Cassazione Civile, Ordinanza n. 04774/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento Ici per l'anno 2009 emesso dal Comune su tre aree fabbricabili e sei unità immobiliari possedute in comproprietà al 50% da due sorelle, delle quali una aveva concesso la propria quota in locazione all'altra. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo applicabile l'agevolazione per i terreni agricoli e, per estensione, anche ai fabbricati insistenti sui fondi, sulla base della conduzione agricola svolta dall'altra comproprietaria iscritta alla previdenza agricola. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sull'Ici per avere esteso ai fabbricati la disciplina dei terreni agricoli, nonostante i fabbricati non fossero accatastati come rurali; 2) violazione delle norme sulla ruralità dei fabbricati e sull'esenzione Ici per assenza delle categorie catastali A/6 o D/10 e della relativa annotazione; 3) erronea applicazione di discipline successive e non pertinenti (art. 13 d.l. 201/2011 e art. 1, comma 743, l. 160/2019) e mancato rispetto della disciplina Ici vigente nel 2009; 4) erronea ritenuta sufficienza della sola iscrizione alla previdenza agricola, senza verifica dei requisiti sostanziali e dell'effettiva conduzione; 5) omesso esame del fatto decisivo consistente nell'assenza della qualifica di coltivatore agricolo a titolo principale in capo alle due sorelle. La Corte accoglie il ricorso rilevando, per i fabbricati, la necessità della classificazione catastale rurale per l'esenzione; per i terreni, ribadendo che l'agevolazione Ici richiede non solo l'iscrizione negli elenchi previdenziali, ma anche la conduzione diretta e il carattere principale dell'attività agricola rispetto ad altre fonti di reddito, elemento che la sentenza impugnata non aveva adeguatamente verificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza della CTR Emilia-Romagna e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché verifichi: quanto ai fabbricati, la loro effettiva classificazione catastale e l'eventuale impugnazione del diverso classamento; quanto ai terreni, se la comproprietaria coltivatrice svolgesse attività agricola in via principale rispetto ad altre fonti di reddito e se sussistano tutti i presupposti per l'agevolazione Ici. La decisione impugnata è stata ritenuta erronea perché aveva applicato in modo improprio norme sopravvenute e aveva dato rilievo alla sola iscrizione previdenziale, senza verificare compiutamente i requisiti sostanziali richiesti dalla disciplina applicabile all'annualità 2009.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro dedotto per denunciare violazioni di legge nei motivi del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro dedotto per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
I fabbricati rurali iscritti nelle categorie catastali previste dalla legge non sono soggetti a Ici; la classificazione catastale rileva in via oggettiva.
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Definisce l'area fabbricabile e considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da soggetti qualificati, sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; non equivale a esenzione, ma a regime agevolato sulla base imponibile.
art. 9, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Prevede l'agevolazione Ici per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, con riduzioni progressive dell'imposta.
art. 23, comma 1-bis, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, conv. in l. 27 febbraio 2009, n. 14
Conferma l'esenzione Ici per gli immobili rurali regolarmente classificati come tali.
art. 9, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in l. 26 febbraio 1994, n. 133
Disciplina i requisiti e il riconoscimento della ruralità dei fabbricati; la ruralità assume rilievo se riflessa nel classamento catastale.
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214
La Corte osserva che la norma non era applicabile ai fatti del 2009, trattandosi di disciplina sopravvenuta.
art. 1, comma 743, l. 27 dicembre 2019, n. 160
La Corte rileva che anche questa disciplina è successiva e non applicabile alla controversia Ici del 2009.
art. 58, comma 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Ai fini dell'agevolazione sui terreni agricoli, considera coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti iscritti negli appositi elenchi e soggetti all'obbligo assicurativo; l'iscrizione prova i requisiti formali ma non sostituisce la prova della conduzione diretta.
artt. 2 e 3 l. 9 gennaio 1963, n. 9
Richiamati per individuare i requisiti sostanziali che fondano l'obbligo di iscrizione e la qualifica agricola rilevante ai fini dell'agevolazione.
art. 11 l. 9 gennaio 1963, n. 9
È la base degli elenchi nominativi a cui l'iscrizione previdenziale rinvia ai fini della qualifica agricola.
Richiamato dalla CTR per sostenere che la destinazione agricola del fondo impedirebbe lo sfruttamento edificatorio da parte del comproprietario non coltivatore.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per affermare che, in presenza di elementi esterni, l'Amministrazione può rettificare sinteticamente il reddito del coltivatore diretto.
d.m. 21 luglio 1983
Richiamato insieme all'art. 38 d.P.R. 600/1973 come supporto al ragionamento sul calcolo del reddito agricolo.
artt. 25-43 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamati per distinguere reddito dominicale e reddito agrario nel sistema tributario.
Massime di principio
- In tema di Ici, la ruralità/esenzione dei fabbricati dipende in via decisiva dalla classificazione catastale: se l'immobile non è censito nelle categorie rurali previste, il contribuente deve contestare il classamento; non è sufficiente invocare la sola strumentalità all'attività agricola.
- Per i terreni agricoli ai fini Ici, l'agevolazione presuppone cumulativamente la qualifica soggettiva del possessore, desumibile dall'iscrizione negli elenchi previdenziali, e la prova autonoma della conduzione effettiva del fondo; l'iscrizione da sola non basta.
- La disciplina applicabile va individuata in base all'annualità d'imposta controversa: non possono essere applicate retroattivamente norme sopravvenute relative a imposte diverse o a periodi successivi.
- L'agevolazione per i terreni agricoli ha natura incentivante e non si giustifica in assenza della prevalente fonte reddituale agricola del soggetto che la invoca; quando il requisito del "titolo principale" è rilevante, il giudice deve verificare la prevalenza del reddito agricolo su altre fonti di reddito.
- L'agevolazione riconosciuta a un comproprietario coltivatore può estendersi agli altri comproprietari solo se il fondo resta effettivamente destinato all'uso agricolo; tuttavia resta fermo l'onere del giudice di accertare in concreto i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa applicabile.
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