Cassazione Civile, Ordinanza n. 33825/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di pagamento emesso per il recupero di accise e IVA ritenute indebitamente sottratte mediante forniture fittizie e trasporti irregolari di gasolio agevolato. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto; in appello l'Ufficio ha insistito per la debenza del credito sostenendo che la prescrizione quinquennale non fosse maturata. La Commissione tributaria regionale ha invece confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente, ritenendo che la prescrizione non fosse stata interrotta dalla semplice presentazione della notizia di reato all'autorità giudiziaria, perché l'art. 15 del d.lgs. n. 504 del 1995, nel testo ratione temporis applicabile, richiedeva l'effettivo esercizio dell'azione penale, con decorrenza del nuovo termine dal passaggio in giudicato della sentenza penale. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 4-ter, comma 1, lett. c), d.l. n. 193 del 2016, sostenendo che, per i fatti del 2012, il termine fosse decennale in presenza dell'obbligo di denuncia e che la novella del 2016, in assenza di norme transitorie, si applicasse al rapporto non ancora prescritto; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 50, 330, 331 e ss. c.p.p. e dell'art. 15 TUA, affermando che, ai fini dell'aumento del termine a dieci anni, fosse sufficiente l'invio della notitia criminis e non l'esercizio dell'azione penale. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ricostruito i fatti accertati nei gradi di merito: controlli dell'Ufficio doganale su una società operante in regime di deposito fiscale, emersione di trasporti e documentazione ritenuti fittizi o incongruenti rispetto a cronotachigrafi, telepass e orari di trasporto, avvio di un procedimento penale mediante notizia di reato del 23 aprile 2013 e successiva archiviazione. Sul piano giuridico, la Corte ha affermato che per i fatti verificatisi nel 2012 il credito era regolato dall'art. 15 TUA nel testo anteriore alla modifica del 2016; tuttavia, nei casi di comportamenti omissivi la prescrizione decorre dalla scoperta del fatto illecito, cioè dall'avvio del procedimento penale/notitia criminis, e non dalla mera maturazione del credito. Poiché l'avviso di pagamento è stato notificato il 27 novembre 2019 e non risultavano ulteriori atti interruttivi, il credito risultava prescritto. La Corte ha altresì precisato che, ai fini del differimento della decorrenza, non rileva che il procedimento penale sia stato instaurato nei confronti di un soggetto diverso o che il procedimento si sia concluso con archiviazione. Ha quindi condannato l'Agenzia alle spese, escludendo il raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come parametro per denunciare in cassazione la violazione di legge nei due motivi proposti
art. 4-ter, comma 1, lett. c), d.l. n. 193 del 2016
ha sostituito l'art. 15 del T.U.A. dal 3 dicembre 2016, ma non ha inciso sulla disciplina dell'interruzione della prescrizione
art. 15 d.lgs. n. 504 del 1995
Il credito dell'Amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in cinque anni... In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito
nei comportamenti omissivi la prescrizione decorre dalla scoperta dell'illecito; l'interruzione si collega all'esercizio dell'azione penale e il nuovo termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale
artt. 50, 330, 331 e ss. c.p.p.
sono richiamati dall'Agenzia per sostenere che l'invio della notizia di reato sarebbe sufficiente a far operare il meccanismo prescrizionale speciale
art. 10, comma 1, L. n. 212 del 2000
richiamato come parametro del principio di collaborazione e buona fede che impronta i rapporti tra contribuente e fisco
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
esclusa la sua applicazione alle amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento del contributo unificato tramite prenotazione a debito
Massime di principio
- Nel recupero delle accise, per i fatti anteriori alla modifica del 2016, la prescrizione quinquennale decorre, nei casi di condotte omissive o non immediatamente percepibili, dal momento della scoperta del fatto illecito e non dalla mera maturazione del credito.
- I "comportamenti omissivi" rilevanti ai fini dell'art. 15 TUA non coincidono con il semplice mancato pagamento dell'imposta, ma richiedono una condotta ulteriore idonea a occultare la debenza o a impedire i controlli dell'Amministrazione.
- L'effetto interruttivo/sospensivo della disciplina speciale in materia di accise non dipende dall'esito del procedimento penale né dall'identità del soggetto formalmente indagato, ma dall'oggettiva instaurazione del procedimento penale previsto dalla norma.
- Se l'Amministrazione non prova specifici atti interruttivi successivi e l'avviso di pagamento interviene oltre il termine quinquennale decorrente dalla scoperta dell'illecito, il credito per accisa deve considerarsi prescritto.
- Le modifiche normative intervenute nel 2016 all'art. 15 TUA non hanno inciso sulla regola relativa all'interruzione della prescrizione, rimasta invariata nella sostanza.
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