativo di spesa e prova che il beneficiario abbia effettivamente svolto una specifica attività promozionale. Nel caso concreto, l'Ufficio non aveva efficacemente contestato l'effettivo svolgimento dell'attività promozionale, mentre aveva insistito sulla mancata data certa del contratto, sulla sola valenza probatoria di fatture e pagamenti e sull'antieconomicità della spesa; ma tali elementi sono stati ritenuti irrilevanti ai fini della norma speciale. La Corte ha quindi escluso sia la nullità della motivazione sia la violazione delle norme sull'onere della prova e ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 8, l. n. 289/2002

    "il soggetto sponsorizzato deve effettivamente avere posto in essere una specifica attività promozionale"

    La norma introduce una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite normativo, una volta provata la specifica attività promozionale del beneficiario; non sono rilevanti requisiti ulteriori come data certa del contratto o congruità economica della spesa.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è stata esclusa perché la sentenza di merito, pur sintetica, ha affrontato il nucleo decisorio: esistenza della sponsorizzazione e applicabilità della presunzione legale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La dedotta violazione di legge è stata respinta perché la CTR ha correttamente applicato la disciplina speciale sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato insieme alle altre norme processuali come parametro della dedotta motivazione apparente, ma non ritenuto violato.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, ma la motivazione è stata considerata sufficiente.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo processuale, senza rilievo decisivo nella decisione.

  • artt. 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati a sostegno della censura di motivazione apparente nel processo tributario, ma non ritenuti violati.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso la sua violazione poiché il giudice di merito ha ritenuto provata l'effettività dell'attività sponsorizzata sulla base degli elementi prodotti e non ha invertito l'onere della prova.

  • art. 2727 c.c.

    La Corte ha escluso la violazione delle presunzioni semplici, rilevando che la decisione non si fonda su una presunzione illegittima ma sulla presunzione legale speciale dell'art. 90, comma 8, l. 289/2002.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme fiscali asseritamente violate, ma non oggetto di autonoma applicazione decisoria.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente, senza rilievo autonomo nella motivazione della Corte.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato dalla ricorrente in tema di deducibilità dei costi, ma la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina speciale di cui all'art. 90, comma 8, l. 289/2002.

Massime di principio

  • In tema di spese di sponsorizzazione a favore di società sportive dilettantistiche, l'art. 90, comma 8, l. 289/2002 opera come presunzione legale assoluta di inerenza e congruità, con conseguente integrale deducibilità del costo entro il limite normativo, quando ricorrano i presupposti tipizzati dalla norma.
  • Una volta provata l'effettiva esecuzione di una specifica attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato, non possono essere introdotti requisiti ulteriori non previsti dalla legge speciale, quali la data certa del contratto, la congruità economica in senso aziendalistico o il superamento del vaglio di antieconomicità della spesa.
  • L'antieconomicità dell'operazione o la sproporzione tra costi sostenuti e utili conseguiti non sono, da sole, idonee a escludere la deducibilità delle spese di sponsorizzazione disciplinate dall'art. 90, comma 8, l. 289/2002, perché tale disposizione persegue anche finalità extrafiscali di sostegno allo sport dilettantistico.
  • La prova dell'effettività dell'attività sponsorizzata può essere desunta dagli elementi documentali e fattuali non specificamente contestati dall'Ufficio; non vi è violazione dell'onere della prova se il giudice di merito valorizza tali elementi per ritenere integrato il presupposto normativo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.