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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15912/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito di un'espropriazione immobiliare. La debitrice esecutata ha chiesto al giudice dell'esecuzione la sospensione della vendita ex art. 586 c.p.c., sostenendo che il prezzo di aggiudicazione fosse irrisorio rispetto al valore di mercato e alla stima dell'esperto, che vi fossero errori nella pubblicità della vendita e nella descrizione del bene, che l'aggiudicataria non avesse correttamente versato l'IVA, che il creditore intervenuto non potesse partecipare alla vendita ma solo chiedere l'assegnazione, che dovesse darsi rilievo a una circolare interna del Tribunale sulla politica dei ribassi, e che le spese fossero state liquidate in modo ingiustificatamente differenziato. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza; l'opposizione ex art. 617 c.p.c. era stata respinta dal Tribunale; la società esecutata ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo soprattutto violazioni di norme processuali in tema di vendita forzata, pubblicità, versamento del prezzo, IVA e riparto delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi: ha escluso la tardività delle doglianze sui vizi della pubblicità nella misura in cui riferite agli atti del subprocedimento liquidatorio, ma ha comunque dichiarato inammissibile o infondata la censura per novità e per insindacabilità in cassazione della valutazione di merito; ha affermato che il prezzo di aggiudicazione, pur molto inferiore alla stima, non imponeva la sospensione della vendita in assenza di fattori distorsivi; ha ritenuto non dovuta la declaratoria di decadenza per il mancato versamento dell'IVA, chiarendo però che il Tribunale aveva errato nel qualificare l'operazione come esente e insieme soggetta a reverse charge, e ha precisato che la qualificazione fiscale compete all'Amministrazione finanziaria e le relative controversie al giudice tributario; ha confermato che anche il creditore intervenuto può partecipare alla gara; ha reputato priva di rilevanza una circolare interna rispetto alla legge; ha dichiarato inammissibile il motivo sulle spese per difetto di specificità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 586 c.p.c.

    La sospensione della vendita presuppone una valutazione sulla regolarità e giustizia del prezzo, ma il mero divario con la stima non basta se il prezzo è il risultato di esperimenti di vendita regolarmente svolti e non vi sono fattori devianti o interferenze.

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi può riguardare i vizi del subprocedimento di vendita, ma non consente di far valere tardivamente vizi preesistenti e già risalenti alla stima o ad atti anteriori, salvo il rispetto dei termini decorrenti dall'atto opponibile.

  • art. 490 c.p.c.

    La pubblicità straordinaria della vendita non richiede necessariamente la riproduzione pedissequa di tutti i dettagli del bene; è sufficiente una descrizione sintetica e commerciale, purché conforme alle disposizioni del giudice dell'esecuzione e non decettiva.

  • art. 173-quater disp. att. c.p.c.

    L'avviso redatto dal professionista delegato e la pubblicità della vendita devono consentire ai potenziali offerenti di acquisire informazioni utili mediante gli strumenti previsti dalla procedura.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione della norma è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o al di fuori dei poteri officiosi, non quando si contesti il mero apprezzamento delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o abbia applicato il prudente apprezzamento in presenza di una prova legale; non basta lamentare una cattiva valutazione del materiale probatorio.

  • art. 585 c.p.c.

    Nel pagamento del prezzo della vendita forzata, la disciplina del saldo prezzo va coordinata con il regime fiscale dell'operazione, ma l'IVA non si identifica con il prezzo ai fini della decadenza dall'aggiudicazione.

  • art. 587 c.p.c.

    La decadenza dell'aggiudicatario non discende dal mancato versamento dell'IVA, poiché l'imposta non è parte integrante del prezzo di aggiudicazione.

  • art. 588 c.p.c.

    L'istanza di assegnazione è una facoltà del creditore, alternativa o successiva alla vendita, non un obbligo esclusivo che gli precluda la partecipazione alla gara.

  • art. 571 c.p.c.

    Alla vendita sono ammessi a offrire tutti, tranne il debitore; quindi anche il creditore pignorante o intervenuto può presentare un'offerta e partecipare alla gara.

  • art. 591 c.p.c.

    In caso di vendita deserta è legittimo procedere ai ribassi previsti dalla legge; una circolare interna non può derogare a tale disciplina.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la censura sulla liquidazione è inammissibile se il ricorso non consente di verificare il rapporto tra attività svolte e compensi riconosciuti.

  • art. 10, n. 8-ter, d.P.R. n. 633/1972

    La Corte evidenzia che, per le cessioni di fabbricati strumentali, l'operazione può essere esente o imponibile a seconda dei presupposti e dell'eventuale opzione del cedente; non è corretto affermare insieme esenzione e reverse charge.

  • art. 17, commi 5 e 6, d.P.R. n. 633/1972

    Il reverse charge non equivale a esenzione: si tratta di un'operazione imponibile con assolvimento dell'imposta da parte del cessionario secondo modalità derogatorie rispetto al regime ordinario.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    La fattura relativa alla vendita forzata soggetta a IVA deve essere emessa e indicare il regime fiscale applicabile prima del decreto di trasferimento, salvo contestualità ex art. 585 c.p.c.

