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Sentenza

Sentenza del 04/06/2025 n. 14939 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva imputato ad A.A., per il 2008, un reddito da partecipazione del 20% nella società olandese D. S. B.V., ritenendolo socio di fatto nell’ambito del Gruppo Barletta; l’avviso del 17 dicembre 2013 richiedeva IRPEF per 56.645 euro, addizionali e accessori. Il contribuente aveva impugnato l’accertamento deducendo, tra l’altro, l’assenza dei presupposti della società di fatto e della propria partecipazione, l’erroneità della ricostruzione presuntiva, vizi di motivazione e l’illegittimità dell’accertamento parziale. Dopo l’annullamento dell’atto da parte della CTP di Caserta e la conferma della CTR della Campania, l’Agenzia ha proposto quattro motivi: motivazione apparente; mancata riunione di giudizi e violazione del litisconsorzio necessario; mancata sospensione in attesa della decisione sugli accertamenti alla società; violazione delle regole sulla prova presuntiva e sulla società di fatto. A.A. ha inoltre depositato sentenze penali assolutorie, invocandone l’efficacia nel processo tributario.

La decisione

La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia. Le sentenze penali prodotte non erano preclusive: una riguardava soggetti diversi e le altre contestazioni e annualità differenti. Il primo e il quarto motivo sono stati rigettati: la motivazione della CTR era adeguata e l’Agenzia non aveva confutato puntualmente l’accertamento di carenza di prova né indicato gli elementi idonei a dimostrare fondo comune, affectio societatis, ripartizione di utili e perdite o partecipazione di A.A. alla società; gli incarichi e le prestazioni lavorative potevano essere ricondotti a rapporti professionali o subordinati. Il secondo motivo è stato rigettato: non risultava proposta nel merito una specifica istanza fondata sul litisconsorzio necessario e, comunque, la controversia riguardava la stessa esistenza della società di fatto, già esclusa nei giudizi di merito; inoltre, non occorre integrare il contraddittorio in Cassazione quando il ricorso è infondato e ciò non arreca pregiudizio ai litisconsorti. Il terzo motivo è stato rigettato: la sospensione per pregiudizialità non era obbligatoria, potendo il giudice valutare discrezionalmente se sospendere ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c. L’Agenzia è stata condannata alle spese: 7.000 euro per compensi, oltre 15% per spese generali, 200 euro per esborsi e accessori di legge. Non è stato applicato il doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Art. 41-bis del D.P.R. 600/1973

    La norma è menzionata quale fondamento dell’accertamento parziale notificato al contribuente, ma la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione: la controversia è decisa per l’insufficienza della prova della società di fatto e della partecipazione di A.A.

  • Art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000

    Non ricorrono pertanto i presupposti perché le sentenze in esame precludano la decisione di questa controversia da parte del giudice tributario.

    L’efficacia vincolante nel processo tributario dell’assoluzione penale richiede identità del soggetto e dei fatti materiali rilevanti. Le assoluzioni prodotte non impedivano la decisione perché riguardavano altri soggetti, altri periodi d’imposta o contestazioni diverse.

  • Artt. 36, comma 2, e 61 del D.Lgs. 546/1992; art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è stata respinta: la CTR aveva esposto in modo sintetico ma adeguato le ragioni per cui non risultavano provati né la società di fatto né il coinvolgimento del contribuente quale socio.

  • Artt. 14, 60 e 61 del D.Lgs. 546/1992; art. 102 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o qualora questo sia "prima facie" infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità.

    Il litisconsorzio necessario va distinto dalla mera opportunità di riunire cause analoghe. In Cassazione, se il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile e l’integrazione del contraddittorio non potrebbe influire sull’esito né tutelare concretamente le difese, il giudizio può essere definito senza disporla.

  • Art. 2247 c.c.

    L'Agenzia delle Entrate neppure illustra come avrebbe provato l'esistenza di un fondo comune, dell'affectio societatis, di un accordo di ripartizione degli utili e delle perdite.

