Sentenza del 05/06/2025 n. 15101 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A seguito di verifiche della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2008 e 2009, contestando ricavi non contabilizzati nelle operazioni di vendita di aeromobili alla collegata svizzera V. S.A. e applicando la disciplina del transfer pricing. I maggiori ricavi contestati erano pari a 2.495.865,88 euro per il 2008 e 1.528.463 euro per il 2009. L’Ufficio riteneva non normali i prezzi applicati e aveva determinato il valore dei velivoli con il metodo Cost Plus. La CTP di Napoli aveva annullato gli avvisi; la CTR Campania aveva respinto l’appello principale dell’Agenzia e accolto quello incidentale della società sulle spese. In cassazione, l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione insufficiente sulla scelta del metodo per determinare il valore normale e sulle ragioni di esclusione del Cost Plus; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe dovuto rideterminare la pretesa fiscale anziché annullare integralmente gli avvisi.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente all’avviso relativo al 2008: la società aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi della legge n. 197/2022 e versato la prima rata, senza che l’Ufficio avesse notificato un diniego. Per il 2009, la definizione agevolata era stata invece negata dall’Agenzia il 3 luglio 2024 e il diniego non era stato impugnato, quindi la Corte ha esaminato il ricorso. Ha rigettato entrambi i motivi: la CTR aveva motivato adeguatamente la scelta del metodo CUP, ritenuto appropriato e preferibile nel caso concreto; inoltre, aderendo alla consulenza tecnica, aveva stabilito che il valore normale coincideva con i prezzi indicati nei listini e nelle fatture di vendita, sicché non vi era una maggiore pretesa da rideterminare e l’annullamento integrale dell’accertamento era coerente. L’Agenzia è stata condannata a rifondere alla società le spese di cassazione, liquidate in 15.000 euro per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 1, commi 186, 197 e 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197
In mancanza di un provvedimento di diniego da parte dell'Ufficio, la controversia deve pertanto ritenersi estinta, ex art. 1, comma 198, L. cit.
La definizione agevolata, accompagnata dal versamento della prima rata e non respinta dall’Ufficio, determina l’estinzione della controversia per la parte interessata.
Art. 110, comma 7, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
l'onere della prova gravante sull'Amministrazione riguarda non il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, ma solo l'esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre incombe sul contribuente, giusta le regole ordinarie di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c., ed in materia di deduzioni fiscali, l'onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali alla stregua di quanto specificamente previsto dall'art. 9, comma 3, D.P.R. n. 917/1986
Nel transfer pricing, l’Amministrazione deve provare che le operazioni infragruppo siano state concluse a un prezzo apparentemente inferiore al valore normale; il contribuente deve poi dimostrare che i valori applicati erano conformi al mercato. La norma mira a contrastare lo spostamento artificioso dei profitti e richiede la valutazione delle condizioni economiche delle operazioni comparabili.
Art. 9, comma 3, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
per valore normale si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente applicato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati.
Il valore normale si individua confrontando prezzi o corrispettivi di beni o servizi uguali o similari praticati in condizioni di libera concorrenza, tenendo conto del medesimo stadio commerciale e delle circostanze di tempo e luogo.
incom incombe sul contribuente, giusta le regole ordinarie di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c., ed in materia di deduzioni fiscali, l'onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali
Una volta che l’Amministrazione abbia provato l’esistenza di transazioni infragruppo a un prezzo apparentemente inferiore al normale, spetta al contribuente fornire la prova contraria circa la normalità dei valori applicati.
Art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione è stata invocata dall’Agenzia per contestare la motivazione della sentenza tributaria, ma la Cassazione ha ritenuto la censura infondata perché la CTR aveva spiegato adeguatamente la scelta del metodo CUP e la determinazione del valore normale.
La censura di nullità per difetto di motivazione è stata respinta: la sentenza della CTR esponeva le ragioni della scelta del metodo CUP e dell’adesione alle conclusioni della consulenza tecnica.
La Cassazione ha escluso che la CTR fosse tenuta a rideterminare la pretesa: avendo accertato che il valore normale coincideva con i prezzi fatturati, era corretto annullare integralmente gli avvisi.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla parte soccombente che, quale Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nelle controversie di transfer pricing, l’Amministrazione deve dimostrare che le operazioni tra imprese collegate sono avvenute a un prezzo apparentemente inferiore al valore normale; il contribuente deve documentare che il prezzo praticato riflette condizioni di mercato.
- La scelta del metodo di transfer pricing va motivata in rapporto alle circostanze concrete e alla comparabilità delle operazioni. Il metodo CUP può essere preferito quando è praticabile e consente un confronto attendibile; l’adozione di un metodo diverso richiede una spiegazione adeguata della sua maggiore appropriatezza.
- Se le risultanze istruttorie e la consulenza tecnica stabiliscono che i prezzi fatturati corrispondono al valore normale, l’annullamento integrale dell’accertamento può essere corretto: non occorre rideterminare l’imposta quando non residua una base imponibile rettificata.
- La domanda di definizione agevolata, con il pagamento richiesto e in assenza di diniego dell’Ufficio, può estinguere la controversia per la specifica annualità interessata. Un diniego non impugnato impedisce invece di ottenere tale effetto nel giudizio.
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