Cassazione Civile, Ordinanza n. 06644/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce dalla locazione di un immobile ad uso abitativo. Il conduttore ha denunciato che, dopo aver comunicato il recesso per asseriti vizi dell'immobile e aver avviato il trasloco, il locatore sarebbe entrato nell'appartamento senza autorizzazione, avrebbe cambiato la serratura e si sarebbe poi appropriato o comunque disfare dei beni rimasti all'interno. In sede penale il locatore era stato assolto; la parte civile aveva impugnato ai soli effetti civili e la Corte d'appello penale aveva condannato al risarcimento, ma la Cassazione penale aveva annullato con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p. Nel giudizio civile di rinvio la Corte d'appello ha condannato il locatore al risarcimento di danno patrimoniale e morale. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) omessa pronuncia sulla revoca di un'ordinanza istruttoria e sull'eccezione/domanda di compensazione; 2) violazione dell'art. 622 c.p.p. e delle norme processuali per asserita novità o inammissibilità della domanda risarcitoria; 3) violazione delle regole probatorie e delle norme sul risarcimento, lamentando il mancato rinnovo di tutte le prove dichiarative, l'uso delle dichiarazioni della parte civile, l'assenza di prova del danno e l'illegittima liquidazione equitativa; 4) violazione dell'onere della prova e omesso esame del fatto decisivo relativo alla consegna delle chiavi; 5) erronea regolazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, ribadendo che il giudizio ex art. 622 c.p.p. è autonomo e soggetto alle regole del processo civile, che la domanda di parte civile era sufficientemente ampia, che il danno era stato adeguatamente accertato e liquidato equitativamente, e che la censura sulle spese era priva di fondamento.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del locatore. Ha confermato la decisione della Corte d'appello civile che, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., aveva condannato il ricorrente al pagamento di euro 8.000 per danno patrimoniale e euro 2.000 per danno morale, con compensazione di un terzo delle spese di lite. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per censurare l'asserita omissione di pronuncia; la Corte ha escluso il vizio quando la decisione impugnata abbia comunque adottato una statuizione incompatibile con l'istanza o la questione dedotta.
Evocato nel primo motivo per lamentare nullità della sentenza; la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti.
Richiamato nel primo motivo in relazione all'ordinanza istruttoria; la Corte ha ritenuto insussistente il vizio denunciato.
Richiamato nel primo motivo in tema di ordinanza istruttoria e relative censure.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della doglianza di nullità; la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli al ricorrente.
La Corte ribadisce che il giudizio civile conseguente ad annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili è autonomo, si svolge davanti alla Corte d'appello civile come giudizio in grado unico e segue le regole processuali e probatorie del processo civile, con possibilità di nuove questioni e modifiche della domanda entro le preclusioni civilistiche.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità di nuove domande; la Corte ha escluso la novità perché la domanda originaria era già ampia e comprensiva del pregiudizio liquidato.
Evocato nel secondo motivo in tema di divieto di nuove domande nel rinvio; la Corte ha respinto la censura alla luce dell'autonomia del giudizio ex art. 622 c.p.p.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla prova testimoniale; la Corte non ha accolto la censura.
Richiamato nel terzo motivo per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse valutato correttamente gli elementi acquisiti.
Evocato per censurare la valutazione probatoria; la Corte ha ribadito che la motivazione del giudice di merito non è sindacabile come terzo grado di merito.
Citato nel terzo motivo; dalla motivazione non emerge un autonomo principio applicato su questa norma.
La Corte afferma che il giudice civile deve verificare l'integrazione della fattispecie di illecito civile autonomamente rispetto al reato, applicando i criteri civilistici del nesso causale e dell'accertamento del danno.
Richiamato in tema di danno morale; la Corte ritiene legittima la liquidazione del danno non patrimoniale dopo l'accertamento dell'illecito e del pregiudizio conseguenza.
Evocato per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, ritenendo provata l'assenza di accordo sulla consegna delle chiavi e l'ingresso abusivo.
Richiamato in tema di spese di lite; la Corte ha applicato il principio della soccombenza all'esito globale del processo nel giudizio ex art. 622 c.p.p.
Richiamato come limite alle possibilità di nuova allegazione e modifica della domanda nel giudizio civile di rinvio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato quale base del contributo unificato cui si applica l'ulteriore importo in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio civile conseguente ad annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili ex art. 622 c.p.p., il giudice di rinvio applica le regole del processo civile, sia sotto il profilo processuale sia sotto quello probatorio, e non è vincolato ai criteri propri dell'accertamento penale.
- Il giudizio ex art. 622 c.p.p. ha natura autonoma e si svolge come giudizio in grado unico davanti alla Corte d'appello civile; le parti possono introdurre nuove questioni e precisazioni collegate all'annullamento, ma restano ferme le preclusioni e i limiti del rito civile.
- L'azione civile, nel passaggio dalla sede penale a quella civile, torna a essere valutata secondo il criterio civilistico del "più probabile che non" e secondo le regole sull'illecito aquiliano, senza possibilità di accertare incidentalmente la responsabilità penale.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque adottato una decisione incompatibile con la richiesta della parte; analogo principio vale per le istanze istruttorie non accolte, che non determinano automaticamente un vizio di omessa pronuncia.
- La domanda risarcitoria formulata dalla parte civile, se espressa in termini ampi e comprensivi di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati e derivandi, consente la liquidazione del pregiudizio accertato in sede civile di rinvio senza che si configuri domanda nuova.
- La liquidazione equitativa è legittima quando l'esistenza del danno sia stata provata e residui solo l'impossibilità o difficoltà di una precisa quantificazione; essa non sostituisce la prova del danno, ma ne agevola la determinazione.
- Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., la regolazione delle spese va compiuta secondo la soccombenza all'esito globale del processo, tenendo conto del risultato finale del giudizio di rinvio e non dei singoli esiti intermedi delle fasi precedenti.
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