Sentenza del 04/06/2025 n. 14936 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia contestava ad A.A. l’imputazione, per il 2007, di una quota del 20% del reddito della società olandese D. S. B.V., ritenendolo socio di fatto. L’avviso, notificato il 17 dicembre 2013, richiedeva IRPEF per 25.826 euro, addizionali e accessori. Il contribuente ne chiedeva l’annullamento, negando i presupposti della società di fatto e la propria partecipazione; contestava inoltre la ricostruzione presuntiva del reddito, la motivazione per relationem, l’uso dell’accertamento parziale e la dipendenza dell’atto da accertamenti presupposti illegittimi. La CTP di Caserta aveva annullato l’atto e la CTR della Campania aveva confermato. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: motivazione apparente della sentenza; violazione del litisconsorzio necessario per mancata riunione con altri giudizi; omessa sospensione in attesa delle decisioni sugli accertamenti alla società; violazione delle regole sulla prova presuntiva quanto all’esistenza della società di fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto adeguata la motivazione della CTR: l’Agenzia non aveva indicato e illustrato specifici elementi probatori, anche presuntivi, idonei a dimostrare fondo comune, affectio societatis, partecipazione agli utili e alle perdite e partecipazione di A.A. alla società; l’attività lavorativa e i rapporti con le società del gruppo, svolti secondo le direttive del dominus, non bastavano a provare la qualità di socio di fatto. Il motivo sul litisconsorzio è stato respinto: la controversia riguardava proprio l’esistenza della società di fatto, esclusa nei gradi di merito, e l’Agenzia non aveva neppure allegato di aver tempestivamente formulato in merito l’istanza di litisconsorzio. È stato respinto anche il motivo sulla sospensione: in assenza di una specifica previsione che imponesse di attendere il giudicato, la sospensione era facoltativa e la CTR poteva non disporla. Le sentenze penali prodotte dal contribuente non hanno precluso la decisione, perché riguardavano soggetti o fatti diversi dall’oggetto del giudizio tributario. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità: 4.800 euro per compensi, oltre 15% per spese generali, 200 euro per esborsi e accessori di legge. Non è stato applicato il doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 2247 cod. civ.
La qualità di socio di una società di fatto richiede la prova degli elementi che caratterizzano il rapporto sociale; nel caso concreto, non risultava dimostrata una partecipazione di A.A. alla società.
Artt. 2727 e 2729 cod. civ.
La prova presuntiva deve poggiare su elementi indiziari specifici e idonei a sostenere la conclusione proposta. Non basta richiamare incarichi, attività lavorativa o relazioni con società del gruppo senza spiegare come provino la partecipazione alla società contestata.
Artt. 36, comma 2, e 61 del D.Lgs. n. 546/1992; art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.; art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
La sentenza impugnata non è nulla per motivazione apparente quando espone, anche sinteticamente ma con sufficiente completezza, le ragioni della decisione e consente di comprenderne il fondamento.
Artt. 14, 60 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992; art. 102 cod. proc. civ.
Inoltre, la sussistenza del litisconsorzio rimane integrata quando sia ritenuta operante una società di fatto e si dibatta del reddito di partecipazione conseguito dal socio, anche occulto.
Il litisconsorzio necessario tra società e soci rileva quando si discute del reddito di partecipazione di una società di fatto ritenuta esistente. Qui, poiché era controversa proprio l’esistenza della società e questa era stata esclusa nei gradi di merito, il motivo dell’Agenzia non ha condotto alla cassazione della sentenza.
Art. 295 cod. proc. civ.
Pertanto la CTR non era tenuta a sospendere il giudizio e, nell'esercizio della sua discrezionalità valutativa, ha legittimamente ritenuto di non disporla.
La sospensione necessaria non si applica automaticamente per la pendenza di una causa pregiudicante definita con sentenza non passata in giudicato; in assenza di una specifica disposizione, il giudice può valutare la sospensione facoltativa.
Art. 337, comma 2, cod. proc. civ.
In tema di sospensione del processo, nel caso in cui il giudizio pregiudicante sia stato deciso con una sentenza impugnata, trova applicazione l' art. 337 , comma 2, c.p.c., e, poiché la sentenza, ancor prima e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, esplica una funzione di accertamento al di fuori del processo, l'ambito di applicazione del predetto art. 337, comma 2, deve essere esteso alle impugnazioni diverse dalla revocazione straordinaria e dalla opposizione di terzo, e la stessa disposizione deve essere interpretata nel senso che essa impone al giudice l'alternativa di tenere conto della sentenza invocata - che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione - senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale
Quando il giudizio pregiudicante è stato deciso con sentenza ancora impugnabile o impugnata, il giudice può tenerne conto senza attendere il giudicato oppure sospendere discrezionalmente il processo; la sospensione non è obbligatoria per il solo fatto della pregiudizialità.
Art. 297 cod. proc. civ.
Se la sospensione facoltativa è disposta ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., è possibile chiedere la prosecuzione del giudizio secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
Art. 336, comma 2, cod. proc. civ.
La Corte richiama la norma quale disciplina applicabile nell’eventualità di un conflitto tra giudicati conseguente alla definizione dei giudizi collegati.
Art. 111, comma 2, Cost.; art. 6, par. 1, CEDU
I principi di ragionevole durata del processo ed economia processuale consentono di evitare attività processuali inutili quando il ricorso in Cassazione è inammissibile o manifestamente infondato e l’integrazione del contraddittorio non potrebbe incidere sull’esito.
Art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000
L’efficacia di giudicato nel processo tributario dell’assoluzione penale richiede che la pronuncia irrevocabile riguardi il medesimo soggetto e gli stessi fatti materiali oggetto della valutazione tributaria. Le assoluzioni prodotte in questo caso riguardavano altri soggetti o contestazioni diverse e non precludevano la decisione.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l' art. 13 , comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , in tema di c.d. 'doppio contributo'.
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Per imputare a una persona redditi come socio di fatto non è sufficiente dimostrare che lavorasse per società del gruppo, ricoprisse incarichi o intrattenesse rapporti operativi: occorre provare la partecipazione effettiva al rapporto sociale e i suoi elementi caratterizzanti, nonché collegare gli indizi alla specifica società contestata.
- La prova per presunzioni deve essere concretamente illustrata: l’amministrazione deve indicare gli elementi da cui desume l’esistenza della società e spiegare come dimostrino, tra l’altro, il fondo comune, l’intento di agire in comune e la partecipazione ai risultati economici.
- Una motivazione concisa non è per ciò solo apparente: è sufficiente che renda identificabili il fatto decisivo, le ragioni della valutazione probatoria e il percorso seguito dal giudice.
- La riunione di cause per connessione e il litisconsorzio necessario sono questioni distinte. Quest’ultimo presuppone che la decisione debba riguardare inscindibilmente più soggetti; non discende automaticamente dalla pendenza di controversie analoghe.
- La pendenza o l’impugnazione della decisione su una causa pregiudicante non comporta, di regola, la sospensione necessaria del processo collegato: il giudice può valutare la sentenza già pronunciata oppure disporre discrezionalmente la sospensione, salvo una specifica norma che imponga di attendere il giudicato.
- Una sentenza penale di assoluzione vincola il giudice tributario soltanto nei limiti stabiliti dalla legge e se coincide, in particolare, il soggetto e il fatto materiale oggetto dei due giudizi; la diversità delle contestazioni o dei soggetti impedisce di invocare quell’effetto preclusivo.
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