  • art. 24 d.P.R. n. 633/1972

    Nel regime di reverse charge l'operazione richiede gli adempimenti contabili propri dell'autofattura e della registrazione.

  • art. 25 d.P.R. n. 633/1972

    Il cessionario, quando soggetto al reverse charge, deve registrare l'autofattura anche nel registro acquisti.

  • art. 36, ult. comma, d.P.R. n. 600/1973

    Il giudice civile, ove venga a conoscenza di violazioni tributarie nell'esercizio delle funzioni, deve considerare l'esigenza di segnalazione all'Amministrazione finanziaria.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 131/1986

    La Corte richiama la disciplina della responsabilità per la liquidazione dell'imposta di registro negli atti soggetti a registrazione, nel contesto della vendita forzata.

  • art. 11 d.lgs. n. 546/1992

    Le contestazioni sulla debenza o quantificazione dell'imposta rientrano nella giurisdizione del giudice tributario.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Le controversie relative agli atti impositivi o alla taxatio fiscale devono essere proposte dinanzi al giudice tributario.

  • art. 11, comma 1, lett. a), L. n. 212/2000

    Il professionista delegato può interpellare l'Agenzia delle Entrate per chiarire ex ante il regime fiscale della vendita, così da inserirlo nell'avviso e informare gli offerenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso successivo al 30 gennaio 2013, si dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 2 d.P.R. n. 633/1972

    La Corte richiama la disciplina delle cessioni di beni ai fini IVA per escludere che il mancato versamento dell'imposta determini automaticamente la decadenza dall'aggiudicazione.

  • art. 6, commi 1 e 2, lett. a), d.P.R. n. 633/1972

    Per le cessioni immobiliari e per gli atti della pubblica autorità il momento di effettuazione dell'operazione e dell'esigibilità dell'imposta è individuato secondo regole speciali, rilevanti per la fatturazione.

  • art. 40 d.P.R. n. 131/1986

    Nel trasferimento soggetto a IVA si applica l'imposta di registro in misura fissa, coordinata con l'IVA secondo il regime proprio dell'operazione.

  • art. 17, comma 6, lett. a-bis), d.P.R. n. 633/1972

    La Corte richiama la disciplina che consente, in determinati casi, l'imponibilità e il reverse charge nelle cessioni di fabbricati strumentali.

Massime di principio

  • Nell'opposizione agli atti esecutivi, i vizi della procedura di vendita devono essere dedotti tempestivamente rispetto all'atto realmente lesivo; non è ammesso far valere come attuali vizi già esistenti e conoscibili in momenti anteriori se il termine di opposizione è decorso.
  • La pubblicità della vendita forzata deve essere conforme alle prescrizioni del giudice dell'esecuzione e idonea a non trarre in inganno i potenziali offerenti; non occorre che riproduca integralmente ogni dettaglio tecnico del bene, essendo sufficiente una descrizione sintetica che consenta approfondimenti ulteriori.
  • La mera differenza tra prezzo di stima e prezzo di aggiudicazione non impone di per sé la sospensione o l'annullamento della vendita, quando il ribasso sia conseguenza di esperimenti regolarmente svolti e non risultino elementi distorsivi o interferenze nel procedimento di determinazione del prezzo.
  • In cassazione, la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; è ammissibile solo se si deduce l'utilizzo di prove non introdotte, l'uso di prove legali in modo difforme dalla legge o l'attribuzione di un valore probatorio contra legem.
  • Nel trasferimento immobiliare eseguito nell'ambito di una procedura esecutiva, l'IVA non si confonde con il prezzo di aggiudicazione e il suo mancato versamento non determina automaticamente la decadenza dell'aggiudicatario; la qualificazione fiscale dell'operazione e la relativa taxatio spettano all'Amministrazione finanziaria e, in caso di contestazione, al giudice tributario.
  • Il reverse charge non equivale a esenzione: si tratta di un regime di assolvimento dell'imposta diverso da quello ordinario, ma pur sempre riferito a un'operazione imponibile.
  • Il creditore intervenuto non è vincolato a chiedere soltanto l'assegnazione del bene, potendo anche partecipare alla vendita con una propria offerta, poiché la norma generale ammette alla gara tutti salvo il debitore.
  • Una circolare interna dell'ufficio giudiziario non può derogare alla disciplina legale dei ribassi nelle vendite deserte, poiché le fonti interne non hanno forza normativa contraria alla legge.
  • Le spese processuali seguono la soccombenza e la censura sulla loro liquidazione richiede specifica indicazione delle attività e delle ragioni della pretesa erroneità, altrimenti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveProveSpese di liteRiscossioneContenzioso tributario
RamiEsecuzioniProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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