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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19307/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società in liquidazione e i suoi soci hanno impugnato in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva confermato il rigetto dell’originario ricorso contro un avviso di accertamento IVA 2010. L’Ufficio aveva recuperato l’IVA indebitamente detratta ritenendo che le fatture riguardassero operazioni soggettivamente inesistenti, sulla base di elementi indiziari: dichiarazioni del legale rappresentante, breve durata delle società cedenti, assenza di personale dipendente e mancata diligenza nella verifica dei fornitori. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: vizio di motivazione e nullità della sentenza per travisamento delle dichiarazioni rese; contraddittorietà della motivazione e erronea affermazione dell’onere di diligenza del cessionario; ultrapetizione e integrazione illegittima della motivazione dell’avviso; violazione delle norme sull’IVA e dell’art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell’onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti; vizi sulla motivazione per relationem dell’atto impositivo; violazione del principio di parità delle armi ex CEDU.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto motivo, ritenendo errata la ricostruzione della CTR in punto di prova delle operazioni soggettivamente inesistenti e di riparto dell’onere probatorio. Ha affermato che, per negare la detrazione IVA, l’Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario era, o poteva essere, consapevole della frode, mentre nel caso concreto la CTR aveva tratto in modo decisivo la fittizietà dei cedenti dalle sole modalità dei rapporti commerciali e dalle visure camerali, senza un accertamento effettivo sulla loro situazione; inoltre alcuni elementi erano compatibili con l’esistenza e la normalità delle operazioni. Sono stati rigettati o dichiarati inammissibili gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma evocata per denunciare nullità della sentenza e vizi motivazionali riconducibili alla mancanza del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato quale parametro della validità della motivazione della sentenza

  • art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale requisito della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della decisione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato a presidio del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 6 CEDU

    richiamato quale parametro di garanzia del giusto processo e della parità delle armi

  • art. 112 c.p.c.

    evocato dal ricorrente per denunciare ultrapetizione

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    evocati per censurare la valutazione delle prove e l’asserita integrazione della motivazione dell’atto impositivo

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato in relazione alla motivazione dell’avviso di accertamento

  • art. 19 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla detraibilità IVA

  • art. 54 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla detrazione IVA

  • art. 17, n. 2, lett. a), sesta direttiva IVA

    richiamato dal ricorrente in tema di regime IVA e detrazione

  • art. 18, n. 1, lett. a), sesta direttiva IVA

    richiamato dal ricorrente in tema di regime IVA e detrazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti

  • art. 3 l. n. 241/1990

    richiamato in tema di motivazione dell’atto amministrativo

  • art. 7 l. n. 212/2000

    richiamato in tema di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria

Massime di principio

  • Nelle controversie su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, effettiva o conoscibile con ordinaria diligenza, del cessionario di partecipare a una frode IVA.
  • La sola regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o l’assenza di vantaggi economici non è sufficiente, da sola, a dimostrare la buona fede del cessionario né a neutralizzare gli indizi di frode; ciò che conta è la prova dell’ignoranza incolpevole e dell’uso della massima diligenza esigibile.
  • In tema di motivazione della sentenza, il sindacato di legittimità è limitato al minimo costituzionale: la censura è fondata solo se la motivazione manca, è apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da contraddittorietà irriducibile risultante dal testo della decisione.
  • La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento non è di per sé illegittima se l’atto richiama un PVC già noto al contribuente e l’Ufficio aderisce alle conclusioni dell’organo verificatore, realizzando un’economia di scrittura senza pregiudizio del contraddittorio.
  • Quando il giudice di merito collega la fittizietà dei fornitori a meri indici formali o alla discrepanza tra sede legale e modalità operative, deve comunque verificare la situazione effettiva delle società e non può trasformare in prova decisiva elementi che possono essere compatibili con un normale svolgimento dell’attività commerciale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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