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Sentenza

Sentenza del 04/06/2025 n. 688 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli eredi avevano impugnato il silenzio-rifiuto del Comune sulla domanda di rimborso, presentata il 24/10/2017, dell’imposta versata per le annualità 2011-2016 su un terreno inizialmente edificabile e poi divenuto inedificabile. Il Comune aveva eccepito la prescrizione quinquennale per l’ICI 2011 e contestato la legittimità e la portata dell’art. 13 del proprio regolamento; in appello ha sostenuto che un’area resta fiscalmente edificabile dall’avvio dell’iter urbanistico sino alla caducazione dello strumento, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado. Gli eredi hanno replicato che il piano urbanistico non era mai stato approvato e che l’area non era stata utilizzata a fini edificatori per cause non imputabili ai proprietari.

La decisione

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha parzialmente accolto l’appello del Comune contro la sentenza n. 221/2022 della Commissione tributaria di Livorno, depositata il 20/09/2022, che aveva accolto integralmente il ricorso dei contribuenti. La questione della prescrizione dell’ICI 2011, non riproposta dal Comune in appello dopo la soccombenza in primo grado, è coperta da giudicato interno ed è definitivamente risolta a favore dei contribuenti. Nel merito, la Corte ha stabilito che la sopravvenuta inedificabilità, di regola, non dà diritto al rimborso: l’area può conservare rilevanza edificatoria fiscale in base all’avvio della pianificazione o all’edificabilità di fatto, e l’imposta pagata non è rimborsabile salvo diversa previsione comunale. Ha quindi confermato il rimborso per le annualità 2011 e 2012, per le quali era applicabile il regolamento comunale che lo consentiva, e ha accolto l’appello per il 2013-2016, per le quali mancava una norma regolamentare di rimborso e le somme restano acquisite al Comune. Spese compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 504/1992

    in base alla quale l'area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base ad uno strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo e dall'approvazione da parte della regione

    Ai fini fiscali, è sufficiente che il terreno sia utilizzabile a scopo edificatorio secondo lo strumento urbanistico generale: non occorre che siano già adottati gli strumenti attuativi o che il piano abbia ricevuto l’approvazione regionale.

  • Art. 1, comma 741, lettera d, della L. n. 160/2019

    in base alla quale l'area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base ad uno strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo e dall'approvazione da parte della regione

    La disposizione, richiamata come disciplina attuale corrispondente a quella del D.Lgs. n. 504/1992, individua la fabbricabilità fiscale senza richiedere l’immediata o incondizionata possibilità di costruire.

  • Art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006

    La Corte lo richiama a conferma del criterio per cui la qualificazione fiscale di area fabbricabile non dipende dall’avvenuta approvazione degli strumenti urbanistici attuativi.

  • Art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997

    Ne consegue, in linea di principio, la non rimborsabilità dell'imposta pagata per le aree divenute successivamente non edificabili, desunto dalla disposizione dell' articolo 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997

    In via generale, il venir meno successivo dell’edificabilità non comporta il rimborso dell’imposta già pagata, salva una diversa disposizione regolamentare comunale.

  • Art. 1, comma 777, lettera c, della L. n. 160/2019

    Ne consegue, in linea di principio, la non rimborsabilità dell'imposta pagata per le aree divenute successivamente non edificabili, desunto dalla disposizione dell' articolo 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (e oggi dalla norma dell' articolo 1 , comma 777, lettera c, della L. n. 160 del 2019 ).

    La disciplina vigente conferma, secondo la decisione, il principio di non rimborsabilità dell’imposta per l’area divenuta inedificabile, ferma la possibilità che il Comune introduca una diversa previsione regolamentare.

  • Art. 13 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU del Comune di Campiglia Marittima, approvato con delibera consiliare n. 30 del 27/03/2012

    Ora, stando così le cose, questo collegio ritiene che, nel caso che ci occupa, per le annualità in cui era in vigore l'ICI il regolamento comunale prevedesse effettivamente la possibilità del rimborso dell'imposta versata per i terreni divenuti inedificabili

    La previsione regolamentare comunale può derogare alla regola generale di non rimborsabilità. In questa controversia ha consentito il rimborso per le annualità 2011 e 2012; per il periodo 2013-2016 la Corte ha ritenuto assente una previsione applicabile che riconoscesse il rimborso.

Massime di principio

  • Per la fiscalità immobiliare, la nozione di area edificabile non coincide necessariamente con la possibilità concreta e immediata di costruire: l’avvio della pianificazione urbanistica può essere sufficiente a determinare la valutazione fiscale in base al valore venale.
  • La successiva caducazione o perdita di efficacia dello strumento urbanistico non determina automaticamente il venir meno del presupposto impositivo. Possono rilevare anche le possibilità effettive di edificazione desunte da elementi oggettivi, secondo il criterio dell’edificabilità di fatto.
  • In linea generale, l’imposta già pagata non è rimborsabile per il solo fatto che l’area sia divenuta inedificabile; occorre verificare se la normativa o il regolamento comunale applicabile alle singole annualità preveda espressamente il rimborso.
  • Le regole locali possono produrre esiti diversi tra annualità: è necessario individuare quale regolamento fosse vigente e applicabile per ciascun periodo d’imposta.
  • Se una parte soccombente in primo grado non ripropone in appello una specifica questione, il relativo capo può consolidarsi come giudicato interno e non essere più riesaminato.

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