    La partecipazione a una società di fatto non può essere desunta dalla sola attività lavorativa o da incarichi nel gruppo: occorrono elementi probatori che dimostrino i caratteri del rapporto sociale, inclusi il fondo comune e la partecipazione al rischio e ai risultati dell’attività.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    La prova presuntiva può sostenere l’esistenza della società di fatto solo se fondata su elementi indiziari concretamente indicati e idonei a dimostrare i relativi requisiti. In questa causa l’Agenzia non ha specificato né confutato gli elementi probatori ritenuti mancanti dai giudici di merito.

  • Art. 2696 c.c.

    La decisione richiama la norma nell’ambito della censura sulla prova, ma non ne offre una distinta interpretazione: l’Agenzia non aveva comunque illustrato le prove che avrebbero dimostrato la partecipazione del contribuente alla società di fatto.

  • Art. 295 c.p.c.

    Pertanto la CTR non era tenuta a sospendere il giudizio e, nell'esercizio della sua discrezionalità valutativa, ha legittimamente ritenuto di non disporla.

    La sospensione necessaria non opera per il solo fatto che penda un giudizio pregiudicante: quando la decisione di quel giudizio non è ancora definitiva, la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. non è obbligatoria, salvo una specifica previsione normativa.

  • Art. 337, secondo comma, c.p.c.

    In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. [...] ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c.

    Se il giudizio pregiudicante è stato definito con sentenza non definitiva, il giudice del processo dipendente può tenerne conto oppure sospendere facoltativamente il processo; la sospensione non è automatica.

  • Art. 336, secondo comma, c.p.c.

    La norma è richiamata per precisare che l’eventuale conflitto sopravvenuto tra giudicati è regolato dalla disciplina degli effetti della riforma o cassazione della sentenza. Non impone, per ciò solo, la sospensione preventiva del processo dipendente.

  • Art. 111, secondo comma, Cost.

    Nel giudizio di cassazione, in presenza di un accertamento di maggiore imponibile a carico di una società di persone ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni, la nullità dei giudizi di merito - per essere stati celebrati, in violazione dei principio del contraddittorio, senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) - non va dichiarata qualora il ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria risulti inammissibile o prima facie infondato, atteso che in tal caso, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno dalla detta pronuncia, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento nell'art. 111, comma 2, Cost. e nell'art. 6, par. 1, CEDU.

    La ragionevole durata del processo e l’economia processuale consentono di evitare la rimessione o l’integrazione del contraddittorio quando il ricorso dell’Amministrazione è comunque infondato e la prosecuzione non comporta un pregiudizio effettivo per i soggetti non presenti.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando soccombe un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Per qualificare una persona come socio di fatto non basta che svolga attività lavorativa, ricopra incarichi dirigenziali o intrattenga rapporti con società appartenenti allo stesso gruppo. Devono emergere elementi concreti della partecipazione al rapporto sociale, quali fondo comune, affectio societatis, condivisione del rischio e degli utili o delle perdite, e manifestazione esterna della società.
  • Chi contesta una decisione in Cassazione deve confrontarsi puntualmente con le ragioni della sentenza impugnata e indicare gli elementi probatori che dimostrerebbero l’errore. La riproposizione delle proprie tesi, senza confutare le valutazioni del giudice di merito, non è sufficiente.
  • La richiesta di riunire cause analoghe non equivale alla deduzione di litisconsorzio necessario. Quest’ultimo richiede che la decisione non possa essere resa utilmente senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari, e deve essere specificamente fatto valere.
  • Una sentenza penale assolutoria vincola il giudice tributario solo nei limiti previsti dalla legge e quando ricorrono i requisiti di identità del soggetto e dei fatti materiali. Assoluzioni relative a persone, periodi d’imposta o contestazioni differenti non precludono la decisione tributaria.
  • La pendenza di un giudizio pregiudicante non comporta automaticamente la sospensione del processo tributario: se non vi è una norma speciale che la impone, il giudice può valutare discrezionalmente la sospensione secondo l’art. 337, secondo comma, c.p.c.
  • In Cassazione, l’integrazione del contraddittorio può essere omessa quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile e l’attività processuale non potrebbe incidere sull’esito né tutelare concretamente i litisconsorti.

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