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Sentenza

Sentenza del 05/06/2025 n. 398 - Corte di Giustizia UE

Direttiva 2008/7/CE - Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) - Articolo 6, paragrafo 1, lettera d) - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Nozione di privilegi - Imposta di bollo sulle garanzie prestate ai fini della corretta esecuzione di un prestito obbligazionario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia relativa all'imposizione di un'imposta di bollo (Codice dell'imposta di bollo portoghese, voce 10.3) sulle garanzie costituite a favore del sottoscrittore di un prestito obbligazionario emesso dalla Corner and Border (pegni su azioni, saldi di conti bancari, crediti derivanti da prestiti di azionisti e cessioni di crediti). La ricorrente sosteneva che tali garanzie, essendo strettamente essenziali e parte integrante dell'operazione di raccolta di capitali, erano esenti ai sensi dell'art. 5(2)(b) della direttiva 2008/7/CE; inoltre contestava una interpretazione dell'art. 6(1)(d) che limiterbbe l'eccezione solo alle ipoteche immobiliari.

La decisione

La Corte UE ha ritenuto che l'art. 5(2)(b) e l'art. 6(1)(d) della direttiva 2008/7/CE non ostano a una normativa nazionale che impone un'imposta di bollo sulle garanzie (pegni su azioni, saldi di conti, crediti di soci, cessioni di crediti) prestate a garanzia dell'esecuzione di un prestito obbligazionario, purché tali garanzie costituiscano "privilegi" ai sensi dell'art. 6(1)(d). La Corte ha chiarito che: (i) le garanzie sono strettamente connesse all'emissione del prestito e normalmente rientrano nell'ambito materiale dell'art.5(2)(b), il quale va interpretato ampiamente per preservarne l'efficacia; (ii) tuttavia l'art.6(1)(d) costituisce un'eccezione che conserva agli Stati membri la facoltà di tassare la costituzione/iscrizione/cancellazione di privilegi e ipoteche; (iii) la nozione di "privilegi" non è limitata agli strumenti immobiliari ma può comprendere strumenti mobiliari (come pegni e cessioni) quando conferiscono al creditore un diritto di pagamento preferenziale o prioritario; (iv) spetta al giudice nazionale verificare se le garanzie in concreto costituiscano privilegi.

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/7/CE, art.5(2)(b)

    "i prestiti, ivi comprese le rendite, contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili... e tutte le formalità ad essi relative"

    Proibisce imposte indirette sui prestiti posti sotto forma di emissione di obbligazioni e sulle formalità ad esse correlate; va interpretato estensivamente per evitare che la tassazione colpisca operazioni integranti la raccolta di capitali, ma non impedisce agli Stati di tassare strumenti che rientrano nell'eccezione dell'art.6(1)(d).

  • Direttiva 2008/7/CE, art.6(1)(d)

    "imposte sulla costituzione, iscrizione o cancellazione di privilegi ed ipoteche"

    Prevede un'eccezione che autorizza gli Stati membri a tassare la costituzione/iscrizione/cancellazione di privilegi e ipoteche; la nozione di "privilegi" comprende anche strumenti mobiliari che conferiscono pagamento preferenziale, non è limitata alle sole garanzie immobiliari.

  • Direttiva 2008/7/CE, art.3(i) e (j)

    "i) il prestito contratto da una società di capitali, se il creditore ha diritto ad una quota degli utili... j) il prestito... presso un socio... se tali prestiti abbiano la stessa funzione di un aumento del capitale sociale"

    Delineano i casi in cui un prestito può essere considerato equivalente a un conferimento di capitale; confermano che la direttiva mira a evitare imposte specifiche sulla raccolta di capitali e che l'esenzione non deve estendersi a qualsiasi forma di prestito.

  • Considerando 9 della Direttiva 2008/7/CE

    "Nessuna imposta di bollo dovrebbe essere applicata sui titoli, sia che essi rappresentino capitali propri... sia che rappresentino capitali di prestito"

    Sottolinea l'obiettivo della direttiva di escludere imposte di bollo sui titoli emessi nell'ambito della raccolta di capitali, sostenendo un'interpretazione ampia dell'art.5 ma non escludendo la possibilità di tassare privilegi ai sensi dell'art.6.

  • Codice do Imposto do Selo (Portogallo), art.1 e Tariffa voce 10.3

    "Garanzie delle obbligazioni... Garanzie senza indicazione della durata o della durata di cinque anni o più dello 0,6%"

    Normativa nazionale che applica un'imposta di bollo sulle garanzie delle obbligazioni; la Corte ha ritenuto compatibile la sua applicazione con la direttiva se le garanzie costituiscono privilegi ai sensi dell'art.6(1)(d).

Massime di principio

  • Le garanzie prestate per assicurare l'esecuzione di obbligazioni derivanti da un prestito obbligazionario sono strettamente connesse all'operazione di raccolta di capitali e normalmente rientrano nell'ambito dell'art.5(2)(b), che vieta imposte indirette sulle emissioni di obbligazioni; l'art.5 però va interpretato estensivamente per preservarne efficacia.
  • L'art.6(1)(d) costituisce un'eccezione importante: gli Stati membri possono tassare la costituzione, l'iscrizione o la cancellazione di "privilegi" e ipoteche anche se relativi a operazioni esenti ai sensi dell'art.5; la nozione di "privilegi" non è limitata alle ipoteche immobiliari.
  • Perché uno strumento di garanzia sia tassabile ai sensi dell'art.6(1)(d) esso deve costituire un "privilegio", ossia conferire al creditore un diritto di ottenerne il pagamento in via preferenziale o prioritaria in caso di inadempimento del debitore; spetta al giudice nazionale qualificare la garanzia concreta.
  • La circostanza che la concessione della garanzia sia obbligatoria per ottenere il finanziamento o che la posizione del sottoscrittore possa essere trasferita non elimina il nesso tra garanzia e prestito né impedisce la qualificazione della garanzia come privilegio tassabile.
  • Nella valutazione di casi simili occorre distinguere tra: (a) formalità procedurali richieste dall'ordinamento per l'emissione del prestito (che rientrano nell'esenzione dell'art.5) e (b) strumenti contrattuali che attribuiscono diritti preferenziali (che possono rientrare nell'eccezione dell'art.6(1)(d)).
  • In pratica, prima di concludere che una tassa sulle garanzie sia incompatibile con la direttiva, verificare se quelle garanzie conferiscono un'effettiva prelazione sul patrimonio del debitore: se sì, la tassazione può essere lecita; se no, potrebbe sussistere incompatibilità con l'art.5.

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