Cassazione Civile, Ordinanza n. 19307/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società in liquidazione e i suoi soci hanno impugnato in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva confermato il rigetto dell’originario ricorso contro un avviso di accertamento IVA 2010. L’Ufficio aveva recuperato l’IVA indebitamente detratta ritenendo che le fatture riguardassero operazioni soggettivamente inesistenti, sulla base di elementi indiziari: dichiarazioni del legale rappresentante, breve durata delle società cedenti, assenza di personale dipendente e mancata diligenza nella verifica dei fornitori. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: vizio di motivazione e nullità della sentenza per travisamento delle dichiarazioni rese; contraddittorietà della motivazione e erronea affermazione dell’onere di diligenza del cessionario; ultrapetizione e integrazione illegittima della motivazione dell’avviso; violazione delle norme sull’IVA e dell’art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell’onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti; vizi sulla motivazione per relationem dell’atto impositivo; violazione del principio di parità delle armi ex CEDU.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo, ritenendo errata la ricostruzione della CTR in punto di prova delle operazioni soggettivamente inesistenti e di riparto dell’onere probatorio. Ha affermato che, per negare la detrazione IVA, l’Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario era, o poteva essere, consapevole della frode, mentre nel caso concreto la CTR aveva tratto in modo decisivo la fittizietà dei cedenti dalle sole modalità dei rapporti commerciali e dalle visure camerali, senza un accertamento effettivo sulla loro situazione; inoltre alcuni elementi erano compatibili con l’esistenza e la normalità delle operazioni. Sono stati rigettati o dichiarati inammissibili gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma evocata per denunciare nullità della sentenza e vizi motivazionali riconducibili alla mancanza del minimo costituzionale della motivazione
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato quale parametro della validità della motivazione della sentenza
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale requisito della motivazione della sentenza tributaria
richiamato in tema di motivazione della decisione
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato a presidio del minimo costituzionale della motivazione
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro di garanzia del giusto processo e della parità delle armi
evocato dal ricorrente per denunciare ultrapetizione
evocati per censurare la valutazione delle prove e l’asserita integrazione della motivazione dell’atto impositivo
richiamato in relazione alla motivazione dell’avviso di accertamento
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla detraibilità IVA
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla detrazione IVA
art. 17, n. 2, lett. a), sesta direttiva IVA
richiamato dal ricorrente in tema di regime IVA e detrazione
art. 18, n. 1, lett. a), sesta direttiva IVA
richiamato dal ricorrente in tema di regime IVA e detrazione
richiamato per il riparto dell’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti
richiamato in tema di motivazione dell’atto amministrativo
richiamato in tema di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria
Massime di principio
- Nelle controversie su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, effettiva o conoscibile con ordinaria diligenza, del cessionario di partecipare a una frode IVA.
- La sola regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o l’assenza di vantaggi economici non è sufficiente, da sola, a dimostrare la buona fede del cessionario né a neutralizzare gli indizi di frode; ciò che conta è la prova dell’ignoranza incolpevole e dell’uso della massima diligenza esigibile.
- In tema di motivazione della sentenza, il sindacato di legittimità è limitato al minimo costituzionale: la censura è fondata solo se la motivazione manca, è apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da contraddittorietà irriducibile risultante dal testo della decisione.
- La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento non è di per sé illegittima se l’atto richiama un PVC già noto al contribuente e l’Ufficio aderisce alle conclusioni dell’organo verificatore, realizzando un’economia di scrittura senza pregiudizio del contraddittorio.
- Quando il giudice di merito collega la fittizietà dei fornitori a meri indici formali o alla discrepanza tra sede legale e modalità operative, deve comunque verificare la situazione effettiva delle società e non può trasformare in prova decisiva elementi che possono essere compatibili con un normale svolgimento dell’attività commerciale.
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